Cassazione Civile, Ordinanza n. 33183/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il professionista aveva chiesto alla Corte d'appello l'equa riparazione per la durata irragionevole di un procedimento originario instaurato nell'interesse di una cliente, concluso con la condanna della controparte al pagamento delle spese distratte in suo favore quale antistatario; poiché tale somma non gli era stata corrisposta, aveva poi promosso anche un giudizio amministrativo per ottenerne il pagamento. La Corte d'appello, in sede di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, ha rigettato la domanda: ha ritenuto che, quanto al primo procedimento presupposto, il difensore distrattario non fosse parte legittimata a chiedere l'indennizzo, perché la distrazione delle spese ha natura accessoria e non autonoma; quanto al successivo giudizio amministrativo, ha inoltre affermato che la domanda di equa riparazione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, essendo il giudice presupposto il giudice amministrativo. Con il ricorso per cassazione il professionista ha denunciato violazione degli artt. 93 e 112 c.p.c., degli artt. 1-bis e 3 L. n. 89/2001, dell'art. 6 CEDU e dei principi delle Sezioni Unite n. 19883/2019, sostenendo: 1) che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sul thema decidendum e avrebbe erroneamente escluso la sua qualità di parte, senza considerare unitariamente cognizione ed esecuzione; 2) che la distrazione delle spese gli attribuiva una posizione sostanziale e processuale autonoma; 3) che, per il giudizio amministrativo sulla fase esecutiva, la legittimazione passiva spettasse comunque al Ministero della giustizia; 4) che il decreto fosse incompatibile con i principi convenzionali e con il precedente delle Sezioni Unite invocato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondate tutte le censure. Ha affermato che il difensore distrattario non è parte del giudizio presupposto ai fini dell'equa riparazione, perché l'istanza di distrazione è meramente accessoria e non introduce una domanda autonoma, sicché l'indennizzo ex L. n. 89/2001 spetta al soggetto che ha subito il pregiudizio per la durata irragionevole del processo, cioè la parte assistita. Ha inoltre confermato che, per la domanda di equa riparazione riferita al procedimento amministrativo, la legittimazione passiva spettava al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 3, comma 2, L. n. 89/2001, poiché il giudizio presupposto era stato celebrato dinanzi al giudice amministrativo. Ha poi escluso la pertinenza del richiamo a Cass. SU n. 19883/2019 e alla giurisprudenza CEDU invocata. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità; la Corte ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato per l'esenzione prevista per i procedimenti ex L. n. 89/2001.
Norme richiamate
consente la difesa personale dell'avvocato in proprio
l'istanza di distrazione delle spese è accessoria al giudizio principale e non costituisce domanda autonoma
non è violato quando il giudice esamina l'opposizione nella sua interezza e decide sulla domanda effettivamente proposta
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo ai fini della legittimazione del difensore distrattario
art. 3, comma 1, L. n. 89/2001
richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che l'indennizzo tutela il diritto della parte che ha subito la durata irragionevole del processo
art. 3, comma 2, L. n. 89/2001
nei giudizi diversi da quelli ordinari o militari la domanda di equa riparazione va proposta nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze
art. 6, par. 1, CEDU
non consente di estendere al difensore distrattario una legittimazione autonoma all'equa riparazione
evocato per ribadire che il pagamento va eseguito al creditore legittimato, qui la parte titolare del diritto all'indennizzo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicabile il raddoppio del contributo unificato nei procedimenti ex L. n. 89/2001
richiamato come base dell'esenzione dal contributo unificato per le domande ex L. n. 89/2001
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il difensore che abbia ottenuto la distrazione delle spese non assume, per ciò solo, la qualità di parte del giudizio presupposto ai fini della legittimazione ad agire ex L. n. 89/2001.
- L'istanza di distrazione ex art. 93 c.p.c. ha natura accessoria e incidentale: non dà origine a un diritto autonomo alla ragionevole durata del processo, che resta riferito alla parte titolare della pretesa sostanziale decisa nel giudizio presupposto.
- Per la domanda di equa riparazione, la legittimazione passiva si individua in base alla natura del giudizio presupposto: se questo si è svolto davanti al giudice amministrativo, la domanda va proposta nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo l'art. 3, comma 2, L. n. 89/2001.
- Le pronunce della Corte EDU e i precedenti sul regime della distrazione delle spese non sono automaticamente estensibili alla disciplina dell'equa riparazione, che tutela un diritto proprio ed esclusivo della parte danneggiata dalla durata irragionevole del processo.
- Il giudice di legittimità esclude il vizio di omessa pronuncia quando il provvedimento impugnato affronta la questione decisiva, anche se respinge l'impostazione difensiva della parte ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33103/2022 del 10/11/2022
- ordinanza_civile · 10 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33107/2022 del 10/11/2022
- ordinanza_civile · 10 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33108/2022 del 10/11/2022
- ordinanza_civile · 10 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33109/2022 del 10/11/2022
- ordinanza_civile · 10 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33112/2022 del 10/11/2022
- ordinanza_civile · 10 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33113/2022 del 10/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →