Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20937/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria, ai fini dell'imposta di registro, ha rettificato il valore dichiarato di una cessione d'azienda tra due società operanti nel settore della distribuzione di prodotti e servizi informatici ed elettronici, determinando una maggiore base imponibile e recuperando maggiore imposta, oltre sanzioni. La CTR ha respinto l'appello dell'Ufficio confermando l'annullamento/il ridimensionamento operato in primo grado, ritenendo: insussistente il vizio di ultrapetizione perché il giudice aveva solo ricondotto i fatti alla corretta disciplina senza introdurre nuovi fatti; non censurata la scelta dei metodi estimativi, ma solo alcuni coefficienti applicativi; corretto il rilievo probatorio favorevole alla contribuente; corretto l'esclusione delle passività dalla base imponibile. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che il giudice di merito avrebbe fondato la decisione su un tema non devoluto, ossia l'orizzonte temporale decennale usato nella stima del goodwill; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'Ufficio aveva adeguatamente motivato la rettifica con due metodologie di stima e che la società non aveva fornito prova contraria idonea a giustificare il valore negativo di avviamento risultante dalla differenza tra patrimonio netto e prezzo corrisposto.

La decisione

La Corte ha respinto entrambe le eccezioni preliminari della controricorrente: ha ritenuto tempestivo il ricorso, computando cumulativamente la sospensione emergenziale dei termini e quella feriale; ha inoltre escluso che vi fosse giudicato esterno o preclusione derivante dalla posizione di un coobbligato, poiché entrambi i coobbligati avevano partecipato allo stesso giudizio. Nel merito, ha rigettato il primo motivo, chiarendo che non vi è ultrapetizione quando il giudice resta entro il perimetro del rapporto tributario accertato nell'atto impugnato e si limita a correggere l'applicazione dei coefficienti estimativi senza mutare il criterio di stima o introdurre nuovi fatti; l'orizzonte temporale del coefficiente di attualizzazione era un elemento interno alla verifica corretta della stima. Ha rigettato anche il secondo motivo, osservando che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se l'onere probatorio viene attribuito alla parte sbagliata, non quando il giudice valuta il materiale probatorio attribuendo maggiore forza ad alcune prove rispetto ad altre. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse semplicemente valorizzato, con apprezzamento di merito non sindacabile, gli elementi contrari all'avviso forniti dalla società. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice altera petitum o causa petendi, pronunciando su un bene della vita diverso o introducendo nuovi elementi di fatto; non ricorre se resta nel perimetro delle domande ed eccezioni e usa argomentazioni diverse ma inerenti ai fatti dedotti

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si configura solo se l'onere della prova viene erroneamente posto a carico di una parte diversa da quella prevista dalle regole sostanziali; non basta contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice

  • art. 1306 c.c.

    nel rapporto di solidarietà il giudicato non fa stato verso i debitori solidali non parti del processo, ma il condebitore può opporre la sentenza favorevole salvo che sia fondata su ragioni personali; nel caso concreto la regola non opera perché i coobbligati avevano partecipato allo stesso giudizio

  • art. 57 d.P.R. 131/1986

    richiamato per qualificare la solidarietà tributaria ai fini dell'imposta di registro

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria nel giudizio di cassazione

  • art. 83 d.l. 18/2020

    la sospensione emergenziale dei termini processuali è cumulabile con la sospensione feriale nel calcolo del termine lungo di impugnazione

  • art. 36 d.l. 23/2020

    la sospensione emergenziale dei termini processuali è cumulabile con la sospensione feriale nel calcolo del termine lungo di impugnazione

  • art. 1 L. 742/1969

    la sospensione feriale dei termini si cumula con la sospensione emergenziale ai fini del termine lungo per impugnare

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di impugnazione-merito, il divieto di ultrapetizione è violato solo se il giudice esce dal perimetro dell'atto impositivo impugnato e dei motivi originari del ricorso, pronunciando su un diverso rapporto tributario o introducendo nuovi fatti; non vi è violazione se il giudice corregge la qualificazione o l'applicazione tecnica di elementi già in causa.
  • La contestazione della stima effettuata dall'Amministrazione non impone al giudice di aderire o meno a un diverso metodo estimativo se la controversia investe solo la corretta applicazione dei coefficienti del metodo prescelto dall'Ufficio; l'adeguamento del ragionamento valutativo alla concreta realtà aziendale resta consentito senza mutamento del thema decidendum.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice distribuisce l'onere della prova in modo erroneo; non è deducibile come error in iudicando la mera critica alla valutazione del materiale probatorio o alla maggiore attendibilità attribuita ad alcune prove.
  • In materia di solidarietà tributaria, il giudicato favorevole può estendersi al condebitore non parte del giudizio nei limiti dell'art. 1306 c.c.; tuttavia, se tutti i coobbligati hanno partecipato al medesimo processo, non opera alcuna estensione ultra partes.
  • Nel computo del termine lungo per impugnare, la sospensione emergenziale dei termini e quella feriale sono cumulabili se la disciplina emergenziale è sopravvenuta rispetto al periodo di sospensione ordinaria, perché le rispettive rationes si sommano.
  • Le censure in cassazione che mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili, poiché il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione del merito delle prove.
  • rami
  • materie
  • sottomaterie
  • istituti_giuridici

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.