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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31506/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2004-2006. Per quanto ancora rilevante in cassazione, l’Ufficio aveva ripreso a tassazione: a) l’IVA detratta per lavori di ristrutturazione e ampliamento di una struttura alberghiera, ritenendo che i costi riguardassero fabbricati abitativi non detraibili ai sensi dell’art. 19-bis1, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 633/1972; b) per il solo 2004, l’IVA detratta per operazioni soggettivamente inesistenti con una società esecutrice dei lavori, ritenuta cartiera o comunque fittizia; c) componenti reddituali d’impresa, per omessa contabilizzazione di ricavi, ricostruiti in via presuntiva. La CTR aveva confermato la decisione favorevole ai contribuenti. In cassazione l’Agenzia denunciava: 1) violazione dell’art. 19-bis1, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la natura abitativa del bene escludeva la detrazione IVA; 2) violazione degli artt. 2727, 2729, 2697 c.c. e degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972, contestando il rigetto della ripresa per operazioni soggettivamente inesistenti; 3) violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e delle norme sulle presunzioni e sull’onere della prova, censurando la ricostruzione del reddito e la valutazione degli indizi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la detraibilità dell’IVA non dipende dalla mera classificazione catastale abitativa del bene, ma dalla sua concreta destinazione all’attività d’impresa: nel caso concreto il giudice di merito aveva accertato che i locali oggetto di ampliamento erano stati affittati e quindi effettivamente utilizzati nell’esercizio dell’impresa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, a fronte di una doppia conforme sul punto, la censura mirava sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione del merito; inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare anche la consapevolezza del destinatario, mentre il contribuente deve provare la propria buona fede e l’uso della massima diligenza, con onere probatorio che nel caso non risultava assolto dall’Ufficio in modo specifico. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato, perché la valutazione delle presunzioni deve essere complessiva e non atomistica e perché la censura, sotto veste di violazione di legge, tendeva a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in cassazione. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia e distratte in favore del difensore antistatario; esclusa la condanna aggravata per lite temeraria e dato atto del contributo unificato ulteriore.

Norme richiamate

  • art. 19-bis1, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 633/1972

    "non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa..."

    La norma non opera in base alla sola classificazione catastale, ma va letta in relazione alla concreta destinazione del bene; la detrazione è possibile se il bene o i lavori sono inerenti all’effettivo esercizio dell’impresa.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    La detrazione IVA presuppone che l’acquisto del bene o servizio avvenga da parte del soggetto passivo che agisce in quanto tale e per operazioni soggette a IVA.

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato insieme all’art. 19 in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e documentazione fiscale.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    La ricostruzione induttiva del reddito può fondarsi su un compendio di indizi valutati complessivamente, non atomisticamente.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni devono essere valutate in modo complessivo, nel quadro probatorio generale.

  • art. 2729 c.c.

    Gravità, precisione e concordanza degli indizi vanno apprezzate globalmente, con verifica della loro idoneità a sostenere la pretesa.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova in materia di operazioni soggettivamente inesistenti grava sull’Amministrazione quanto alla fittizietà del fornitore e alla consapevolezza del destinatario; il contribuente deve provare la propria buona fede e diligenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria illustrativa depositata dai controricorrenti.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato dato atto dell’insussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di detrazione IVA relativa a immobili formalmente abitativi, il dato catastale non è decisivo: occorre verificare la concreta destinazione del bene all’attività d’impresa, anche solo prospettica, sulla base di elementi oggettivi.
  • Le spese per ristrutturazione o manutenzione di un immobile sono detraibili se, al momento dell’avvio dei lavori, il soggetto passivo intendeva destinare il bene all’esercizio dell’impresa e tale destinazione risulta poi concretamente apprezzabile.
  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del cessionario o committente circa la finalità evasiva dell’operazione.
  • Il contribuente può vincere la ripresa dimostrando di aver agito senza consapevolezza dell’evasione e di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto; la mera regolarità formale della contabilità o dei pagamenti non basta di per sé.
  • La valutazione delle presunzioni semplici deve essere globale e non atomistica: gravità, precisione e concordanza derivano dal coordinamento complessivo degli indizi, ciascuno dei quali può assumere rilievo solo nel contesto dell’insieme.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o del materiale probatorio, soprattutto in presenza di doppia conforme.
  • L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra automaticamente il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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