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Sentenza

Sentenza del 06/07/2022 n. 21454 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Fondo ha chiesto il rimborso delle ritenute subite sui dividendi 2007-2010: le società italiane hanno operato una ritenuta del 15% ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. b) della Convenzione Italia-USA, mentre i fondi comuni mobiliari residenti, secondo la L. 23 marzo 1983 n. 77 art. 9 comma 2 (vigente ratione temporis), erano assoggettati a un'imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato di gestione. Il Fondo ha denunciato discriminazione e violazione dell'art. 63 TFUE (libera circolazione dei capitali) rispetto ai fondi residenti e ha chiesto il rimborso della maggiore tassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i motivi attinenti a vizi formali della motivazione ma ha accolto i motivi che denunciavano la violazione dell'art. 63 TFUE e la errata ripartizione dell'onere probatorio. La Corte ha ritenuto che la differenza tra la ritenuta convenzionale del 15% e l'imposta sostitutiva del 12,5% per i fondi residenti costituisca trattamento fiscale discriminatorio nei confronti del fondo statunitense e non giustificato; non essendo fornita una giustificazione valida (coerenza del sistema fiscale o esigenze di controllo fiscale), la disposizione convenzionale va interpretata in modo conforme al diritto UE perché non determini una violazione dell'art. 63 TFUE. Principio indicato: i dividendi pagati da società italiane a fondi mobiliari residenti negli USA, per gli anni 2007-2010, devono essere considerati soggetti all'aliquota del 12,5% (interpretazione adeguatrice dell'art.10 par.2 lett. b Convenzione Italia-USA). La cassazione ha quindi annullato la sentenza d'appello nella parte accolta e ha rinviato alla CTR Abruzzo per conformarsi al principio indicato e per decidere sulle questioni residue e sulle spese.

Norme richiamate

  • Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America (17 aprile 1984; versione successiva ratificata 1999/2006/2007)

    "I dividendi pagati da un residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contragente sono imponibili in detto altro Stato. (...) tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente l'imposta così applicata non può eccedere: (...) (b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi."

    La Corte ha ritenuto che la formula "non può eccedere il 15%" è un limite massimo e può essere interpretata, conformemente al diritto UE e al principio di buona fede (Convenzione di Vienna), come applicabile in misura inferiore se necessario per evitare una violazione del diritto dell'Unione (art. 63 TFUE).

  • L. 23 marzo 1983, n. 77, art. 9, commi 1 e 2

    "Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento..."

    Norma nazionale che, ratione temporis, applicava ai fondi mobiliari residenti un'imposizione sostitutiva del 12,5% sul risultato di gestione; la Corte ha comparato questo regime con l'aliquota convenzionale per verificare la potenziale discriminazione ai sensi dell'art. 63 TFUE.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27

    Norma nazionale che disciplina la ritenuta sui dividendi pagati da società residenti a non residenti; la Convenzione si innesta su questa disciplina determinando un limite massimo d'imposta (ma non esclude l'applicazione di aliquote inferiori conformi al diritto UE).

  • Art. 63 TFUE

    "Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonchè tra Stati membri e paesi terzi."

    Il divieto di restrizioni alla circolazione dei capitali può essere invocato anche da fondi non residenti (paesi terzi) quando la normativa nazionale o convenzionale dissuade gli investimenti o crea discriminazioni; la Corte ha ritenuto applicabile art. 63 al caso di specie e ha usato tale principio per richiedere un'interpretazione conforme della convenzione.

  • Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (art. 31, principio di buona fede)

    Usata come canone interpretativo: la disposizione pattizia deve essere interpretata in buona fede e alla luce dell'oggetto e dello scopo del trattato; ciò autorizza un'interpretazione adeguatrice per evitare conflitti con obblighi superiori (es. diritto UE).

Massime di principio

  • La stipulazione di una convenzione bilaterale di doppia imposizione non esclude il controllo di conformità al diritto dell'Unione: il giudice nazionale deve verificare la compatibilità con le libertà fondamentali (es. art. 63 TFUE) e, se necessario, applicare un'interpretazione adeguatrice della norma convenzionale o nazionale per eliminare la discriminazione.
  • Una clausola convenzionale che fissa un 'limite massimo' d'imposta (es. "non può eccedere il 15%") può essere interpretata in misura inferiore quando l'applicazione del limite massimo comporta una discriminazione rispetto a soggetti residenti e ciò contrasta con il diritto UE.
  • La differenza di trattamento fiscale tra fondi residenti e fondi non residenti (anche istituiti in paesi terzi) che sia idonea a dissuadere investimenti o l'acquisto di quote configura una restrizione ai movimenti di capitali ai sensi dell'art. 63 TFUE.
  • L'onere di giustificare una misura discriminatoria grava sullo Stato che invoca ragioni di "coerenza del sistema fiscale" o altre esimenti: tali giustificazioni devono rispettare i rigorosi requisiti giurisprudenziali (nexus diretto, proporzionalità, e reale necessità), e non può essere invocata genericamente per motivi di gettito.
  • In casi simili è utile raccogliere e documentare la comparazione del carico fiscale effettivo (calcolo comparativo) tra il regime applicato al soggetto estero e quello ai residenti, e sollecitare la disapplicazione o interpretazione conforme delle norme nazionali/convenzionali; ove necessario il giudice nazionale può rinviare o decidere mediante interpretazione adeguatrice senza necessità automatica di rinvio pregiudiziale.

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