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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24641/2025 del 05/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della definizione agevolata e della rinuncia al giudizio depositata dalla contribuente; ha quindi dichiarato estinto il processo. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018. Non vi è stata decisione nel merito sui motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a imposte dirette e IVA per l’anno d’imposta 2005, deducendo in Cassazione tre motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. per asserita inversione dell’onere della prova, avendo la CTR ritenuto che spettasse alla contribuente dimostrare l’incompletezza della cartella; 2) violazione degli artt. 7, comma 2, lett. a), L. n. 212/2000, e 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007 conv. in L. n. 31/2008, per avere la CTR escluso il difetto di motivazione della cartella nonostante la mancanza di due pagine e l’omessa indicazione del responsabile del procedimento; 3) violazione dell’art. 7, comma 1, L. n. 212/2000, per non avere la CTR rilevato il difetto di motivazione dell’atto per incompletezza del contenuto e assenza dei criteri di calcolo delle voci aggiuntive. Nelle more del giudizio la contribuente ha depositato prova dell’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (rottamazione-ter) e le ricevute dei pagamenti di tutte le rate, con contestuale rinuncia al giudizio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente aderisce a una definizione agevolata dei carichi e deposita la rinuncia al giudizio, il processo va dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le questioni di merito e le censure di legittimità restano assorbite e non sono oggetto di decisione.
  • La disciplina speciale della definizione agevolata può incidere anche sulla regolazione delle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la previsione normativa richiamata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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