Cassazione Civile, Ordinanza n. 33851/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune. Ha cassato la sentenza d’appello che aveva affermato la giurisdizione ordinaria e ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, individuato nel TAR Abruzzo. Ha inoltre condannato i controricorrenti, in solido, al pagamento delle spese dei gradi di appello e di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due privati avevano convenuto il Comune chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali ed esistenziali asseritamente derivati dall'inerzia dell'ente su due istanze di condono edilizio: la prima relativa a sei autorimesse e una cantina realizzate in epoca anteriore alla domanda, la seconda proposta in base alla normativa sul condono del 2003. Dopo un primo diniego di sanatoria e la trasmissione degli atti all’autorità penale per asserito falso nella dichiarazione sull’anno di costruzione, uno dei richiedenti fu poi assolto in sede penale per insussistenza del fatto. I richiedenti avevano quindi domandato il riesame in autotutela del diniego e, successivamente, avevano presentato una nuova istanza di condono; lamentavano che il Comune non avesse adottato alcun provvedimento o riscontro. Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il Comune deduceva violazione degli artt. 34 e 35 d.lgs. 80/1998, sostenendo che la controversia riguardasse un comportamento omissivo strettamente connesso all’esercizio di un potere amministrativo in materia urbanistico-edilizia, dunque devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; richiamava inoltre la discrezionalità dell’autotutela, l’eventuale silenzio-assenso sulla seconda domanda e l’insussistenza di un illecito aquiliano per la denuncia penale.
Norme richiamate
Nel testo richiamato dalla Corte, la norma va letta alla luce della ricostruzione costituzionale del riparto di giurisdizione: la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo permane quando la pretesa risarcitoria sia collegata, anche omissivamente, all’esercizio di un potere pubblico.
La disposizione, come novellata, non consente di attrarre alla giurisdizione ordinaria le controversie in cui il danno derivi dalla mancata adozione di un provvedimento espressione di potere amministrativo.
art. 7 l. 205/2005
È richiamata come fonte della modifica degli artt. 34 e 35 d.lgs. 80/1998, nel quadro del riparto di giurisdizione in materia di pubblici poteri.
art. 360, primo comma, n. 1 c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per cassazione relativo al difetto di giurisdizione.
Le questioni di giurisdizione devono essere decise dalle Sezioni Unite, salvo diversa determinazione del Primo Presidente.
La Corte, accertato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo senza rinvio.
Richiamato nel ricorso per escludere che la mancata risposta del Comune integri un illecito aquiliano autonomo, poiché la controversia resta connessa all’esercizio di un potere amministrativo.
art. 32, comma 37, d.l. 269/2003
Evocato dal ricorrente per sostenere che, sulla seconda istanza di condono, il Comune avrebbe potuto provvedere anche mediante silenzio-assenso, sempre nell’ambito del relativo potere pubblico.
Richiamata come legge di conversione del d.l. 269/2003, nell’ambito della seconda istanza di condono.
Citata nel primo diniego di sanatoria quale base normativa del rigetto della domanda di condono.
Citata nel primo diniego di sanatoria quale base normativa del rigetto della domanda di condono.
Massime di principio
- Quando la domanda risarcitoria nasce dall’omesso esercizio di un potere amministrativo tipico, la controversia resta devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche se il danno è prospettato come conseguenza di un comportamento omissivo.
- La giurisdizione ordinaria si configura solo se la pubblica amministrazione tiene un mero comportamento di fatto, del tutto svincolato, anche solo mediatamente, dall’esercizio di un potere pubblico o in carenza assoluta di potere.
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale: se il bene della vita perseguito è l’ottenimento di un provvedimento ampliativo o la rimozione di un diniego amministrativo, la posizione dedotta è di interesse legittimo pretensivo.
- Il mancato accoglimento di un’istanza di autotutela o di una domanda di condono, ove riferito all’esercizio o al rifiuto di esercizio di un potere pubblico, non si trasforma in illecito aquiliano ordinario solo perché l’amministrazione non abbia dato seguito all’istanza.
- Nel settore urbanistico-edilizio il riparto di giurisdizione segue la medesima distinzione tra mero comportamento materiale e condotta collegata all’esercizio del potere, anche dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo.
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