Cassazione Civile, Ordinanza n. 33699/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva acquistato con rogito del 24 luglio 2013 un immobile destinato ad abitazione civile in Roma e aveva fruito dell'agevolazione fiscale per la prima casa. L'Agenzia delle Entrate, ritenendo l'unità immobiliare dotata delle caratteristiche di abitazione di lusso ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.m. 2 agosto 1969, n. 1072, aveva emesso avviso di liquidazione revocando il beneficio e recuperando la maggiore imposta di registro. In appello la CTR del Lazio aveva confermato l'atto, reputando insussistente l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, adeguata la motivazione dell'avviso, corretta la qualificazione dell'immobile come di lusso anche per la superficie utile superiore a 240 mq e non fondata la doglianza sull'omessa pronuncia. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 10 e 12, comma 7, L. 212/2000 per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo; 2) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/1990 per insufficiente motivazione dell'avviso; 3) motivazione apparente della sentenza ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992; 4) violazione degli artt. 5 e 6 d.m. 2 agosto 1969, n. 1072, per erronea applicazione delle norme sulle abitazioni di lusso; 5) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su alcuni motivi di appello, tra cui la tardività del deposito di una perizia di parte e la contestazione dei requisiti dell'art. 6 del decreto.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in materia di imposta di registro e in assenza di specifica previsione, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale prima dell'avviso di rettifica e liquidazione. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondata la seconda censura, poiché il contribuente chiedeva una rivalutazione di merito della motivazione dell'avviso, mentre la CTR aveva già accertato che l'atto e i relativi allegati rendevano comprensibili le ragioni della pretesa. Ha escluso la motivazione apparente della sentenza impugnata, poiché la CTR aveva esposto le ragioni della decisione e affrontato i punti decisivi. Ha respinto il quarto motivo osservando che, in tema di abitazioni di lusso, l'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969 ha portata generale e si applica indipendentemente dalla configurazione del bene; nel caso concreto la superficie utile accertata era superiore a 240 mq. Ha respinto anche il quinto motivo, perché non vi era omessa pronuncia: i motivi non esaminati erano incompatibili con la decisione o comunque non risultavano ritualmente dedotti; inoltre il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento o perizia di parte. Spese a carico del ricorrente e conferma dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato per escludere che imponga, in materia di imposta di registro, un generalizzato contraddittorio preventivo prima dell'avviso di liquidazione.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
La Corte ribadisce che opera solo per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche e non si estende alle verifiche "a tavolino" o agli atti emessi in materia di imposta di registro in assenza di specifica previsione.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'avviso di liquidazione è ritenuto adeguatamente motivato se contiene e allega gli elementi necessari a far conoscere al contribuente le ragioni della pretesa.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo; nel caso concreto la motivazione è stata reputata sufficiente.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente ricorre solo quando il ragionamento del giudice non consenta di percepire le ragioni della decisione; non basta un semplice dissenso sulla sufficienza o sull'ampiezza della motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la sentenza è nulla solo se la motivazione non raggiunge il minimo costituzionale; la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente.
art. 5 d.m. 2 agosto 1969, n. 1072
"Costruzioni aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta"
La norma rileva quando ricorrano congiuntamente la superficie utile superiore a 200 mq e l'area scoperta pertinenziale superiore a sei volte l'area coperta; nel caso concreto la Corte esclude che la CTR l'abbia applicata erroneamente.
art. 6 d.m. 2 agosto 1969, n. 1072
"Unità immobiliari con superficie utile complessiva superiore a 240 mq"
È la norma base di riferimento per individuare le caratteristiche di lusso in relazione all'estensione della superficie ed è applicabile a ogni unità immobiliare; se la superficie utile supera 240 mq, l'immobile è di lusso e non spetta l'agevolazione prima casa.
art. 1 Tariffa, Parte Prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La qualificazione dell'immobile come abitazione di lusso comporta l'esclusione dell'agevolazione fiscale per la prima casa prevista da tale disposizione.
artt. 43 - 53 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Individuati come norme sulla determinazione della base imponibile nell'ambito dell'imposta di registro.
artt. 54, 55 e 56 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamati per il recupero dell'imposta non versata o versata in misura inferiore.
Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione, pur senza specifica argomentazione su un punto, comporti necessariamente il rigetto della relativa pretesa o la renda incompatibile con l'impostazione complessiva della sentenza.
art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'ammissibilità di nuove prove in appello; la Corte non accoglie la censura perché la contestazione sul punto non era stata ritualmente posta o comunque non incideva sull'esito.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5, c.p.c.
Costituiscono i parametri di ricorso invocati per le diverse censure, ma la Corte li reputa in parte infondati e in parte inammissibili.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione apparente è configurabile solo se la sentenza non raggiunge il minimo costituzionale di ragionamento.
Il quadro normativo dell'imposta di registro viene richiamato per ribadire che l'amministrazione procede alla qualificazione fiscale dell'atto al momento della registrazione e al recupero della maggiore imposta dovuta.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro non esiste, in difetto di una specifica previsione di legge, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale prima dell'emissione dell'avviso di rettifica e liquidazione.
- L'avviso di liquidazione è sufficientemente motivato quando, anche mediante allegati tecnici, consenta al contribuente di comprendere la ragione concreta della pretesa e di difendersi in modo pieno; non è necessario un dettaglio analitico tale da anticipare ogni passaggio argomentativo dell'Ufficio.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla motivazione dell'atto o della sentenza in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze probatorie.
- La motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non renda percepibili le ragioni della decisione; non basta la sinteticità né l'omessa confutazione espressa di ogni argomento difensivo o consulenza di parte.
- Nel giudizio sull'agevolazione "prima casa", l'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969 opera come criterio generale per la qualificazione di lusso in base alla superficie utile complessiva superiore a 240 mq, e non è escluso dalla disciplina dell'art. 5, che ha rilievo nei casi in cui ricorrano i suoi specifici presupposti.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice decide in modo incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata, ovvero quando la questione non risulta ritualmente introdotta; il giudice di merito non deve confutare analiticamente tutti gli argomenti tecnici o le perizie di parte.
- Il giudice di merito ha piena discrezionalità nella selezione e valutazione delle prove, potendo attribuire prevalenza a quelle ritenute più attendibili e disattendere implicitamente le altre se la decisione risulta logicamente motivata.
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