Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/05/2019 n. 1474 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

IRPEF - Redditi diversi - Cessione di immobile - Riserva di proprietà - Plusvalenza tassabile - Momento impositivo - Criteri

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione del momento impositivo, ai fini IRPEF, della plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile venduto con riserva di proprietà. In particolare, si discute se l'anticipo ricevuto dai venditori determini già il realizzo della plusvalenza oppure se il trasferimento fiscalmente rilevante della proprietà avvenga soltanto con la cancellazione totale della riserva di proprietà mediante atto notarile.

La decisione

La sentenza ha stabilito che, ai fini reddituali, l'effetto traslativo della proprietà si verifica con l'atto notarile di cancellazione totale della riserva di proprietà. Il precedente anticipo ricevuto dai venditori non assume autonoma rilevanza ai fini dell'imposizione della plusvalenza. Pertanto, il momento impositivo deve essere individuato nell'atto che determina il definitivo trasferimento della proprietà e non nella precedente corresponsione di somme.

Norme richiamate

  • IRPEF - disciplina dei redditi diversi e delle plusvalenze immobiliari

    La plusvalenza immobiliare è tassabile quando si realizza l'effettivo trasferimento della proprietà, secondo il momento giuridicamente rilevante per il trasferimento del bene.

  • Disciplina civilistica della vendita con riserva di proprietà

    Nella vendita con riserva di proprietà, il compratore acquista la proprietà al verificarsi dell'evento previsto, nel caso esaminato formalizzato dalla cancellazione totale della riserva con atto notarile. I pagamenti anticipati non equivalgono, da soli, al definitivo trasferimento della proprietà.

Massime di principio

  • Per determinare il momento di tassazione di una plusvalenza immobiliare occorre individuare il momento in cui si perfeziona l'effettivo trasferimento giuridico della proprietà, non quello in cui vengono incassate somme a titolo di acconto o anticipo.
  • In presenza di una riserva di proprietà, la mera stipula del contratto o il pagamento parziale del prezzo possono non essere sufficienti a determinare il realizzo fiscale della plusvalenza.
  • L'atto notarile che cancella definitivamente la riserva di proprietà può costituire il momento decisivo per individuare l'evento traslativo rilevante ai fini IRPEF.
  • La rilevanza fiscale degli incassi deve essere valutata in collegamento con il trasferimento della proprietà: un anticipo, se non comporta il trasferimento definitivo, non determina necessariamente l'imposizione immediata della plusvalenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.