Sentenza del 09/05/2019 n. 325 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio aveva determinato un maggior reddito imponibile di Euro 141.489,64 e una maggiore IRPEF di Euro 32.613,36, ritenendo imponibile una plusvalenza derivante dalla vendita di terreni. Ha sostenuto che il terreno non fosse edificabile, poiché il certificato di destinazione urbanistica lo qualificava come agricolo e consentiva soltanto interventi edilizi connessi all'attività agricola. Ha inoltre dedotto che la cessione era avvenuta nel 2007, ben oltre cinque anni dall'acquisto effettuato nel 1990, escludendo quindi la tassabilità della plusvalenza.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso e confermato l'accertamento. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha invece ritenuto fondate le doglianze della contribuente, rilevando che il terreno era agricolo e non edificabile ai fini abitativi e che la vendita era avvenuta oltre cinque anni dall'acquisto. Ha quindi escluso l'esistenza di una plusvalenza tassabile e dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento, accogliendo l'appello e condannando l'Ufficio al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 500,00 oltre accessori di legge.
Massime di principio
- Ai fini della tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno, occorre verificare concretamente la destinazione urbanistica risultante dal certificato di destinazione urbanistica.
- Un terreno classificato come agricolo non diventa automaticamente edificabile per il solo fatto che vi siano consentiti fabbricati rurali o interventi edilizi strumentali all'attività agricola.
- La plusvalenza relativa alla cessione di un terreno può essere esclusa quando il bene non possiede una destinazione edificatoria rilevante ai fini fiscali.
- La data di acquisto e quella di vendita sono decisive: nel caso esaminato, il decorso di oltre cinque anni tra acquisto e cessione ha costituito un ulteriore elemento contrario alla tassabilità della plusvalenza.
- L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare la sussistenza dei presupposti impositivi; in mancanza di prova della natura edificabile del terreno e della plusvalenza tassabile, l'accertamento può essere annullato.
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