Sentenza del 11/09/2024 n. 24430 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'avviso di accertamento IMU per il 2012, con cui il Comune contestò l'infedele dichiarazione relativa all'area e determinò l'imposta dovuta in 631,00 euro. A.A. ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: contestava la stima del valore venale e l'effettiva edificabilità del terreno, invocava il giudicato di una precedente sentenza tributaria, lamentava l'omesso riconoscimento o scomputo di versamenti effettuati con ravvedimento operoso, denunciava carenze probatorie e motivazionali dell'avviso, invocava il legittimo affidamento sul valore dichiarato negli anni precedenti e deduceva la violazione del contraddittorio preventivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la contestazione sulla stima e sull'edificabilità chiedesse una rivalutazione dei fatti e delle prove, non consentita in cassazione; ha escluso il giudicato perché il Comune non era stato parte del precedente giudizio; e ha confermato, sulla base dell'accertamento di fatto del giudice d'appello, che i versamenti in ravvedimento erano stati imputati ad altre particelle, non a quella oggetto di causa. Ha giudicato infondati i motivi sull'onere della prova, sulla motivazione dell'avviso e sull'affidamento, e inammissibile quello sul contraddittorio: l'IMU è un tributo non armonizzato e l'accertamento era stato svolto a tavolino. La decisione della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, che aveva accolto l'appello solo sul cumulo giuridico delle sanzioni, resta quindi ferma. A.A. è stata condannata a pagare al Comune 500 euro per competenze e 200 euro per spese vive, oltre accessori, nonché l'eventuale ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
Art. 5, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Ai fini della determinazione del valore imponibile, la misura del valore venale in comune commercio deve essere tassativamente ricavata dai parametri vincolanti che, per le aree fabbricabili, hanno riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Il valore imponibile di un'area edificabile va determinato considerando congiuntamente i parametri indicati dalla norma, compresi i prezzi medi di terreni con caratteristiche analoghe. Nel caso concreto, la Cassazione ha confermato la valutazione di merito fondata su comparabili e sulla situazione urbanistica, senza rivalutare le prove.
La Commissione tributaria regionale non ha sovvertito il criterio di riparto dell'onere probatorio, avendo, piuttosto, ritenuto congruo il valore venale attribuito al bene dal Comune, siccome reputato giustificato, in base al criterio comparativo, dal corrispondente valore di terreni aventi analoghe caratteristiche risultanti dagli atti comparativamente esaminati, così negando - implicitamente, quanto chiaramente - eguale e contrario valore dimostrativo agli atti prodotti dalla ricorrente, con ciò, quindi, avendo il Giudice d'appello considerato assolto, nel rispetto della regola imposta dall' art. 2697 cod. civ., il relativo onere probatorio.
La violazione dell'onere della prova ricorre se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; non ricorre quando il giudice valuta le prove e ritiene dimostrata la pretesa sulla base degli elementi prodotti, attribuendo loro maggiore forza rispetto a quelli contrari.
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
Ebbene, tali valutazioni possono essere condivise o meno, ma di certo rappresentano l'iter-logico giuridico su è stata elaborata la stima, ponendo la contribuente nelle condizioni di aver ben compreso le ragioni della pretesa, tanto da impugnarla con una diffusa e minuziosa difesa su tutti gli elementi rappresentati nell'atto, il che vale ad escludere la sussistenza del dedotto deficit motivazionale.
La motivazione dell'avviso è sufficiente quando espone l'iter logico della stima e consente al contribuente di comprenderne le ragioni e contestarle, anche se il contribuente ne ritiene errati i criteri o le conclusioni.
Art. 10, commi 1 e 2, legge 27 luglio 2000, n. 212
Il presupposto per l'esclusione dell'irrogazione di sanzioni e interessi è la sussistenza, quindi, di indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria ovvero un comportamento del contribuente causalmente e in modo diretto collegato a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa
L'affidamento può escludere sanzioni e interessi quando il contribuente si sia conformato a indicazioni dell'amministrazione o abbia agito per effetto diretto di ritardi, omissioni o errori di quest'ultima. La mancata contestazione di dichiarazioni per annualità precedenti, da sola, non integra tali presupposti.
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
Per tributi ("non armonizzati", come l'IRPEF, l'IRAP, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, i tributi locali), l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio nel corso del procedimento non sussiste per gli accertamenti c.d. "a tavolino", per cui non si pone la questione di un'eventuale inosservanza del termine dilatorio di cui all' art. 12 , comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 .
Secondo il principio applicato nella decisione, per i tributi locali accertati a tavolino non esiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo in assenza di una specifica previsione normativa. La garanzia del termine dilatorio opera invece, in via generale, per controlli svolti con accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente.
Art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo sul contraddittorio preventivo in applicazione di questa disposizione, poiché la censura non si confrontava utilmente con il consolidato orientamento secondo cui, per i tributi non armonizzati e gli accertamenti a tavolino, non sussiste un obbligo generale di contraddittorio.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione di documenti, comparabili, caratteristiche del terreno o ricostruzioni fattuali: occorre indicare un effettivo errore di diritto o un vizio processuale ammissibile, non limitarsi a chiedere una diversa lettura delle prove.
- Per stimare un'area edificabile ai fini IMU rilevano i parametri legali, tra cui ubicazione, edificabilità, destinazione urbanistica e prezzi di aree analoghe. Gli impedimenti edilizi o le criticità del lotto devono essere valutati dal giudice di merito e non danno automaticamente luogo a una riduzione del valore.
- Una precedente decisione non fa stato contro un soggetto che non era parte del relativo giudizio: l'identità delle parti è requisito necessario per invocare il giudicato.
- I pagamenti e i ravvedimenti operosi sono riferiti alle specifiche obbligazioni o immobili a cui risultano imputati. Per ottenere lo scomputo su un diverso accertamento occorre dimostrare l'imputazione pertinente; la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito è normalmente insindacabile in cassazione.
- La motivazione dell'avviso e la prova della pretesa sono questioni distinte: l'avviso deve rendere comprensibile il percorso seguito dall'amministrazione, mentre la dimostrazione dei fatti costitutivi è valutata nel giudizio. La motivazione può essere sufficiente anche senza allegare atti pubblici se i loro contenuti essenziali sono riportati nell'avviso e consentono una difesa effettiva.
- Il fatto che l'amministrazione non abbia contestato in passato un valore dichiarato non crea, da solo, un affidamento tutelabile. Occorrono indicazioni dell'amministrazione o un comportamento del contribuente direttamente determinato da ritardi, omissioni o errori dell'ente.
- Per i tributi locali non armonizzati, come l'IMU, l'accertamento a tavolino non richiede in via generale un contraddittorio preventivo, salvo che una specifica norma lo imponga. La garanzia prevista dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente rileva soprattutto per verifiche svolte presso i locali del contribuente.
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