Sentenza del 09/05/2019 n. 1474 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IRPEF - Redditi diversi - Cessione di immobile - Riserva di proprietà - Plusvalenza tassabile - Momento impositivo - Criteri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del momento impositivo, ai fini IRPEF, della plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile venduto con riserva di proprietà. In particolare, si discute se l'anticipo ricevuto dai venditori determini già il realizzo della plusvalenza oppure se il trasferimento fiscalmente rilevante della proprietà avvenga soltanto con la cancellazione totale della riserva di proprietà mediante atto notarile.
La decisione
La sentenza ha stabilito che, ai fini reddituali, l'effetto traslativo della proprietà si verifica con l'atto notarile di cancellazione totale della riserva di proprietà. Il precedente anticipo ricevuto dai venditori non assume autonoma rilevanza ai fini dell'imposizione della plusvalenza. Pertanto, il momento impositivo deve essere individuato nell'atto che determina il definitivo trasferimento della proprietà e non nella precedente corresponsione di somme.
Norme richiamate
IRPEF - disciplina dei redditi diversi e delle plusvalenze immobiliari
La plusvalenza immobiliare è tassabile quando si realizza l'effettivo trasferimento della proprietà, secondo il momento giuridicamente rilevante per il trasferimento del bene.
Disciplina civilistica della vendita con riserva di proprietà
Nella vendita con riserva di proprietà, il compratore acquista la proprietà al verificarsi dell'evento previsto, nel caso esaminato formalizzato dalla cancellazione totale della riserva con atto notarile. I pagamenti anticipati non equivalgono, da soli, al definitivo trasferimento della proprietà.
Massime di principio
- Per determinare il momento di tassazione di una plusvalenza immobiliare occorre individuare il momento in cui si perfeziona l'effettivo trasferimento giuridico della proprietà, non quello in cui vengono incassate somme a titolo di acconto o anticipo.
- In presenza di una riserva di proprietà, la mera stipula del contratto o il pagamento parziale del prezzo possono non essere sufficienti a determinare il realizzo fiscale della plusvalenza.
- L'atto notarile che cancella definitivamente la riserva di proprietà può costituire il momento decisivo per individuare l'evento traslativo rilevante ai fini IRPEF.
- La rilevanza fiscale degli incassi deve essere valutata in collegamento con il trasferimento della proprietà: un anticipo, se non comporta il trasferimento definitivo, non determina necessariamente l'imposizione immediata della plusvalenza.
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