Sentenza del 11/09/2024 n. 24413 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso riguardava l’avviso di accertamento IMU per il 2012, relativo a un’area edificabile di 470 mq (particella 757, dati catastali omessi), con cui il Comune contestava l’infedele dichiarazione e rettificava l’imposta dovuta in 631 euro. A.A. ha proposto sei motivi: (1) l’area sarebbe stata di fatto non edificabile o comunque meno valorizzabile per impedimenti derivanti dalle costruzioni dei vicini, dalle caratteristiche del terreno e dalla scadenza di convenzione e permesso di costruire; contestava inoltre i comparabili e il valore venale utilizzati; (2) invocava il giudicato di una precedente sentenza tributaria sull’impossibilità di edificare; (3) contestava la gestione delle somme versate con ravvedimento operoso per altre aree e il loro mancato scomputo; (4) denunciava difetto di motivazione dell’avviso e mancata prova dei presupposti della pretesa; (5) invocava il legittimo affidamento sul valore dichiarato negli anni precedenti e considerato dall’Agenzia delle Entrate nel 2008; (6) lamentava l’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le contestazioni sul valore, sulle caratteristiche dell’area e sulle prove chiedessero in sostanza una nuova valutazione dei fatti, non consentita in cassazione; il giudice regionale aveva applicato i criteri legali di stima e l’avviso esponeva elementi sufficienti a comprendere la determinazione della base imponibile, pari a 97 euro/mq. Il giudicato invocato non era opponibile al Comune, estraneo al precedente giudizio. La questione del ravvedimento dipendeva da accertamenti fattuali: le somme risultavano imputate alle altre particelle e non a quella oggetto del processo. Non ricorrevano i presupposti dell’affidamento tutelabile, poiché la mancata contestazione di precedenti dichiarazioni non equivale a un’indicazione o a un errore dell’amministrazione. Il motivo sul contraddittorio è stato dichiarato inammissibile: l’IMU è un tributo non armonizzato e l’accertamento era “a tavolino”, senza una norma che imponesse il contraddittorio preventivo nel caso concreto. La Corte ha condannato A.A. a pagare al Comune 500 euro per competenze, oltre accessori, e 200 euro per spese vive; ha inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La sentenza regionale aveva riconosciuto il cumulo giuridico delle sanzioni, ma tale statuizione non è stata modificata dal rigetto del ricorso del contribuente.
Norme richiamate
Art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Ai fini della determinazione del valore imponibile, la misura del valore venale in comune commercio deve essere tassativamente ricavata dai parametri vincolanti che, per le aree fabbricabili, hanno riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Il valore imponibile delle aree edificabili va determinato considerando i parametri elencati dalla norma, compresi ubicazione, edificabilità, destinazione e prezzi di terreni comparabili. Nel caso concreto la stima comunale è stata ritenuta conforme perché basata anche su compravendite di terreni con caratteristiche e situazione urbanistica analoghe.
In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni...
La violazione delle regole sull’onere della prova sussiste se il giudice ne assegna l’onere alla parte sbagliata; non basta contestare il peso attribuito alle prove o la preferenza per alcuni elementi rispetto ad altri.
Art. 10, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212
Il presupposto per l'esclusione dell'irrogazione di sanzioni e interessi è la sussistenza, quindi, di indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria ovvero un comportamento del contribuente causalmente e in modo diretto collegato a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
L’affidamento esclude sanzioni e interessi quando il contribuente si sia conformato a indicazioni dell’amministrazione oppure abbia agito per effetto diretto di ritardi, omissioni o errori dell’ente. La semplice mancata contestazione di dichiarazioni precedenti non integra tali condizioni.
Art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.
Risulta, infine, inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ. il sesto motivo concernente la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo sul contraddittorio preventivo in applicazione della disposizione processuale, in ragione dell’orientamento consolidato secondo cui, per i tributi non armonizzati, non esiste un obbligo generale di contraddittorio negli accertamenti a tavolino.
Art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212
Quindi, in via generale, solo nell'ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività è già stata operata dal legislatore una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio, attraverso la comminatoria di nullità dell'atto impositivo nel caso di violazione del termine dilatorio di sessanta giorni per consentire al contribuente l'interlocuzione con l'amministrazione finanziaria con decorrenza dalla conclusione delle operazioni di controllo.
La garanzia del termine di sessanta giorni e del contraddittorio prevista da questa disposizione opera, secondo la decisione, quando l’accertamento segue accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente; non si estende automaticamente agli accertamenti a tavolino relativi a tributi non armonizzati.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso;
Quando ne ricorrono i presupposti, il rigetto integrale del ricorso comporta l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova ponderazione delle prove, dei comparabili o delle caratteristiche materiali dell’immobile presentando la contestazione come violazione di legge: occorre individuare un vero errore nell’interpretazione o applicazione della norma.
- Per stimare un’area edificabile ai fini IMU rilevano i parametri legali e il valore venale, anche se l’edificazione incontra difficoltà pratiche; la stima può fondarsi su compravendite comparabili, la cui effettiva somiglianza è normalmente valutazione di merito.
- Il giudicato formatosi in un precedente processo non vincola un soggetto che non ne era parte, anche quando le questioni fattuali o giuridiche affrontate siano simili.
- La motivazione dell’avviso di accertamento serve a rendere comprensibile la pretesa e il percorso seguito dall’amministrazione; non coincide con la prova definitiva dei fatti, che viene valutata nel giudizio.
- Il fatto che il Comune non abbia contestato il valore dichiarato in anni precedenti non crea, da solo, un affidamento tutelabile né impedisce una diversa valutazione per un’altra annualità. L’affidamento richiede indicazioni dell’amministrazione o un comportamento del contribuente direttamente determinato da errori, ritardi od omissioni dell’ente.
- Per i tributi non armonizzati, come l’IMU, il contraddittorio preventivo non è in generale obbligatorio per gli accertamenti a tavolino, salvo una specifica previsione normativa applicabile; la garanzia dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente riguarda le verifiche svolte presso i locali del contribuente.
- I versamenti in ravvedimento riferiti a specifici immobili o annualità non possono essere automaticamente imputati ad altre posizioni: occorre verificare come siano stati dichiarati, contabilizzati e attribuiti, questione che può dipendere dagli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito.
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