Cassazione Civile, Ordinanza n. 31988/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società originaria locatrice finanziaria aveva chiesto al Comune il rimborso dell'IMU versata per l'anno d'imposta 2012 su un immobile concesso in locazione finanziaria, sostenendo di non essere soggetto passivo dell'imposta. Il contratto di leasing era stato risolto per inadempimento dell'utilizzatore nel 2009, ma l'immobile non era stato materialmente restituito e restava nella disponibilità di fatto dell'utilizzatore anche nel 2012. Il Comune aveva negato il rimborso; la CTP aveva accolto il ricorso della società, mentre la CTR aveva riformato la decisione ritenendo che, dopo la risoluzione e fino alla riconsegna, il soggetto passivo IMU fosse il locatore. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato la violazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 e dell'art. 1, comma 672, della l. n. 147 del 2013, sostenendo che la CTR avesse errato nel considerare soggetto passivo il locatore in presenza di mancata restituzione del bene dopo la risoluzione del leasing.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile ma infondato. Ha confermato l'orientamento secondo cui, ai fini IMU, nel leasing il soggetto passivo è il locatario solo per la durata del contratto; con la risoluzione del rapporto la soggettività passiva torna in capo alla società di leasing, anche se l'immobile non sia ancora stato restituito materialmente dall'utilizzatore. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016
richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso
richiamato dalla ricorrente come norma violata, senza specifica autonoma elaborazione nel testo
Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili... Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto
la Corte interpreta la norma nel senso che la soggettività passiva IMU nel leasing è legata al vincolo contrattuale e cessa con la risoluzione del contratto, tornando in capo al locatore anche se il bene non è stato ancora riconsegnato
art. 1, comma 672, l. n. 147 del 2013
richiamato dalla ricorrente come norma violata, senza ulteriore sviluppo autonomo nel testo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel contratto di locazione finanziaria, ai fini dell'IMU, la soggettività passiva spetta al locatario solo dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto; cessato il rapporto per risoluzione, il soggetto passivo torna ad essere il locatore/società di leasing.
- Ai fini dell'individuazione del soggetto passivo IMU, rileva il titolo giuridico che giustifica il possesso qualificato dell'immobile, non la mera disponibilità materiale del bene; la mancata riconsegna dopo la risoluzione non mantiene l'obbligazione tributaria in capo all'utilizzatore.
- La nozione di possesso rilevante in materia IMU è di tipo civilistico e patrimoniale: conta il vincolo contrattuale che legittima la detenzione del bene, non la semplice detenzione di fatto.
- La censura per violazione di legge è ammissibile se individua specificamente le norme asseritamente violate e consente alla Corte la piena cognizione della controversia; tuttavia, se il principio di diritto applicato dal giudice di merito è conforme all'orientamento consolidato, il ricorso va rigettato.
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