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Sentenza

Sentenza del 11/09/2024 n. 24420 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di liquidazione notificato il 10 aprile 2013, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto maggiore IVA e imposta sostitutiva sul finanziamento in relazione all’acquisto, il 10 giugno 2010, di un immobile a Roma, negando l’agevolazione “prima casa” perché il contribuente aveva già fruito di un analogo beneficio per l’acquisto di una quota del 25% di un immobile a Ercolano. A.A. sosteneva di aver rinunciato al precedente beneficio, versando le somme richieste, e contestava inoltre la valutazione della residenza effettiva, l’inadeguatezza dell’immobile di Ercolano, l’affidamento derivante dalla condotta dell’Ufficio e l’asserita decadenza dal beneficio per mancato trasferimento della residenza. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso; la CTR del Lazio aveva accolto l’appello dell’Agenzia. In Cassazione A.A. ha proposto otto motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. I motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo sono stati dichiarati inammissibili: erano formulati come generiche violazioni di legge senza indicare le norme asseritamente violate e miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove; inoltre, non ricorrevano i presupposti del vigente vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Anche il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile quanto alla pretesa violazione delle risoluzioni dell’Agenzia, che sono atti interni e non fonti di diritti e obblighi; è stata inoltre ritenuta infondata la tesi della decadenza automatica per mancato trasferimento della residenza. La Corte ha confermato che non si può rinunciare a un’agevolazione “prima casa” già conseguita per fruire nuovamente dello stesso beneficio: la revoca della dichiarazione d’intenti è consentita soltanto, se il requisito è il trasferimento della residenza, entro il termine di diciotto mesi. Condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.000 euro oltre spese prenotate a debito, e attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La nuova formulazione dell' art. 360 , comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate dopo l'11.09.2012) limita il ricorso alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"

    Per le sentenze soggette alla formulazione vigente, non è sufficiente lamentare una motivazione insufficiente o contestare la valutazione delle prove: occorre indicare l’omesso esame di uno specifico fatto storico, discusso tra le parti e decisivo per l’esito.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, e art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    si tratta di censura che, tuttavia, impone a chi la denunci di indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extr testuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"

    La censura di omesso esame richiede una specifica indicazione del fatto, della sua risultanza negli atti, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; allegazioni generiche non soddisfano gli oneri di specificità e autosufficienza.

  • Art. 111, comma 6, Cost.; art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" [...] nelle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell' art. 132 , comma 2, n. 4), c.p.c.

    Fuori dall’omesso esame di un fatto decisivo, la motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto o è apparente, irriducibilmente contraddittoria, perplessa o incomprensibile; non è consentito contestarne la mera sufficienza.

  • Nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986

    Pertanto, conseguita l'agevolazione "prima casa", questa non sarà più revocabile dalla parte, salvo il caso in cui la dichiarazione resa dal contribuente atteneva l'impegno a trasferire entro diciotto mesi la propria residenza. In tale ipotesi, infatti, essendo il requisito in esame rimesso ad una condotta del contribuente, egli può, ma solo in pendenza del relativo termine, revocare la dichiarazione di intenti formulata nell'atto di acquisto dell'immobile.

    Il beneficio già perfezionato non può essere rinunciato dal contribuente per riutilizzarlo in un successivo acquisto. Se invece l’agevolazione dipende dall’impegno a trasferire la residenza, la dichiarazione d’intenti può essere revocata solo entro il termine di diciotto mesi, chiedendo la riliquidazione dell’imposta.

  • Art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000

    si tratta di atti interni che non costituiscono fonte di diritti e obblighi, sicché, ove il contribuente si sia conformato a un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, non è esonerato dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, essendo esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, in base al principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dall' art. 10 , comma 2, della L. n. 212 del 2000

    L’affidamento fondato su un’interpretazione amministrativa erronea non elimina il tributo dovuto; può escludere soltanto sanzioni e interessi, nei limiti previsti dalla norma.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Un’agevolazione “prima casa” già validamente conseguita non può essere abbandonata unilateralmente per ottenere nuovamente lo stesso beneficio su un successivo acquisto; il versamento di somme all’Ufficio o l’accettazione di una dichiarazione di rinuncia non rendono di per sé possibile tale riutilizzo.
  • Se il beneficio dipende dall’impegno a trasferire la residenza entro diciotto mesi, il contribuente può revocare la dichiarazione d’intenti soltanto mentre il termine è ancora pendente, presentando apposita istanza all’Ufficio e chiedendo la riliquidazione dell’imposta. Scaduto il termine senza trasferimento o revoca tempestiva, l’Ufficio può procedere alla decadenza.
  • Circolari e risoluzioni dell’Amministrazione finanziaria sono atti interni: non creano diritti o obblighi e non prevalgono sulla legge. L’affidamento su indicazioni amministrative erronee non cancella il tributo, anche se può incidere su sanzioni e interessi secondo la disciplina applicabile.
  • In Cassazione non è sufficiente chiedere una nuova valutazione di residenza, prove o condotta dell’Ufficio presentando la censura come violazione di legge. I motivi devono indicare specificamente la norma violata oppure, per l’omesso esame, il fatto storico decisivo e gli elementi necessari a identificarlo e dimostrarne la rilevanza.

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