Sentenza del 09/05/2019 n. 42 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Mancata notifica del ricorso - Inammissibilità rilevabile d'ufficio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per omessa notifica all'Ufficio emittente il provvedimento impugnato. L'inammissibilità può essere rilevata d'ufficio in qualsiasi fase e grado del procedimento e non viene sanata dalla trattazione congiunta con un altro ricorso ammissibile. La sentenza richiamata non fornisce ulteriori dettagli su eventuali spese o altri effetti processuali.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso non è stato notificato all'Ufficio che aveva emesso il provvedimento impugnato. Tale omissione integra una specifica causa di inammissibilità prevista dall'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 546/1992. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche quando il ricorso sia stato trattato congiuntamente ad altro ricorso regolarmente notificato. Non è applicabile la sanatoria prevista dall'art. 5 della L. 249/1968, poiché essa riguarda una diversa fattispecie e, comunque, i ricorsi amministrativi.
Norme richiamate
Art. 22, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'omessa notifica del ricorso all'Ufficio emittente il provvedimento impugnato determina l'inammissibilità del ricorso.
La notifica all'ufficio che ha emesso l'atto impugnato costituisce un requisito essenziale del ricorso. La sua omissione comporta una specifica inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Art. 5, L. 20 marzo 1968, n. 249
La disposizione sulla sanatoria non è applicabile all'omessa notifica del ricorso giurisdizionale tributario, perché riguarda una diversa situazione e opera esclusivamente nell'ambito dei ricorsi amministrativi.
Massime di principio
- La notifica del ricorso all'ufficio che ha emesso l'atto impugnato è un adempimento essenziale: la sua omissione può rendere il ricorso inammissibile.
- L'inammissibilità derivante dall'omessa notifica può essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado, anche se nessuna parte l'ha eccepita.
- La trattazione congiunta con un altro ricorso regolare non sana il difetto di notifica del ricorso autonomamente inammissibile.
- Le norme di sanatoria previste per i ricorsi amministrativi non possono essere automaticamente applicate ai ricorsi giurisdizionali tributari.
- In situazioni analoghe occorre verificare con precisione il destinatario della notifica, le modalità utilizzate e la prova del perfezionamento, perché gli errori possono incidere direttamente sull'ammissibilità del giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 mag 2019Sentenza del 09/05/2019 n. 325 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 9 mag 2019Sentenza del 09/05/2019 n. 326 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 9 mag 2019Sentenza del 09/05/2019 n. 572 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 9 mag 2019Sentenza del 09/05/2019 n. 1473 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 9 mag 2019Sentenza del 09/05/2019 n. 1474 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 9 mag 2019Sentenza del 09/05/2019 n. 1476 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →