Cassazione Civile, Ordinanza n. 18814/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La controversia nasce dall’azione proposta da due coeredi per far accertare la lesione della loro quota di legittima nell’eredità della madre, assumendo che la de cuius avesse effettuato nel corso di molti anni elargizioni di denaro alla figlia convivente, poi convenuta in giudizio. Il Tribunale aveva riconosciuto la lesione e condannato la figlia a corrispondere una somma a titolo di reintegrazione. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, valorizzando una ricostruzione presuntiva dei redditi della madre, delle sue esigenze di vita e del denaro che si assumeva fosse stato periodicamente donato alla figlia convivente, qualificando il tutto come complesso di donazioni lesive della quota di riserva. Nel ricorso per cassazione, la figlia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2729, 737, 751, 769 e ss. c.c., sostenendo che non poteva presumersi una donazione lesiva della legittima da apporti economici modesti, diluiti nel tempo e coerenti con la convivenza; 2) violazione degli artt. 769 e ss., 737 e 2729 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la convivenza tra madre e figlia impediva ontologicamente di qualificare gli apporti come donazioni, dovendosi invece considerarli conferimenti reciproci connessi al rapporto di coabitazione e parentela.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi al principio di diritto enunciato. La Corte ha affermato che, per ritenere presuntivamente esistenti plurime donazioni di denaro dalla madre alla figlia convivente, non basta desumere la donazione dalla differenza tra redditi percepiti dalla de cuius e spese ritenute congrue per il suo mantenimento, perché occorre considerare anche se le elargizioni possano essere spiegate dall’adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale. È necessario, inoltre, accertare che ogni attribuzione sia stata compiuta esclusivamente per spirito di liberalità. Le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
La procura speciale per il ricorso per cassazione è valida se, per collocazione topografica e criteri di conservazione, consente di riferirla al giudizio di cassazione anche senza espresso richiamo al provvedimento impugnato.
Richiamato come criterio interpretativo di conservazione dell'atto, per attribuire alla procura il significato che ne consenta l'efficacia.
Richiamato insieme al principio di conservazione per interpretare l'atto in modo da farne salvi gli effetti nei casi dubbi.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; nel caso concreto tale requisito è mancato nella ricostruzione della donazione di somme di denaro alla figlia convivente.
L'obbligo di collazione riguarda le donazioni ricevute dal de cuius; presuppone attribuzioni compiute a titolo di liberalità.
Sono escluse dalla collazione, tra l'altro, le spese di mantenimento, di educazione, per malattia, per abbigliamento o nozze e le liberalità d'uso.
Richiamato nel ricorso quale norma relativa alla disciplina delle donazioni rilevanti in ambito successorio.
La donazione richiede spirito di liberalità; per qualificare le elargizioni come donazioni occorre accertare che l'attribuzione sia stata compiuta con consapevole arricchimento del beneficiario.
Richiamato per affermare che l'eccezione per le donazioni di modico valore non opera, quanto al genitore e figlio, come per il coniuge.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
Richiamato per individuare il regime temporale applicabile alla trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- In materia successoria, l’attribuzione patrimoniale a favore di un coerede è soggetta a collazione o a riduzione solo se sia accertato che si tratti effettivamente di una liberalità del de cuius, diretta o indiretta.
- La prova presuntiva della donazione non può fondarsi su una mera sottrazione aritmetica tra redditi percepiti dal disponente e spese ritenute congrue per il suo sostentamento, se il fatto ignoto può essere spiegato anche da ragioni non liberali connesse alla convivenza o al rapporto familiare.
- Le presunzioni semplici sono utilizzabili solo se il ragionamento inferenziale presenti i requisiti di gravità, precisione e concordanza; quando più letture dei fatti sono ugualmente plausibili, la presunzione non è sufficiente a dimostrare la donazione.
- Nelle convivenze familiari, gli apporti economici tra conviventi non possono essere automaticamente qualificati come donazioni: occorre verificare se siano giustificati dal comune assetto di vita, dalla coabitazione o da obbligazioni nascenti dal rapporto parentale.
- Ai fini della collazione e della tutela dei legittimari, ogni singola dazione deve essere scrutinata quanto allo spirito di liberalità, non essendo sufficiente la prova di elargizioni periodiche o di una generica disponibilità di denaro in favore del beneficiario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18763/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18764/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18768/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18769/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18771/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18772/2023 del 04/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →