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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35286/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Comune impugna la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che, in riassunzione del giudizio, aveva liquidato agli appellanti il ristoro e l'indennità per occupazione legittima conseguente all'irreversibile trasformazione e occupazione appropriativa di un fondo per l'attuazione della L. 167/1962. Il Comune censura in particolare (i) l'omesso esame delle contestazioni mosse dal Comune alle risultanze della CTU ritenute dal giudice "tardive"; (ii) la detrazione dalle somme liquidate degli importi anticipati dal Comune senza riconoscerne la rivalutazione; (iii) altre nullità motivazionali e di istruttoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che le contestazioni alle risultanze della CTU formulate con la comparsa conclusionale non siano automaticamente precluse e debbano essere valutate se non introducono nuovi fatti o prove. Perciò ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione per nuovo esame. Ha inoltre dichiarato assorbiti il secondo, terzo, quarto e settimo motivo e ha ritenuto inammissibili il quinto e il sesto motivo. Ha disposto che la Corte d'Appello rinviata liquiderà le spese del presente giudizio.

Norme richiamate

  • art. 195 c.p.c.

    Riferita alla procedimentalizzazione della consulenza tecnica; la Corte osserva che, anche se l'art.195 non era applicabile ratione temporis, le contestazioni alla CTU restano argomentazioni difensive valutabili in comparsa conclusionale purché non introducano nuovi fatti o prove

  • art. 157 c.p.c.

    Norma sulle nullità relative al procedimento peritale; la Corte distingue tra censure procedurali soggette a decadenza ex art.157 e contestazioni di merito alle risultanze della CTU, queste ultime non necessariamente precluse

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamata congiuntamente all'art.157 per la disciplina delle nullità del procedimento peritale

  • art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c.

    Richiamato in tema di principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; la Corte precisa che il principio non va applicato in modo eccessivamente formalistico quando il ricorso indica puntualmente il contenuto degli atti richiamati

  • art. 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 4

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte rileva che la censura deve attagliarsi al percorso argomentativo della sentenza impugnata e non a determinazioni di altro giudizio

  • art. 1223 cod. civ.

    Richiamato nella contestazione sul riconoscimento degli interessi e della rivalutazione sui pagamenti anticipati; riguarda la misura del risarcimento del danno

  • art. 2056 cod. civ.

    Richiamato unitamente all'art.1223 in tema di criteri di quantificazione del ristoro e rivalutazione; la Corte conclude che l'indennità di occupazione ha natura di debito di valuta e quindi non comporta rivalutazione

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; citato tra le violazioni denunciate

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Richiamati tra le garanzie costituzionali (accesso alla giustizia e giusto processo) nella censura di mancata considerazione delle contestazioni difensive

  • L. 167/1962

    Norma sostanziale richiamata come titolo istitutivo dell'intervento edificatorio che ha determinato l'occupazione/trasformazione del fondo e la domanda di ristoro

  • art. 190 c.p.c.

    Riferimento al tema del contraddittorio e sviluppo sequenziale dell'attività peritale, connesso alla valutazione delle contestazioni alla CTU

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato per sottolineare il principio della procedimentalizzazione e del contraddittorio nelle indagini peritali

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Norma sul vizio per omesso esame di documenti decisivi; la Corte ricorda l'onere del ricorrente di indicare dove il documento fosse e di riassumerne il contenuto per dedurne l'omesso esame

Massime di principio

  • Le contestazioni alle risultanze della CTU formulate in comparsa conclusionale sono ammissibili e devono essere valutate dal giudice se non introducono nuovi fatti, nuove domande o nuove prove; esse costituiscono argomentazioni difensive e non sono automaticamente precluse
  • Solo le nullità strettamente procedurali del procedimento peritale rientrano nel regime decadenziale previsto dalle norme sulle nullità (art.156-157 c.p.c.); le censure valutative delle indagini peritali attengono al merito e possono essere dedotte anche in fase di precisazione delle conclusioni
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non va applicato in modo formalistico quando il ricorso indica chiaramente il contenuto degli atti richiamati e il giudizio potrebbe essere reso più difficile dalla eccessiva formalizzazione
  • Se in primo grado è stato riconosciuto un credito di natura indennitaria (debito di valuta), gli importi anticipati dall'ente corrispondente a tale credito sono, in linea di principio, soggetti agli interessi ma non alla rivalutazione monetaria
  • Nelle doglianze per omesso esame di documenti il ricorrente deve indicare esattamente in quale fase e fascicolo si trovi il documento e riprodurne il contenuto; senza tale onere il motivo è inammissibile o privo di efficacia cassatoria
  • La cassazione può essere limitata ai soli profili accertati come viziati (cassazione parziale) con rinvio per nuovo esame, evitando di esaminare motivi d'impugnazione assorbiti dalla decisione sul punto centrale

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