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Sentenza

Sentenza del 09/05/2019 n. 12327 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società chiedeva il rimborso di Lire 182.180.000 di maggiore IRPEG versata per il 1995, sostenendo che il reddito degli immobili vincolati dovesse essere determinato, ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2, applicando la minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria, anziché sulla base dei canoni di locazione. La controversia riguardava in particolare l'applicabilità di tale regime agli immobili considerati strumentali all'attività d'impresa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi relativi all'onere della prova, alla documentazione già in possesso dell'Amministrazione, al divieto di nuove eccezioni in appello, al giudicato interno e al giudicato esterno. Nel merito ha confermato che, per le imposte dirette, il regime previsto dalla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2, riguarda il reddito fondiario e non si applica agli immobili strumentali all'attività d'impresa, i cui proventi da locazione concorrono alla formazione del reddito d'impresa secondo le regole ordinarie. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.000, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 413 del 1991, art. 11, comma 2

    Il reddito degli immobili di interesse storico o artistico è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.

    La Corte ha interpretato la disposizione, con riferimento alle imposte dirette, come applicabile al reddito fondiario degli immobili vincolati, ma non ai redditi derivanti da immobili strumentali all'attività d'impresa, i cui canoni concorrono alla determinazione del reddito d'impresa.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 3

    Il principio per cui il contribuente non deve produrre documenti già in possesso dell'Amministrazione non può essere invocato in modo generico: occorre indicare chiaramente quali documenti siano rilevanti e già disponibili per l'Amministrazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2

    Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto, ma non impedisce all'Amministrazione di precisare o rendere specifiche mere difese già sostanzialmente comprese nella contestazione, quando non introducano nuovi temi di indagine.

  • Art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

    Chi invoca un giudicato esterno deve provarne il passaggio in giudicato mediante la specifica certificazione richiesta dalla norma. La mera produzione della sentenza o di documentazione indiretta non è sufficiente.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, codice di procedura civile

    Le censure in cassazione devono individuare con precisione la violazione di legge, il vizio processuale o il fatto decisivo omesso; motivi irrilevanti, generici o non autosufficienti possono essere dichiarati inammissibili o rigettati.

Massime di principio

  • Per stabilire se un regime fiscale speciale sugli immobili vincolati sia applicabile, occorre distinguere tra reddito fondiario e reddito d'impresa: il trattamento catastale agevolato può non operare quando l'immobile è strumentale all'attività imprenditoriale.
  • La qualificazione dell'immobile come strumentale deve essere verificata con riferimento alla concreta attività esercitata e al periodo d'imposta interessato; tale qualificazione può cambiare da un anno all'altro.
  • Un precedente favorevole relativo a un diverso periodo d'imposta non si estende automaticamente agli altri anni, soprattutto quando il presupposto rilevante, come la strumentalità del bene, può variare nel tempo.
  • Chi invoca un giudicato esterno deve fornire una prova formale e completa del suo passaggio in giudicato; non sono normalmente sufficienti copie semplici o attestazioni indirette.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici, autosufficienti e collegati alla concreta motivazione della sentenza impugnata; la riproduzione parziale di frasi o richiami generici alla normativa rende la censura debole o inammissibile.
  • La qualificazione di una norma come regime sostitutivo o agevolativo non è decisiva da sola: occorre considerare la disciplina dell'imposta concreta e la funzione economica della norma nel sistema del reddito fondiario o del reddito d'impresa.

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