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Sentenza

Sentenza del 06/07/2022 n. 21443 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugnava quattro avvisi di accertamento per i periodi 2006-2009, contestando maggiori provvigioni percepite per conto della preponente Interco SRL/ Karmak S.A. e l'omessa dichiarazione ai fini IVA di operazioni di intermediazione. In primo grado la CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo sussistere un'articolata organizzazione finalizzata all'evasione, accrediti su diversi conti e provvigioni non fatturate. La CTR Umbria, invece, accolse l'appello del contribuente ritenendo che gli accertamenti non avessero dimostrato l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia e valorizzando la regolare contabilità del contribuente, richiamando precedenti decisioni di merito. L'Ufficio ricorse in Cassazione contestando, principalmente, l'apparenza e l'insufficienza della motivazione della sentenza d'appello (richiamo a precedenti non spiegati e mancata indicazione delle ragioni), nonché il mancato esame di fatti decisivi (tra cui la sentenza penale di Rimini e la documentazione acquisita dalla GdF) e sostenendo che l'accertamento tributario può fondarsi anche su un unico elemento indiziario dotato di pregnanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo dell'Ufficio: la sentenza della CTR è stata ritenuta affetta da apparente motivazione perché si è limitata a richiamare per relationem sentenze di merito senza esplicitare le ragioni di condivisione, senza indicare le parti rilevanti dei provvedimenti cui si riferiva, e senza spiegare in che modo la regolarità della contabilità escludeva le contestazioni sull'esistenza di provvigioni non fatturate e sull'articolazione societaria finalizzata a frode IVA. La Corte ha inoltre evidenziato che, dato il quadro complesso e i principi anti-frode dell'UE, il giudice del merito doveva fornire un impianto argomentativo adeguato per escludere l'esistenza della frode. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata per vizio di motivazione e rinviata alla CTR dell'Umbria in diversa composizione; gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale del contribuente sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 1, comma 2; art. 36, comma 2, n. 4

    Richiami relativi alle garanzie processuali nel contenzioso tributario e alla corretta motivazione del giudice; la Corte rileva carenze motivazionali in violazione dei principi di tale decreto

  • Codice di procedura civile

    art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; art. 118 dispos. att. c.p.c.; art. 360 c.p.c. comma 1 (n. 3, 4, 5 richiamati)

    Art.132 c.p.c. richiede motivazione sufficiente; la cassazione può intervenire per motivazione apparente o incomprensibile; art.360 consente i rimedi per vizio di motivazione o omissione di fatto decisivo

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma sulla formazione delle scritture contabili e sulla loro rilevanza; discussa rispetto alla valutazione della contabilità del contribuente come elemento probatorio

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 1972

    Citato in ordine ai poteri di accertamento e alla valutazione degli elementi probatori acquisiti dall'Amministrazione; la Corte ricorda che l'accertamento può fondarsi su indizi ma il giudice deve valutare e motivare

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Rilevanza del principio di autodeterminazione e del diritto del contribuente ad essere informato e a partecipare al contraddittorio; collegamento con il tema della conoscibilità dei documenti a fondamento dell'atto impositivo

  • Codice civile

    Regola sulla prova e sulla distribuzione dell'onere della prova; invocata nel ricorso incidentale in relazione al mezzo probatorio utilizzato dall'Ufficio

  • Giurisprudenza UE (principio anti-frode IVA)

    sentenze Corte di Giustizia UE richiamate: Halifax, Ampliscientifica/Amplifin, WebMindLicenses, Newey, Alti, Cussens, Audiolux

    Il diritto dell'Unione riconosce un principio anti-frode IVA che impone agli ordinamenti e ai giudici nazionali di contrastare frodi/abusi; pertanto, nell'escludere l'esistenza di frode o stabile organizzazione artificiosa, il giudice deve fornire adeguata e motivata argomentazione

Massime di principio

  • Il giudice d'appello che si richiama per relationem a decisioni di merito deve compiere un autonomo esame critico e indicare espressamente le parti e le ragioni delle decisioni richiamate; la mera menzione di precedenti non è sufficiente.
  • Quando l'Ufficio fiscale fonda l'accertamento su elementi indiziari (anche derivanti da procedimenti penali o da documentazione acquisita), il giudice deve valutare esplicitamente la pregnanza degli indizi e motivare perché essi sono o non sono decisivi.
  • La semplice affermazione della regolarità della contabilità del contribuente non esclude automaticamente contestazioni su operazioni non fatturate; il giudice deve spiegare il nesso logico tra la contabilità e le specifiche contestazioni fiscali.
  • In materia IVA, per la rilevanza del principio anti-frode UE, il giudice deve fornire un impianto argomentativo adeguato quando esclude l'esistenza di schemi societari finalizzati a evasione o abuso.
  • La carenza della motivazione costituisce vizio radicale che può comportare la cassazione e il rinvio del giudizio per un nuovo esame di merito; i motivi subordinati possono risultare assorbiti.
  • Se l'accertamento si basa su documentazione non conosciuta dal contribuente (es. dati interni degli accertatori), l'Amministrazione deve garantire la conoscibilità e la idoneità probatoria dei documenti; diversamente la valutazione probatoria è criticabile.
  • In caso di decisione di rinvio, la nuova commissione di merito dovrà riesaminare sia le prove documentali che la motivazione e dare conto puntualmente delle ragioni che portano ad accogliere o rigettare le contestazioni fiscali.

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