Sentenza del 09/05/2019 n. 1473 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Termini - Raddoppio - Società a responsabilità limitata - Estensione del raddoppio dei termini in capo ai soci - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la decadenza dell’Amministrazione finanziaria, sostenendo che gli accertamenti fossero tardivi e che il raddoppio dei termini non potesse essere applicato ai soci, poiché la denuncia penale riguardava soltanto gli amministratori della società. Contestava inoltre la presunzione secondo cui i maggiori redditi extracontabili fossero stati distribuiti ai soci e chiedeva l’annullamento degli avvisi, comprese le sanzioni.
La decisione
La CTR di Bari ha accolto l’appello solo parzialmente. Ha ritenuto legittimo il raddoppio dei termini, estendendone gli effetti anche ai soci per il collegamento tra l’accertamento societario e i redditi presumibilmente distribuiti ai soci, anche in assenza di una specifica notizia di reato nei loro confronti. Ha inoltre confermato la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta o familiare base partecipativa. Ha tuttavia rideterminato le sanzioni applicandole al minimo edittale e disponendo il cumulo giuridico ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 472/1997. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 43 del DPR 600/1973, come modificato dall’art. 37 del DL 223/2006
Il raddoppio dei termini per l’accertamento è stato ritenuto applicabile quando emergano violazioni penalmente rilevanti e sia stata effettuata la relativa segnalazione alla Procura. Nel caso concreto, la segnalazione riguardava gli amministratori della società.
Art. 40 del DPR 600/1973
Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società ... si procede con unico atto ai fini dell’ILOR dovuto dalla società e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci.
La norma consente di collegare, mediante un unico accertamento, la rettifica del reddito della società con quella dei redditi imputabili ai soci. Da tale collegamento la Commissione ha ricavato l’estensione del raddoppio dei termini anche alle posizioni dei soci.
Art. 12 del D.Lgs. 472/1997
Le sanzioni devono essere applicate al minimo edittale con il cumulo giuridico quando più violazioni siano riconducibili a una medesima condotta o a un collegamento unitario.
Cassazione n. 18640/2008
Nelle società di capitali a ristretta base azionaria o familiare, la presenza di maggiori utili non contabilizzati può costituire presunzione della loro distribuzione ai soci, salvo prova contraria.
Massime di principio
- Quando una società di capitali a ristretta base partecipativa viene ritenuta titolare di maggiori utili extracontabili, l’Amministrazione può presumere che tali utili siano stati distribuiti ai soci, salvo che questi forniscano una prova concreta della mancata percezione.
- Il raddoppio dei termini può estendersi agli accertamenti collegati ai soci quando l’accertamento societario e quello personale derivino dallo stesso maggior reddito occultato e siano fiscalmente interdipendenti, anche se la denuncia penale è stata presentata nei confronti degli amministratori o della società.
- La presunzione di distribuzione degli utili non è assoluta: il contribuente può superarla dimostrando, ad esempio, l’assenza di disponibilità finanziarie, la permanenza degli utili nella società o altre circostanze incompatibili con la distribuzione.
- La legittimità del raddoppio dei termini richiede comunque una violazione astrattamente riconducibile a un reato tributario e una segnalazione penalmente rilevante; il collegamento tra posizione societaria e personale deve essere motivato dall’Amministrazione.
- Anche quando l’accertamento principale viene confermato, le sanzioni possono essere rideterminate in misura più favorevole, applicando il minimo edittale e il cumulo giuridico quando ne ricorrano i presupposti.
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