Sentenza del 11/09/2024 n. 24412 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, che aveva confermato il rigetto dell’impugnazione dell’avviso di accertamento IMU 2012. L’avviso contestava l’omessa dichiarazione per un’area edificabile di 9.429 mq, identificata catastalmente al foglio e alle particelle indicati negli atti, e liquidava 713,78 euro. La contribuente ha proposto cinque motivi: omesso esame del ravvedimento operoso e dei relativi versamenti; errata determinazione del valore venale dell’area, per mancata considerazione delle sue caratteristiche e uso di comparabili asseritamente disomogenei; violazione dell’onere della prova e insufficiente motivazione dell’avviso; illegittimità delle sanzioni per mancata comunicazione dell’edificabilità e lesione dell’affidamento; violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è infondato: la CTR aveva esaminato i versamenti da ravvedimento, ritenendoli riconosciuti come credito d’imposta e detratti, mentre per alcune particelle era stata omessa la dichiarazione. Il secondo e il terzo motivo sono infondati: la valutazione comparativa del Comune è stata ritenuta coerente con i criteri legali e la CTR ha motivatamente valutato gli elementi probatori; in cassazione non è consentito ottenere una nuova ponderazione dei fatti. L’avviso indicava destinazione urbanistica, possibilità e volumetria edificatoria, comparabili e valore unitario di 95 euro/mq, consentendo di comprendere e contestare la pretesa; motivazione dell’atto e prova della pretesa sono requisiti distinti. Il quarto motivo è inammissibile perché contrasta con l’accertamento della CTR secondo cui la comunicazione dell’edificabilità era stata effettuata il 17 novembre 2007 e richiede una nuova valutazione dei fatti. Il quinto è inammissibile: per l’IMU, tributo non armonizzato, non sussiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo per un accertamento a tavolino, in assenza di una specifica previsione normativa. La ricorrente è stata condannata a pagare al Comune 500 euro per competenze, oltre accessori, e 200 euro per spese vive; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 5, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Ai fini della determinazione del valore imponibile, la misura del valore venale in comune commercio deve essere tassativamente ricavata dai parametri vincolanti che, per le aree fabbricabili, hanno riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Il valore imponibile delle aree edificabili va stimato considerando congiuntamente ubicazione, edificabilità, destinazione d’uso, eventuali oneri di adattamento e prezzi medi di aree comparabili. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la stima comunale, fondata anche su compravendite di terreni con analoghe caratteristiche urbanistiche, rispettasse tali criteri.
La violazione dell' art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni...
La violazione delle regole sull’onere della prova ricorre quando il giudice assegna l’onere alla parte sbagliata, non quando la parte contesta il peso attribuito alle prove. La Corte ha ritenuto che la CTR non avesse invertito l’onere, ma avesse valutato gli elementi prodotti e considerato provato il valore stimato dal Comune.
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
Quindi, in via generale, solo nell'ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, è già stata operata dal legislatore una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio, attraverso la comminatoria di nullità dell'atto impositivo nel caso di violazione del termine dilatorio di sessanta giorni per consentire al contribuente l'interlocuzione con l'amministrazione finanziaria con decorrenza dalla conclusione delle operazioni di controllo.
La garanzia del termine dilatorio di sessanta giorni prevista da questa norma riguarda gli accertamenti preceduti da accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente. Secondo la decisione, non si estende automaticamente agli accertamenti IMU svolti a tavolino.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
In caso di rigetto integrale dell’impugnazione, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti presentando il dissenso sulla stima come violazione di legge: occorre indicare un effettivo errore nell’applicazione della norma o un vizio processuale ammesso.
- Per le aree edificabili, la stima IMU deve considerare i parametri previsti dalla legge, inclusi ubicazione, indice e destinazione edificatoria, oneri e prezzi di aree comparabili. Una contestazione basata su comparabili diversi non basta, da sola, a dimostrare un errore sindacabile in cassazione.
- La motivazione dell’avviso è distinta dalla prova della fondatezza della pretesa: l’atto deve illustrare in modo comprensibile il percorso logico e i criteri della stima, mentre la prova dei fatti costitutivi è valutata nel giudizio.
- La violazione dell’onere della prova si configura se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; non basta lamentare che abbia ritenuto più persuasive le prove dell’altra parte.
- Per i tributi non armonizzati, come l’IMU, non opera un obbligo generale di contraddittorio preventivo per gli accertamenti a tavolino, salvo una specifica disposizione normativa; la garanzia dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente è riferita agli accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente.
- In cassazione non è ammissibile contestare un accertamento di fatto della sentenza impugnata limitandosi a opporre una ricostruzione alternativa; la censura deve essere formulata attraverso il corretto motivo processuale previsto dalla legge.
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