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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16049/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale di assegni straordinari integrativi del reddito percepiti da una ex dipendente bancaria addetta alla riscossione di tributi erariali e finanziati da un Fondo di solidarietà istituito presso l'INPS. Le somme erano state inizialmente assoggettate a tassazione ordinaria; su istanza della contribuente l'Erario aveva poi rimborsato la differenza d'imposta applicando la tassazione separata di cui all'art. 17 TUIR, in forza del rinvio contenuto nell'art. 59, comma 3, l. n. 449/1997. Successivamente l'Ufficio ha ritenuto invece applicabile il regime ordinario, ha recuperato le somme mediante iscrizione a ruolo e cartella di pagamento, che la contribuente ha impugnato ottenendone l'annullamento in primo grado e in appello. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.m. n. 375/2003, del d.m. n. 158/2000, dell'art. 59, comma 3, l. n. 449/1997, dell'art. 26, comma 23, l. n. 448/1998 e dell'art. 2, comma 28, l. n. 662/1996, sostenendo che la tassazione separata spetti solo al personale del settore creditizio cui si riferisce la disciplina transitoria del 1997-1998, e non anche agli addetti al servizio di riscossione tributi regolati dal d.m. n. 375/2003. La contribuente, a sua volta, ha proposto anche ricorso avverso il diniego di condono/definizione agevolata ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018, sostenendo che la lite rientrasse nel perimetro delle controversie definibili perché avente ad oggetto un atto impositivo.

La decisione

La Corte ha dapprima rigettato il ricorso avverso il diniego di condono, ritenendo che la controversia non fosse definibile ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018 perché il ruolo e la cartella non costituivano il primo atto con cui la pretesa fiscale era stata comunicata alla contribuente, ma un atto di mera riscossione relativo al recupero di un credito restitutorio. Nel merito del ricorso principale dell'Agenzia, la Corte ha accolto il motivo: ha ritenuto che la tassazione separata ex art. 17 TUIR, richiamata dall'art. 59, comma 3, l. n. 449/1997, si applichi solo alle somme corrisposte nell'ambito della disciplina transitoria prevista per il personale del settore creditizio e non anche agli assegni straordinari erogati ai dipendenti addetti al servizio di riscossione tributi disciplinati dal d.m. n. 375/2003, che richiama soltanto l'art. 2, comma 28, l. n. 662/1996. Di conseguenza la sentenza regionale è stata cassata senza rinvio in fatto, decidendo la causa nel merito con rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018

    «le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia»

    La locuzione "atto impositivo" va intesa in senso funzionale, come atto con cui il contribuente viene reso edotto della pretesa fiscale, non in base alla sola discrezionalità dell'Amministrazione; se la cartella non è il primo atto con cui la pretesa è comunicata, la controversia non è definibile.

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018

    È richiamato quale base dell'istanza di sospensione del processo in pendenza della domanda di definizione agevolata.

  • art. 17 TUIR

    Costituisce il regime di tassazione separata richiamato dalla disciplina speciale del settore creditizio.

  • art. 59, comma 3, l. n. 449/1997

    Prevede, per determinati esuberi del personale di banche e concessionari della riscossione soggetti a contratti del credito e ad accordi stipulati entro il 31 marzo 1998, l'applicazione della tassazione separata alle indennità e prestazioni analoghe; il beneficio non si estende al diverso fondo per gli addetti alla riscossione tributi disciplinato dal d.m. n. 375/2003.

  • art. 26, comma 23, l. n. 448/1998

    È richiamato come norma di interpretazione autentica della disciplina fiscale agevolata collegata all'art. 59, comma 3, l. n. 449/1997.

  • art. 2, comma 28, l. n. 662/1996

    È la base legislativa generale dell'istituzione dei fondi di solidarietà per il sostegno del reddito e la riconversione professionale nei settori interessati da ristrutturazioni aziendali.

  • art. 2 d.m. n. 375/2003

    Regola il Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio di riscossione tributi; non contiene il richiamo al regime transitorio e fiscale speciale dell'art. 59, comma 3, l. n. 449/1997.

  • d.m. n. 158/2000

    Regolamento relativo al Fondo di solidarietà per il personale dipendente dalle imprese di credito, richiamato come disciplina distinta e collegata alla normativa transitoria del settore creditizio.

  • d.m. n. 375/2003

    Regolamento per il Fondo di solidarietà del personale addetto al servizio di riscossione tributi; è la disciplina applicabile alla contribuente e conduce all'esclusione della tassazione separata prevista per il diverso settore creditizio.

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 d.l. n. 119/2018 riguarda solo le liti aventi ad oggetto atti impositivi, intesi come atti con cui la pretesa fiscale viene portata per la prima volta a conoscenza del contribuente; gli atti di mera riscossione di crediti già noti non rientrano nel perimetro della definizione.
  • In tema di agevolazioni fiscali collegate a fondi di solidarietà del settore creditizio, la tassazione separata richiamata dall'art. 17 TUIR si applica soltanto nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla disciplina transitoria, ossia per il personale e gli accordi contemplati dall'art. 59, comma 3, l. n. 449/1997.
  • La disciplina speciale favorevole prevista per il personale del settore credito non è estensibile analogicamente a fondi diversi, istituiti con successivi regolamenti per categorie di lavoratori diverse, se il relativo testo normativo non richiama espressamente il regime agevolato.
  • Quando la controversia è decidibile sulla base di un mero raffronto normativo e gli accertamenti in fatto sono pacifici, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, rigettando l'originario ricorso del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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