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Sentenza

Sentenza del 06/07/2022 n. 21451 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato quattro avvisi di accertamento (2006-2009) per maggiori redditi d'impresa (provvigioni) attribuiti a rapporti con il preponente Karnak S.A. (Repubblica di San Marino), somme accreditate su conto in San Marino, con contestuale recupero di IRPEF, IRAP, IVA e sanzioni. L'Ufficio ha ritenuto le prestazioni rilevanti territorialmente in Italia e non esenti come "servizi internazionali" ex D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 9.

La decisione

In primo grado (CTP Pavia) i ricorsi della contribuente erano stati accolti (sia per imposte dirette sia per IVA). La CTR Lombardia ha però accolto l'appello dell'Ufficio solo con riferimento all'IVA, ritenendo che le attività di intermediazione riguardassero operazioni svolte in Italia (merce stoccata e gestita da società italiana K&K Logistics, presenza di organizzazione unitaria/stabile organizzazione) e che pertanto l'esenzione ex art. 9 DPR 633/1972 non fosse applicabile. La contribuente ha ricorso in Cassazione con due motivi. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (contestazione di fatto/valutazione probatoria) e ha invece accolto il secondo motivo: ha rilevato l'omessa pronuncia della CTR in ordine all'applicabilità delle norme sanzionatorie (D.Lgs. 472/1997, artt. 5 e 6, e L. 212/2000, art. 10) e alla buona fede/insicurezza interpretativa; perciò la sentenza è stata cassata limitatamente a tale profilo e rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 9

    art. 9 riguarda i "servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali" che possono essere non imponibili; la Corte d'appello ha escluso la sua applicabilità perché ha ritenuto le operazioni sostanzialmente svolte in Italia (merce stoccata/gestita in Italia e organizzazione unitaria).

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7

    richiamato in tema di territorialità delle prestazioni (valutazione della rilevanza IVA in Italia); la Corte ha valutato la territorialità in base alla concreta gestione logistica e organizzativa nel territorio italiano.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5 e 6

    norme sulle sanzioni tributarie e sulle condizioni di applicazione/mitigazione in presenza di negligenza/non intenzionalità; la Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito dovesse pronunciarsi espressamente sull'eventuale applicabilità e sulle condizioni di buona fede/insicurezza interpretativa.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10

    principio di buona fede e garanzie del contribuente nel processo tributario; la Corte ha ritenuto necessario che il giudice affrontasse la questione delle sanzioni anche alla luce di tale principio.

  • art. 360 c.p.c. (criteri di legittimità della cassazione)

    le censure proposte dalla contribuente sono state valutate alla luce dei motivi di cassazione: il motivo n. 3 (violazione di legge) è stato ritenuto in sostanza una revisione del fatto e quindi inammissibile; il motivo n. 4 (omessa pronuncia) è stato ritenuto fondato relativamente alle sanzioni.

Massime di principio

  • Per stabilire la territorialità IVA di provvigioni per intermediazione con preponente estero, occorre valutare la concreta collocazione delle merci, chi gestisce lo stoccaggio e la logistica e l'effettiva organizzazione imprenditoriale: se le funzioni principali (stoccaggio, spedizioni, rapporti con agenti) sono svolte in Italia, l'operazione può essere considerata nazionale e soggetta a IVA.
  • La mera intestazione fiscale del preponente all'estero (sede formalmente in San Marino) non è decisiva se i fatti dimostrano un'attività unitaria svolta in Italia (criterio sostanziale vs. formale; attenzione alle prove su direzione, gestione e personale).
  • Se il contribuente agisce in condizioni di oggettiva incertezza interpretativa e può dimostrare buona fede, il giudice di merito deve espressamente valutare l'applicabilità delle norme mitigatrici o dei criteri di non punibilità/sanzione ridotta (D.Lgs. 472/1997, L. 212/2000); in mancanza di pronuncia va segnalata e può essere motivo di cassazione per omessa pronuncia.
  • In contenziosi simili, il contribuente dovrebbe documentare con cura: contratti di mandato, luogo e modalità di stoccaggio, documentazione logistica, flussi commerciali e bancari, deleghe/istruzioni operative tra società del gruppo, per dimostrare l'effettiva territorialità dell'operazione o, al contrario, l'effettiva internazionalità/importazione.
  • In fase di impugnazione è importante formulare espressamente, con adeguata specificità, le richieste su sanzioni e buona fede per obbligare il giudice a pronunciarsi su tali profili, evitando omissioni decisionali che possono prolungare il contenzioso.

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