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Sentenza

Sentenza del 06/07/2022 n. 599 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Distinzione tra gasolio commerciale e gasolio non commerciale - applicazione dell'aliquota di accisa ridotta al solo trasporto regolare di passeggeri - legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia verte sull'applicazione dell'aliquota di accisa ridotta per il "gasolio commerciale": la società T ha richiesto rimborso per consumi di gasolio impiegato su autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente (NCC), sostenendo che l'art. 7 della direttiva 2003/96/CE includa anche il trasporto occasionale e che la normativa nazionale (art. 24-ter TUA) abbia una definizione più restrittiva illegittima. L'Ufficio ha negato il rimborso e ha impugnato in appello la decisione favorevole a T, sostenendo che lo Stato può limitare l'agevolazione al trasporto regolare di passeggeri.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'art. 7 della direttiva non sia "self-executing" nella parte controversa per mancanza di precisione e incondizionatezza, e che gli Stati membri possano, nel rispetto dei livelli minimi comunitari e del principio di parità di trattamento, limitare l'aliquota ridotta al solo trasporto regolare di passeggeri. La Commissione ha altresì sottolineato che servizi regolari e occasionali rispondono a esigenze diverse (e che gli operatori del trasporto regolare sono spesso incaricati di servizio pubblico), pertanto la differenziazione non costituisce violazione del principio di parità di trattamento. L'appello è stato accolto, l'atto impugnato dall'Ufficio confermato e le spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 24-ter D.lgs. n. 504/1995 (TUA)

    "Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli... per ... attività di trasporto di persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali... 2) imprese esercenti autoservizi interregionali... 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale... 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario..."

    La norma nazionale definisce in modo più restrittivo i soggetti beneficiari dell'aliquota ridotta, limitandola ai servizi di linea/di trasporto pubblico regolare e agli enti/imprese specificamente elencati, escludendo esplicitamente i servizi di noleggio con conducente (NCC).

  • art. 7 Direttiva 2003/96/CE

    "Gli Stati membri possono distinguere tra uso commerciale e non commerciale del gasolio... Si intende per 'gasolio commerciale utilizzato come propellente'... a) trasporto di merci... b) trasporto regolare o occasionale di passeggeri, effettuato con un autoveicolo delle categorie M2 o M3..."

    La direttiva include nel concetto di gasolio commerciale sia il trasporto regolare sia quello occasionale di passeggeri (quindi in astratto anche attività NCC), ma lascia margine agli Stati membri sull'attuazione pratica entro i limiti dei livelli minimi e dei principi generali dell'UE.

  • Direttiva 70/156/CEE (categorie M2/M3)

    Riferimento tecnico per definire le categorie di veicoli passeggeri cui si applica la nozione di gasolio commerciale (autoveicoli categoria M2/M3).

  • Sentenza Corte di Giustizia UE C-513/18 (30 gennaio 2020)

    La Corte ha affermato che la nozione di 'gasolio commerciale' include imprese private che esercitano noleggio autobus con conducente (se veicoli sono M2/M3), ma ha anche ritenuto che l'interpretazione dell'art. 7 non obblighi necessariamente gli Stati a estendere l'aliquota agevolata al trasporto occasionale rispetto a quello regolare, fermo restando il rispetto del principio di parità di trattamento.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE C-226/07 (17 giugno 2008)

    Giurisprudenza citata dalla resistente per sostenere la possibilità di applicazione diretta di talune disposizioni comunitarie; tuttavia la Commissione ha ritenuto che l'art.7 non abbia i caratteri della "self-executing".

Massime di principio

  • Gli Stati membri possono distinguere tra gasolio commerciale e non commerciale e, entro i limiti dei livelli minimi comunitari, possono porre agevolazioni solo per il trasporto regolare di passeggeri se esiste una giustificazione oggettiva.
  • La direttiva 2003/96/CE riconosce in astratto che anche il trasporto occasionale (NCC) possa rientrare nella nozione di gasolio commerciale, ma non impone automaticamente agli Stati di estendere l'aliquota ridotta al trasporto occasionale.
  • Per ritenere una violazione del principio di parità di trattamento occorre dimostrare che servizi regolari e occasionali siano effettivamente analoghi sotto il profilo dell'uso, delle esigenze soddisfatte dai consumatori e della concorrenza; differenze organizzative e di missione pubblica possono giustificare un trattamento differenziato.
  • L'applicabilità diretta (efficacia verticale) di una direttiva dipende dalla precisione e dall'incondizionatezza delle sue disposizioni: se manca tale carattere il giudice nazionale non può automaticamente disapplicare la norma interna contrastante, ma lo Stato può essere chiamato a responsabilità per mancato recepimento.
  • In casi simili si raccomanda di verificare: a) la categoria del veicolo (M2/M3); b) la natura del servizio (regolare vs occasionale); c) l'esistenza di una missione di servizio pubblico; d) la giustificazione oggettiva e proporzionalità della differenziazione e la giurisprudenza della Corte di Giustizia pertinente prima di avanzare richieste di rimborso o azioni di disapplicazione.

Testo integrale

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