Cassazione Civile, Sentenza n. 35354/2023 del 18/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso sentenza della CTR Campania (sez. distaccata di Salerno) relativa ad avvisi di accertamento ai fini IRPEG, IRAP e IVA per gli anni 2002-2003. L'Agenzia contestava, tra l'altro, l'indebita deduzione di costi per acquisti da Sytco A.G. (società domiciliata in Svizzera, paìse nella black list) e di perdite su crediti, nonché la mancata prova da parte della società sulla giustificazione delle operazioni. In cassazione l'Ufficio deduceva vizio di motivazione (art. 132 c.p.c.), violazione di norme tributarie e in tema di onere della prova (art. 110 TUIR e connesse norme), e questioni relative all'applicazione del principio di competenza per le spese d'acquisto (art.75 DPR 600/1973).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR, seppur sintetica, idonea a consentire il controllo sulla ratio decidendi, richiamando che la Corte aveva già accertato la produzione di certificazione fiscale svizzera per il 2003 e aveva demandato al giudice del merito la verifica della sua rilevanza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile come nuovo e comunque inefficace alla luce della precedente sentenza n. 26175/2018 che aveva già accertato la produzione della certificazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; l'Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio in favore di Euroflex, liquidate in Euro 18.000,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie.
Norme richiamate
Centrale nella contestazione iniziale: invocato dall'Agenzia per censurare la mancata pronuncia su appello incidentale. Dal testo emerge che la Corte non ha ritenuto il vizio decisivo nella successiva valutazione di merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato quale norma di censura per vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente ai fini del controllo di legittimità e non affetta da quella gravità di difetto motivazionale che giustifichi annullamento.
Richiesto dall'Agenzia per invocare nullità per motivazione apparente; la Corte ha valutato che la motivazione, seppur sintetica, soddisfa il minimo requisito costituzionale e non costituisce motivo di annullamento.
Norma richiamata in tema di accertamento fiscale; la censura relativa all'applicazione di detta norma è stata considerata assorbita dalla valutazione complessiva sulla prova prodotta e dalla precedente pronuncia della Corte.
art. 110 TUIR (commi 10, 11, 12)
Rilevante in relazione alla normativa sulle operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (black list). La decisione ha posto rilievo sulla produzione della certificazione dell'autorità fiscale svizzera che dimostra l'assoggettamento a imposizione, escludendo l'automatica applicazione delle limitazioni previste dall'art. 110 nella formulazione allora vigente.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha ricordato che l'Amministrazione non ha provato di aver eccepito tempestivamente la preclusione di documenti e quindi non poteva sollevare in cassazione nuovo profilo di inammissibilità.
art. 75, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Riferito dal ricorrente in relazione all'applicazione del principio di competenza per le spese di acquisizione; la Corte ha ritenuto le censure connesse inammissibili o comunque assorbite dalla valutazione dell'istruttoria e della documentazione prodotta.
art. 1, comma 2 d.lgs. n. 471/1997
Norma sanzionatoria richiamata nella doglianza dell'Ufficio; la Corte non ha ritenuto centrale la questione sanzionatoria rispetto al tema probatorio decisivo.
art. 8, comma 3-bis d.lgs. n. 471/1997
Ancora richiamata nell'ambito dell'impugnazione, ma la decisione si concentra sulla valutazione probatoria e sulla verifica della documentazione estera; la norma non è risultata determinante per l'annullamento.
Cass. SU, 7 aprile 2014, n. 8053 (giurisprudenza)
Citata a proposito del parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione: la Corte ha richiamato che solo una carenza motivazionale grave e apparente giustifica annullamento, mentre motivazioni sintetiche ma comprensibili sono ammissibili.
Massime di principio
- In materia di deducibilità di costi da operazioni con fornitori residenti in paesi 'black list', l'onere probatorio spetta al contribuente, ma la produzione di una certificazione delle autorità fiscali estere che attesti l'assoggettamento a imposizione può escludere l'applicazione automatica delle limitazioni previste dall'art. 110 TUIR.
- La Corte di merito può adottare una motivazione sintetica purché consenta di comprendere la ratio decidendi: la mancanza di ampia esposizione non determina automaticamente vizio di motivazione se risulta chiaro il percorso logico-giuridico.
- In cassazione sono inammissibili censure nuove che non siano state sollevate nei gradi di merito: questioni non discusse in primo grado o in appello non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità.
- Una precedente pronuncia di legittimità che accerti la produzione di specifica prova (es. certificazione fiscale estera) vincola il successivo esame del giudice del merito, che dovrà limitarsi a verificare la rilevanza e la consistenza di quella prova alla luce della normativa applicabile.
- Se l'Amministrazione ritiene che un documento non sia stato prodotto in sede istruttoria (preclusione), tale eccezione deve essere tempestivamente rilevata e documentata nei gradi precedenti; in sua mancanza la censura risulta inammissibile in Cassazione.
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