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Sentenza

Sentenza del 06/07/2022 n. 1613 - Comm. Trib. Prov. Messina

Intimazione di pagamento - iscrizione di un terzo delle imposte accertate con sentenza - riproduzione contenuto essenziale della sentenza - sufficienza - violazione del diritto di difesa e dell'obbligo di motivazione- esclusione .

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento relativa al terzo dell'imposta accertata con sentenza, sostenendo la violazione del diritto di difesa e dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 7 della L. 212/2000 perché l'intimazione si limitava a richiamare la sentenza (indicandone data, numero e oggetto) senza allegarne copia e senza riportarne integralmente il contenuto.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento rispetta l'obbligo di motivazione di cui all'art. 7 L. 212/2000 quando riproduce il contenuto essenziale della sentenza (in particolare data, numero e oggetto del giudizio), senza che sia necessaria l'allegazione del provvedimento integrale. Pertanto è stata esclusa la violazione del diritto di difesa e dell'obbligo di motivazione contestata dal contribuente; il motivo di impugnazione è stato respinto.

Norme richiamate

  • Art. 7 L. 212/2000

    L'art. 7 impone all'Amministrazione finanziaria l'obbligo di motivazione degli atti impositivi; la Corte interpreta tale obbligo nel senso che è sufficiente che l'atto riproduca il contenuto essenziale della pronuncia a fondamento dell'intimazione per considerare assolto l'onere motivazionale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. nn. 29491/2018, 28095/2020, 4010/2021)

    La giurisprudenza richiamata conferma il principio che l'indicazione nella intimazione della data, del numero e dell'oggetto della sentenza che ha accertato l'imposta è sufficiente a soddisfare l'obbligo motivazionale e non comporta di per sé violazione del diritto di difesa quando non sia richiesta l'allegazione della sentenza integrale.

Massime di principio

  • Per le intimazioni di pagamento fondate su sentenze che accertano l'imposta, è sufficiente che l'atto amministrativo riporti gli elementi essenziali della sentenza (data, numero e oggetto) per adempiere all'obbligo di motivazione ex art. 7 L. 212/2000.
  • L'assenza dell'allegato integrale della sentenza non determina automaticamente violazione del diritto di difesa se dall'intimazione emergono in modo chiaro gli elementi necessari per permettere al destinatario di identificare e verificare il provvedimento giudiziale.
  • Il contribuente che ritenga l'intimazione carente dovrà dimostrare in concreto che l'indicazione fornita non consente la verifica sostanziale del titolo o abbia effettivamente impedito l'esercizio del diritto di difesa; mere censure formali non sono sufficienti.
  • La prassi amministrativa può limitarsi a richiamare la pronuncia quando ciò sia idoneo a rendere conoscibile il contenuto essenziale; in caso di contestazione, la giurisprudenza tende a favore dell'efficacia dell'intimazione se gli elementi indicati permettono la identificazione del provvedimento.

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