Sentenza del 11/09/2024 n. 24416 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia impugnava per cassazione la sentenza della CTR della Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva accolto il ricorso originario di IPAR contro l’atto di recupero relativo al 2006. L’atto negava il rimborso dell’eccedenza IVA e recuperava le somme già erogate, ritenendo la società non operativa ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724/1994. L’Ufficio deduceva, con il primo motivo, motivazione apparente della sentenza e, con il secondo, violazione della disciplina sulle società non operative: IPAR non avrebbe superato il test di operatività né dimostrato circostanze oggettive e straordinarie che impedissero di conseguire ricavi. La società eccepiva inoltre il giudicato esterno, richiamando una sentenza definitiva relativa alle imposte dirette del medesimo anno.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione di giudicato esterno: una decisione relativa alle imposte dirette non preclude il giudizio IVA, poiché si tratta di tributi diversi, regolati da norme differenti. Ha rigettato il primo motivo dell’Agenzia: la motivazione della CTR, benché sintetica, chiariva che nel 2006 l’albergo era ancora in ristrutturazione e che erano in corso i procedimenti amministrativi necessari all’avvio dell’attività. Ha accolto il secondo motivo nei termini precisati in sentenza. In applicazione della sentenza CGUE 7 marzo 2024, Feudi di San Gregorio, la soglia di ricavi prevista per le società non operative non può, da sola, comportare la perdita della detrazione IVA; l’art. 30 della legge n. 724/1994 va disapplicato in questa misura. Occorre però verificare in concreto se IPAR esercitasse un’attività economica, anche preparatoria, se avesse destinato gli acquisti a operazioni imponibili e se ricorressero frode o abuso. Poiché la CTR non ha svolto tali verifiche, la Cassazione ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 30 della legge n. 724/1994
Alla luce dei principi su esposti, pertanto, l’art. 30 L. n. 724 del 1994 va disapplicato, non potendosi derivare la privazione del diritto di detrazione in mera dipendenza dell’entità delle operazioni realizzate dalla contribuente ma solo ove la situazione sia riconducibile ad una frode o ad un abuso.
La presunzione di non operatività fondata sul mancato raggiungimento di una soglia di ricavi non può, da sola, privare il contribuente del diritto alla detrazione IVA. Il giudice deve accertare la realtà effettiva dell’attività e verificare l’eventuale presenza di frode o abuso.
Art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973
La norma è menzionata nella censura dell’Agenzia relativa all’istanza disapplicativa, ma la decisione non ne offre un’autonoma interpretazione: il principio decisivo riguarda la compatibilità con il diritto unionale dell’art. 30 della legge n. 724/1994.
Art. 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo IVA al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone
La soglia nazionale di ricavi attesi non basta a escludere la qualità di soggetto passivo IVA quando il soggetto esercita effettivamente un’attività economica. È rilevante l’esercizio dell’attività, non il suo scopo o il risultato economico raggiunto.
Art. 167 della direttiva 2006/112/CE
l’articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità... ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle.
Il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte non può essere negato soltanto perché le operazioni imponibili a valle sono di importo insufficiente rispetto a una soglia nazionale, ferme le verifiche su frode e abuso.
Art. 267 TFUE
La disposizione è richiamata quale base del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; non è oggetto di una distinta interpretazione nella decisione.
È richiamato come base processuale del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente; il motivo è rigettato perché la motivazione della CTR rendeva comprensibile il percorso decisionale.
Artt. 36, nn. 3 e 4, del D.Lgs. n. 546/1992
Sono richiamati, insieme all’art. 132 c.p.c., a fondamento della censura di motivazione apparente. La Cassazione ritiene sufficiente una motivazione concisa quando consente di individuare la ratio decidendi e il ragionamento seguito.
È richiamato quale parametro della validità della motivazione della sentenza; nel caso concreto non è stato violato, poiché la decisione di merito spiegava perché la società non aveva operato nel 2006.
È la base processuale del motivo con cui l’Agenzia denunciava violazione di legge. Il motivo è stato accolto nei termini che impongono al giudice di rinvio gli accertamenti sulla concreta attività, sulla destinazione degli acquisti e sull’eventuale frode o abuso.
Massime di principio
- La mancata realizzazione dei ricavi minimi richiesti dalla disciplina nazionale sulle società non operative non è, da sola, sufficiente a negare la qualità di soggetto passivo IVA o il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte.
- Nel valutare il diritto alla detrazione, occorre accertare la realtà dell’attività economica e il collegamento dei beni e servizi acquistati con operazioni imponibili. Possono rilevare anche attività preparatorie, se effettivamente dirette all’avvio dell’attività tipica.
- La detrazione può essere negata se sia accertata una frode o un abuso, inclusa una costruzione artificiosa; la soglia di ricavi, da sola, non prova tali circostanze.
- Una sentenza definitiva su un tributo non produce automaticamente giudicato esterno in un giudizio relativo a un tributo diverso, anche se entrambi riguardano gli stessi fatti: occorre considerare la diversità delle imposte e delle norme applicabili.
- Una motivazione breve non è per ciò solo apparente: è sufficiente se consente di comprendere la ragione della decisione e il percorso logico seguito.
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