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Sentenza

Sentenza del 11/09/2024 n. 24402 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, che aveva confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Terni. La controversia riguardava l’avviso di accertamento IMU 2012 per omessa dichiarazione di un’area edificabile di 9.429 mq, in comproprietà, con importo contestato di 210,33 euro. La contribuente ha articolato cinque motivi: omesso esame del ravvedimento operoso e dei relativi versamenti; errata determinazione del valore venale dell’area, per mancata considerazione delle sue caratteristiche e uso di terreni comparabili non omogenei; violazione dell’onere della prova e insufficiente motivazione dell’avviso, anche per la mancata allegazione degli atti di compravendita; violazione dell’affidamento per asserita mancata comunicazione dell’edificabilità; violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la CTR aveva esaminato i versamenti da ravvedimento, ritenendoli riconosciuti come credito d’imposta e detratti dal dovuto. Il secondo e il terzo sono infondati: la stima è stata ritenuta coerente con i criteri legali e la valutazione delle prove non può essere rinnovata in cassazione; l’avviso indicava destinazione urbanistica, intervento edilizio possibile, volumetria e comparabili, risultando motivato e idoneo a consentire la difesa. Il quarto motivo è inammissibile perché contesta la ricostruzione di merito secondo cui l’edificabilità era stata comunicata il 17 novembre 2007. Il quinto è inammissibile: per un tributo locale e un accertamento a tavolino non sussiste, in assenza di una specifica norma, un obbligo generale di contraddittorio preventivo. Confermata quindi la pretesa impugnata. La ricorrente è stata condannata a pagare al Comune 500 euro per competenze, oltre accessori, e 200 euro per spese vive; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Ai fini della determinazione del valore imponibile, la misura del valore venale in comune commercio deve essere tassativamente ricavata dai parametri vincolanti che, per le aree fabbricabili, hanno riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

    Il valore imponibile di un’area edificabile va determinato considerando congiuntamente ubicazione, edificabilità, destinazione urbanistica, eventuali costi di adattamento e prezzi medi di aree comparabili. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto legittimo il criterio comparativo adottato dal Comune e confermato dalla CTR.

  • Art. 2697 cod. civ.

    La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni.

    La norma è violata quando il giudice ripartisce l’onere della prova tra le parti in modo errato, non quando valuta le prove e attribuisce maggiore forza a quelle di una parte. La CTR aveva ritenuto provato il valore indicato dal Comune, senza invertire il criterio legale di riparto.

  • Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212

    La motivazione dell'avviso di accertamento costituisce requisito formale di validità dell'atto impositivo, distinto da quello dell'effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l'indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria operanti nell'eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa.

    La motivazione dell’atto deve rendere comprensibili le ragioni della pretesa, ma è distinta dalla prova, da fornire nel giudizio, dei fatti che la fondano. L’avviso è stato ritenuto motivato perché esponeva i dati urbanistici, la volumetria e i criteri comparativi utilizzati.

  • Art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212

    Per i tributi ("non armonizzati", come l'IRPEF, l'IRAP, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, i tributi locali), l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio nel corso del procedimento non sussiste per gli accertamenti c.d. "a tavolino", per cui non si pone la questione di un'eventuale inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

    Per i tributi locali accertati a tavolino non opera un obbligo generale di contraddittorio preventivo. Il termine dilatorio previsto dalla disposizione rileva, in via generale, per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.

    In seguito al rigetto del ricorso, la Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nella stima IMU di un’area edificabile, il valore venale deve essere motivato attraverso i parametri legali e comparabili effettivamente analoghi; la Cassazione non sostituisce la valutazione probatoria del giudice di merito con una nuova ponderazione dei dati.
  • La motivazione dell’avviso e la prova della fondatezza della pretesa sono profili distinti: l’atto deve illustrare in modo comprensibile il percorso della stima, mentre la prova dei fatti costitutivi è valutata nel giudizio.
  • La doglianza sull’onere della prova è fondata solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; non basta contestare che abbia ritenuto più convincenti le prove dell’amministrazione.
  • Per un tributo locale, in un accertamento svolto a tavolino, non sussiste un diritto generale al contraddittorio preventivo se manca una specifica disposizione che lo preveda.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove presentando come violazione di legge una contestazione rivolta, in sostanza, al giudizio di merito; occorre inoltre usare il corretto motivo di impugnazione.

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