Cassazione Civile, Ordinanza n. 22240/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2014 per il mancato pagamento dell’imposta unica sulle scommesse. La decisione di merito aveva ritenuto dovuta l’imposta sia nei confronti del bookmaker estero operante senza concessione, sia nei confronti della titolare della ricevitoria/centro di trasmissione dati che raccoglieva e trasmetteva le giocate per conto del bookmaker. I ricorrenti hanno impugnato tale esito con sette motivi: i primi due contestavano, da un lato, la corretta applicazione della legge di interpretazione autentica del 2010 e, dall’altro, la compatibilità della disciplina con il diritto unionale, chiedendo anche un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; i motivi dal terzo al sesto censuravano la ritenuta sussistenza del presupposto impositivo in capo al CTD, il preteso omesso esame del presupposto territoriale, la violazione dei principi UE di non discriminazione e tutela dell’affidamento, nonché l’irrogazione delle sanzioni; il settimo motivo contestava la condanna alle spese in favore dell’Agenzia, sostenendo che essa fosse rappresentata da un proprio funzionario e non da un difensore esterno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento consolidato sull’imposta unica sulle scommesse, secondo cui l’imposta si applica anche alle scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio, sussistono i presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali nei confronti del bookmaker estero privo di concessione e del titolare della ricevitoria/CTD che operi per suo conto, in rapporto di solidarietà paritetica; inoltre l’imposta non ha natura sanzionatoria, non contrasta con la libertà di prestazione dei servizi né con il principio di non discriminazione, e non ricorre obiettiva incertezza normativa per escludere le sanzioni per l’annualità 2014. Ha anche respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale e ha ritenuto legittima la liquidazione delle spese in favore dell’Agenzia, anche se rappresentata da un proprio funzionario, in base al d.lgs. n. 546 del 1992. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1, d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
imposta unica sulle scommesse
individua il presupposto dell’imposta unica sulle scommesse, applicabile anche alle operazioni svolte fuori dal sistema concessorio se le scommesse sono raccolte nel territorio italiano.
art. 3, d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
richiamato per sostenere la disciplina dell’imposta e il presupposto soggettivo/territoriale, interpretato in senso conforme all’orientamento consolidato della Corte.
art. 1, commi 64 e 66, l. 13 dicembre 2010, n. 220
la norma di interpretazione autentica e la disciplina connessa si applicano anche ai rapporti perfezionati prima della sua entrata in vigore; il comma 66, lett. b), include anche gli intermediari/CTD nel perimetro soggettivo.
art. 56 TFUE
non risulta violato dalla disciplina dell’imposta unica sulle scommesse, che non introduce restrizioni discriminatorie alla libera prestazione di servizi.
art. 49 TFUE
richiamato per la dedotta violazione della libertà di stabilimento/prestazione di servizi, esclusa dalla Corte alla luce dell’orientamento consolidato.
art. 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
l’esimente dell’obiettiva incertezza normativa non è applicabile per l’annualità in contestazione, essendo la materia già chiarita per effetto della normativa interpretativa e della giurisprudenza successiva.
art. 10, l. 27 luglio 2000, n. 212
l’affidamento del contribuente non esclude le sanzioni nel caso concreto, poiché non ricorre incertezza normativa obiettiva per l’anno 2014.
art. 8, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in tema di regime delle sanzioni e della disciplina processuale tributaria, senza esito favorevole ai ricorrenti.
art. 12, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo sulle spese, ma la Corte riconosce il diritto dell’Agenzia alla rifusione delle spese anche se difesa da un proprio funzionario.
art. 15, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
consente la liquidazione delle spese anche in favore della parte pubblica assistita da propri funzionari o dipendenti, con applicazione dei parametri forensi e riduzione del 20%.
soccombenza del ricorrente con conseguente condanna alle spese.
richiamato nel motivo sulle spese; la Corte non accoglie la censura.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma processuale che delimita i vizi deducibili in cassazione, utilizzata per incardinare i motivi di ricorso.
art. 267 TFUE
la richiesta di rinvio pregiudiziale viene respinta perché la questione è già stata chiarita dalla giurisprudenza unionale e nazionale.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
la Corte richiama l’assenza di contrasto con la direttiva IVA e l’inesistenza di armonizzazione del tributo in questione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L’imposta unica sulle scommesse colpisce anche l’attività di raccolta svolta al di fuori del sistema concessorio, quando le giocate siano comunque raccolte nel territorio italiano.
- Il bookmaker estero privo di concessione e l’intermediario/ricevitore che operi per suo conto possono essere entrambi soggetti passivi del tributo, in rapporto di solidarietà paritetica.
- La disciplina dell’imposta unica sulle scommesse non è sanzionatoria e non viola, di per sé, i principi UE di libera prestazione dei servizi, parità di trattamento e non discriminazione.
- La legge di interpretazione autentica del 2010 si applica anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, orientando la ricostruzione del presupposto soggettivo e territoriale del tributo.
- Per le annualità successive al 2011 non ricorre, in questa materia, un’obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni.
- Nel processo tributario, l’ente pubblico vittorioso ha diritto alla liquidazione delle spese anche quando sia difeso da propri funzionari o dipendenti, con applicazione dei parametri forensi e riduzione prevista dalla legge.
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