Sentenza del 09/05/2019 n. 572 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IMPOSTA DI REGISTRO - decreto ingiuntivo - pluralità di fideiussioni - medesimo debito - enunciazione - imposta proporzionale - applicabilità ad una sola fideiussione - applicabilità dell'imposta in misura fissa per le altre
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale relativa all'imposta di registro dovuta per un decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova. Il decreto ingiungeva a tre soggetti, costituiti mediante tre scritture private quali fideiussori di una società, il pagamento solidale di euro 608.603,62 oltre interessi. L'Ufficio aveva applicato l'imposta proporzionale dello 0,50% separatamente su ciascuna delle tre fideiussioni, determinando una richiesta di euro 9.920. L'Agenzia sosteneva che si trattasse di tre garanzie personali distinte e che non fosse stata adeguatamente provata la solidarietà tra i fideiussori. La contribuente, invece, sosteneva che le garanzie costituissero una cofideiussione solidale relativa al medesimo debito e che, pertanto, l'imposta proporzionale fosse dovuta una sola volta.
La decisione
La Commissione ha confermato la sentenza di primo grado e ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che le tre fideiussioni, pur stipulate con atti separati, fossero riferite al medesimo debitore e al medesimo rapporto debitorio principale, con responsabilità solidale cumulativa dei garanti ai sensi dell'articolo 1946 del codice civile. Di conseguenza, l'imposta proporzionale dello 0,50% deve essere applicata soltanto a una fideiussione; le altre due, non contestuali, sono soggette a imposta di registro in misura fissa. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare quanto riscosso in eccedenza e a pagare le spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre IVA e CPA se dovute.
Norme richiamate
Articolo 6 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986
Imposta proporzionale dello 0,50% sulle garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge; le garanzie personali prestate da più soggetti comportano una sola imposta, salvo l'applicazione dell'imposta fissa per quelle non contestuali.
Quando più soggetti prestano garanzie personali per il medesimo debito e la garanzia opera in regime di solidarietà, l'imposta proporzionale è dovuta una sola volta. Le ulteriori fideiussioni non contestuali scontano l'imposta in misura fissa.
Articolo 43, primo comma, lettera f), D.P.R. 131/1986
La norma è stata richiamata come base per individuare il valore imponibile delle garanzie ai fini dell'imposta di registro, applicando la tassazione proporzionale alla fideiussione rilevante ai fini impositivi.
Articolo 1946 del codice civile
In presenza di più fideiussori per il medesimo debitore e il medesimo debito, i fideiussori sono tenuti solidalmente, salvo diversa previsione. La solidarietà consente di qualificare le garanzie come cofideiussione.
Cassazione, sentenza n. 976/2018
Ha stabilito che più fideiussioni, prestate con atti separati da diversi soggetti a garanzia del medesimo debito e successivamente enunciate in un unico decreto ingiuntivo, integrano una cofideiussione; l'imposta proporzionale è applicabile a una sola garanzia.
Cassazione, sentenze n. 10347/2007 e n. 20219/2004
Sono state richiamate per affermare che la pluralità di garanzie riferite allo stesso debito determina, in assenza di clausole derogatorie, un vincolo di solidarietà passiva tra i fideiussori.
Circolare n. 37/1986
Richiamata dall'Agenzia delle Entrate per sostenere l'applicazione dell'imposta proporzionale alle garanzie solidali; la Commissione ha tuttavia applicato l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui la proporzionale è dovuta una sola volta.
Massime di principio
- Quando più fideiussioni sono prestate da soggetti diversi a garanzia dello stesso debitore e dello stesso debito, la situazione tende a essere qualificata come cofideiussione solidale, anche se le garanzie risultano da atti separati.
- Ai fini dell'imposta di registro, la pluralità di fideiussori non comporta automaticamente una moltiplicazione dell'imposta proporzionale: per un medesimo debito la proporzionale dello 0,50% è normalmente dovuta una sola volta.
- Le fideiussioni ulteriori e non contestuali rispetto alla prima possono essere assoggettate a imposta di registro in misura fissa, anziché a una nuova imposta proporzionale.
- Per valutare il regime fiscale occorre verificare concretamente l'identità del debitore garantito, l'identità del debito principale, il contenuto delle clausole contrattuali e l'eventuale presenza di deroghe alla solidarietà.
- La solidarietà può risultare non solo dai contratti, ma anche dal contenuto del provvedimento giudiziario e dal regime legale applicabile; tuttavia, clausole espresse che limitino la responsabilità dei garanti possono impedire la qualificazione unitaria come cofideiussione.
- L'enunciazione delle fideiussioni in un unico decreto ingiuntivo non crea da sola il debito o la garanzia, ma consente di considerare unitariamente garanzie già esistenti quando esse riguardano lo stesso rapporto debitorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 mag 2019Sentenza del 09/05/2019 n. 42 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 9 mag 2019Sentenza del 09/05/2019 n. 325 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 9 mag 2019Sentenza del 09/05/2019 n. 326 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 9 mag 2019Sentenza del 09/05/2019 n. 1473 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 9 mag 2019Sentenza del 09/05/2019 n. 1474 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 9 mag 2019Sentenza del 09/05/2019 n. 1476 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →