Cassazione Civile, Ordinanza n. 33261/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente dell'ente previdenziale aveva agito davanti al tribunale del lavoro chiedendo: (i) l'accertamento dell'illegittimità del recupero, operato dall'INPS, di somme già corrisposte a titolo di compensi per perizie di stima svolte nell'ambito dell'istruttoria per mutui prima casa destinati a dipendenti pubblici; e (ii) il pagamento di ulteriori compensi per altre perizie eseguite. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione e rigettato il ricorso del lavoratore, ritenendo da un lato che l'incarico di perizia fosse illegittimamente conferito al dipendente per attività di carattere istituzionale dell'ente, dall'altro che mancasse prova che le perizie fossero state svolte fuori dall'orario di servizio. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione e falsa interpretazione del regolamento INPDAP sui mutui, sostenendo che da esso sorgerebbe un rapporto obbligatorio trilaterale con obblighi diretti tra perito e mutuatario; 2) violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. nell'interpretazione del regolamento, assumendo che il comportamento dell'ente avrebbe manifestato la volontà di attribuire al dipendente il diritto al compenso da parte del mutuatario; 3) violazione del d.m. n. 463/1998, degli artt. 1, 7 e 9 e del regolamento mutui, sostenendo che l'attività peritale non sarebbe riconducibile ai compiti istituzionali perché resa a favore di terzi; 4) falsa applicazione del d.lgs. n. 165/2001, artt. 2, 45 e 53, commi 2 e 7, per la ritenuta incompatibilità tra qualificazione dell'attività come doverosa e possibilità di rifiuto, ribadendo che il compenso sarebbe stato dovuto dal mutuatario quale terzo; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 416 c.p.c., con riferimento al riparto dell'onere di allegazione e prova circa lo svolgimento delle perizie fuori dall'orario di servizio, deducendo anche omessa considerazione delle presunzioni semplici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo perché fondati sulla denuncia diretta di violazione di un regolamento interno dell'ente, non rientrante tra le norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e comunque perché il d.m. richiamato non era stato posto a base della sentenza impugnata. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la nascita di un contratto diretto tra perito e mutuatario non può derivare dall'interpretazione di un regolamento dell'ente né dal comportamento di un soggetto terzo rispetto al preteso contratto; ha inoltre richiamato il principio di relatività degli effetti contrattuali e ha escluso la configurabilità di un contratto a favore di terzo, poiché qui il terzo dovrebbe assumere un obbligo di pagamento, non un diritto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a sovvertire l'accertamento di fatto della corte d'appello, secondo cui l'incarico era stato conferito dal datore di lavoro e il contributo a carico dell'utenza era solo un rimborso spese, non una retribuzione al perito; la Corte ha anche osservato che, ove si fosse trattato di incarico extraistituzionale, opererebbe comunque il divieto dell'art. 53, comma 2, d.lgs. 165/2001, mentre l'autorizzazione del comma 7 riguarda incarichi di soggetti terzi e comunque non può coprire situazioni di conflitto di interessi. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché attaccava solo una delle rationes decidendi della sentenza impugnata, mentre l'altra, autonoma e sufficiente, era l'inesistenza di un rapporto obbligatorio diretto tra perito e mutuatario. Sono state inoltre poste le spese a carico del ricorrente e dato atto, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le disposizioni di regolamenti interni e statuti di enti pubblici non sono norme di diritto in senso stretto; in cassazione possono essere censurate solo per violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e ss. c.c., non direttamente come violazione di legge.
I criteri interpretativi del contratto operano rispetto alla comune volontà delle parti di quel contratto; non possono essere invocati per ricavare un rapporto contrattuale da un atto di un terzo estraneo al preteso accordo.
Gli effetti del contratto si producono soltanto tra le parti, sicché un regolamento o atto dell'ente non può, di per sé, creare obbligazioni contrattuali tra soggetti diversi da quelli che lo hanno concluso.
La disciplina del contratto a favore di terzo non è utilizzabile quando si vorrebbe far derivare in capo al terzo un obbligo di pagare il compenso, anziché un diritto a riceverlo.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la propria tesi dell'adiectus solutionis causa, ma la Corte esclude che la fattispecie potesse essere qualificata in questi termini, perché mancava un rapporto obbligatorio diretto tra perito e mutuatario.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ne esclude la decisività rispetto alla fattispecie concreta, che viene ricondotta al rapporto di lavoro con l'ente datore e non a un incarico autonomo del terzo.
d.lgs. n. 165/2001, art. 45, comma 1
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di onnicomprensività della retribuzione; la Corte lo ritiene inconferente rispetto alla tesi di un compenso dovuto dal mutuatario.
d.lgs. n. 165/2001, art. 53, comma 2
Vieta di conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio se non previsti o autorizzati dalla legge o da fonti sovraordinate; la Corte lo richiama per affermare l'illegittimità di un incarico libero-professionale al dipendente da parte del datore di lavoro se l'attività è istituzionale.
d.lgs. n. 165/2001, art. 53, comma 7
Consente incarichi professionali da parte di soggetti terzi solo con autorizzazione del datore di lavoro pubblico e comunque non per incarichi da cui possa derivare anche solo potenzialmente un conflitto di interessi; nel caso concreto la norma non giustificava la pretesa del ricorrente.
Richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte non accoglie la censura, perché essa presupponeva una ricostruzione fattuale incompatibile con quella consolidata in sentenza.
Richiamato dal ricorrente per sostenere un difetto di contestazione specifica della controparte; la censura è stata ritenuta inammissibile in quanto diretta a sovvertire un accertamento di fatto.
Evocati dal ricorrente in relazione alle presunzioni semplici, ma la Corte non li valorizza ai fini decisori, perché il motivo era comunque inammissibile.
Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
Massime di principio
- I regolamenti interni degli enti pubblici non hanno, di regola, valore di norme di diritto in senso proprio: la loro violazione non è deducibile in cassazione come violazione di legge se non attraverso la corretta denuncia dei canoni ermeneutici applicabili all'atto regolamentare.
- L'interpretazione di un atto unilaterale o regolamentare di un ente non può creare, da sola, un contratto tra soggetti che non ne sono le parti; i criteri ermeneutici contrattuali presuppongono l'esistenza di un contratto e la comune intenzione dei contraenti.
- Il principio di relatività degli effetti del contratto impedisce di far derivare obblighi contrattuali in capo a un terzo estraneo all'accordo; il contratto a favore di terzo è istituto non sovrapponibile quando si pretende di imporre al terzo un obbligo anziché attribuirgli un diritto.
- In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'attività svolta dal dipendente nell'ambito di incarichi rientranti nei compiti istituzionali del datore di lavoro non può essere trasformata in un autonomo rapporto professionale con il privato utente per il solo fatto che il servizio sia collegato a un interesse di quest'ultimo.
- Quando una sentenza di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile se censura solo una delle ragioni poste a base della decisione e non incide anche sulle altre, ciascuna delle quali da sola è sufficiente a sorreggerla.
- In tema di incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici, l'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 consente incarichi da soggetti terzi solo nei limiti e con le autorizzazioni previste, e comunque non in presenza di un potenziale conflitto di interessi.
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