Cassazione Civile, Ordinanza n. 28832/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento IRPEF relativo al 2010 emesso nei confronti di un contribuente sulla base di movimentazioni bancarie ritenute fiscalmente rilevanti. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto; in appello la Commissione tributaria regionale del Molise aveva confermato l'annullamento, ritenendo, da un lato, che l'accertamento fosse stato notificato prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni successivo al processo verbale di constatazione senza adeguata urgenza, e, dall'altro, che l'atto contenesse solo una generica contestazione di versamenti sul conto corrente, senza specifica riferibilità a ricavi imponibili. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente escluso la legittimità della notifica anticipata nonostante la dedotta urgenza fondata su nuovi fatti emersi in procedimenti penali a carico di terzi, sulla rilevanza penale delle violazioni e sul pericolo di perdita del credito fiscale; (2) violazione dell'art. 32 D.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., deducendo che la CTR aveva erroneamente preteso dall'Ufficio una contestazione analitica e specifica di ogni versamento, invertendo l'onere della prova, poiché il contribuente avrebbe dovuto fornire prova contraria per ciascun movimento bancario.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR non si fosse conformata al principio secondo cui l'urgenza idonea a giustificare la deroga al termine dilatorio deve derivare da elementi estranei alla sfera dell'ente impositore e non può consistere nella sola imminenza della decadenza. Ha invece rigettato il secondo motivo, ribadendo che l'art. 32 D.P.R. 600/1973 prevede una presunzione legale sui movimenti bancari, superabile dal contribuente anche con presunzioni semplici, ma valutate analiticamente dal giudice; tuttavia, nel caso concreto la CTR aveva erroneamente ritenuto generica la contestazione dell'Ufficio e aveva sostanzialmente invertito l'onere probatorio. Nonostante il secondo motivo sia stato definito infondato, il ricorso è stato complessivamente accolto, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Molise in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000 n. 212
termine di sessanta giorni dalla redazione del processo verbale di constatazione
Il termine dilatorio può essere derogato solo in presenza di ragioni di urgenza concrete e provate, consistenti in elementi di fatto estranei alla sfera e alla responsabilità dell'amministrazione finanziaria; l'imminente scadenza del termine decadenziale non integra di per sé urgenza.
art. 32 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi
Le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale di ricavi; il contribuente può fornire prova contraria anche per presunzioni semplici, ma il giudice deve valutarle analiticamente e non con affermazioni generiche o cumulative.
inversione dell'onere probatorio
Non è corretto porre a carico dell'Ufficio la dimostrazione specifica e analitica dell'imponibilità di ogni singolo accredito quando opera la presunzione legale sui movimenti bancari; l'onere di giustificazione grava sul contribuente in relazione a ciascun movimento contestato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro dedotto per la denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto nei motivi di ricorso.
La Corte ha definito il ricorso in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per la trattazione semplificata.
Massime di principio
- In materia di garanzie del contribuente, la deroga al termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente è legittima solo se l'amministrazione dimostra specifiche ragioni di urgenza fondate su fatti obiettivi, esterni alla propria organizzazione e non riconducibili alla propria inerzia; la mera prossimità della decadenza non basta.
- Nell'accertamento fondato su movimentazioni bancarie, i versamenti e i prelevamenti hanno valore di presunzione legale di ricavi imponibili; il contribuente ha l'onere di fornire una prova contraria specifica per ciascun movimento, potendo ricorrere anche a presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
- Il giudice di merito, quando valuta la prova contraria alla presunzione sui conti correnti, deve procedere a un apprezzamento analitico dei singoli elementi indiziari e del loro nesso con i movimenti contestati, evitando motivazioni apodittiche, cumulative o generiche.
- Non sussiste inversione dell'onere della prova quando l'Ufficio richiama la presunzione legale prevista dalla legge; l'eventuale genericità dell'atto va valutata alla luce del contenuto complessivo della contestazione e della disciplina probatoria applicabile.
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