Cassazione Civile, Ordinanza n. 24641/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata e della rinuncia al giudizio depositata dalla contribuente; ha quindi dichiarato estinto il processo. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018. Non vi è stata decisione nel merito sui motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a imposte dirette e IVA per l’anno d’imposta 2005, deducendo in Cassazione tre motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. per asserita inversione dell’onere della prova, avendo la CTR ritenuto che spettasse alla contribuente dimostrare l’incompletezza della cartella; 2) violazione degli artt. 7, comma 2, lett. a), L. n. 212/2000, e 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007 conv. in L. n. 31/2008, per avere la CTR escluso il difetto di motivazione della cartella nonostante la mancanza di due pagine e l’omessa indicazione del responsabile del procedimento; 3) violazione dell’art. 7, comma 1, L. n. 212/2000, per non avere la CTR rilevato il difetto di motivazione dell’atto per incompletezza del contenuto e assenza dei criteri di calcolo delle voci aggiuntive. Nelle more del giudizio la contribuente ha depositato prova dell’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (rottamazione-ter) e le ricevute dei pagamenti di tutte le rate, con contestuale rinuncia al giudizio.
Norme richiamate
richiamato come norma sul riparto dell’onere della prova, invocata dalla ricorrente per sostenere che non spettasse a lei dimostrare l’incompletezza della cartella
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicata come norma processuale per la deduzione in cassazione di violazioni di legge
art. 7, comma 2, lett. a), L. n. 212/2000
invocato per sostenere il difetto di motivazione della cartella di pagamento
art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007 conv. in L. n. 31/2008
richiamato in relazione all’obbligo di indicazione del responsabile del procedimento nella cartella
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
richiamato quale base normativa dell’obbligo di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria
richiamato per la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (rottamazione-ter)
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
richiamato per porre le spese del giudizio a carico della parte che le ha anticipate in caso di definizione agevolata
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente aderisce a una definizione agevolata dei carichi e deposita la rinuncia al giudizio, il processo va dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le questioni di merito e le censure di legittimità restano assorbite e non sono oggetto di decisione.
- La disciplina speciale della definizione agevolata può incidere anche sulla regolazione delle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la previsione normativa richiamata.
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