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Sentenza

Sentenza del 06/07/2022 n. 3131 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Riscossione mezzo ruolo - Termine perentorio opposizione - Compiuta scadenza - Irretrattabilità credito - Rileva - Termine prescrizione breve - Conversione termine prescrizione decennale - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Oggetto del giudizio era l'effetto del decorso del termine perentorio per impugnare la cartella di pagamento: in particolare se la scadenza del termine perentorio determini non solo l'irretrattabilità del credito sotteso al ruolo ma anche la conversione di un eventuale termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la sola scadenza del termine perentorio per impugnare il ruolo/cartella di pagamento comporta l'irretrattabilità del credito ai fini della riscossione, ma non determina la conversione del termine di prescrizione breve in prescrizione decennale ordinaria di cui all'art. 2953 c.c. Ne consegue che i termini di prescrizione speciali o brevi previsti dalla normativa rimangono operanti e non si estendono automaticamente al decennio; il resistente (l'ente impositore) è pertanto favoreggiato rispetto alla pretesa del ricorrente su questo punto.

Norme richiamate

  • codice civile, art. 2953

    L'art. 2953 stabilisce la prescrizione ordinaria decennale; la Corte ha precisato che tale termine non si applica automaticamente per effetto del decorso del termine per impugnare la cartella, quindi non vi è conversione del termine di prescrizione breve in decennale.

  • Cass., SS.UU. 23397/2016

    Giurisprudenza richiamata che conferma il principio secondo cui il decorso del termine per impugnare la cartella determina solo l'irretrattabilità del credito e non la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale.

Massime di principio

  • La scadenza del termine per impugnare una cartella di pagamento rende il credito 'irretrattabile' ai fini della riscossione ma non estende automaticamente i termini di prescrizione speciali o brevi a quelli ordinari decennali.
  • Quando la normativa attribuisce un termine di prescrizione speciale più breve, quel termine continua ad applicarsi anche se è decorso il termine per impugnare la cartella; non è possibile far valere la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. per effetto della semplice mancata opposizione.
  • Per il contribuente la tutela primaria è il rispetto del termine per impugnare: l'omessa impugnazione incide sull'opposizione al ruolo ma non annulla la rilevanza dei termini di prescrizione previsti dalla legge sostanziale.
  • Il creditore pubblico/ente riscossore non può invocare la conversione automatica della prescrizione breve in decennale sulla base della sola irretrattabilità del credito; eventuali effetti estintivi della prescrizione vanno valutati alla luce delle specifiche norme che fissano i termini.
  • In casi analoghi è opportuno verificare separatamente (i) la decorrenza e la durata del termine di impugnazione della cartella e (ii) la normativa che disciplina la prescrizione del credito sostanziale, poiché gli effetti sono distinti e non automaticamente sovrapponibili.

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