Cassazione Civile, Ordinanza n. 16904/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento sintetico IRPEF per gli anni d'imposta 2005 e 2006, emessi ai sensi dell'art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973, con i quali l'Ufficio contestava al contribuente un maggior reddito determinato sulla base di indici di capacità contributiva: abitazione principale in locazione, seconda casa di proprietà e impiego di un collaboratore familiare part-time non convivente. Il contribuente impugnava gli atti; in primo grado i ricorsi venivano respinti, mentre in appello la CTR della Liguria accoglieva i gravami. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità del giudizio di appello per avere la CTR esaminato censure nuove; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla doglianza relativa all'insufficienza della prova liberatoria e al permanere dello scostamento reddituale; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto giustificata la capacità di spesa del contribuente sulla base di somme provenienti dalla vendita di un immobile e da vicende patrimoniali che, secondo l'Ufficio, non provavano la stabile disponibilità di redditi idonei a coprire le spese contestate.
La decisione
La Corte ha dichiarato in parte fondato il primo motivo, limitatamente alla specifica allegazione concernente la situazione patrimoniale di una società in accomandita semplice ritenuta nuova e quindi inammissibile; ha invece accolto il secondo e il terzo motivo. Ha affermato che, in tema di accertamento sintetico, il giudice tributario non può disconoscere il valore presuntivo degli indici di capacità contributiva, ma deve verificare se il contribuente abbia fornito prova documentale idonea, anche solo in via sintomatica, della provenienza non reddituale delle somme e della loro effettiva e temporale disponibilità per sostenere le spese contestate. La motivazione della CTR è stata ritenuta insufficiente e inidonea a dimostrare tale verifica, specie quanto all'utilizzo delle somme derivanti da disinvestimento immobiliare e alla rilevanza dei redditi del coniuge. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
quarto, quinto e sesto comma
Nel testo applicabile ratione temporis disciplina l'accertamento sintetico del reddito: consente di presumere il reddito complessivo sulla base di elementi certi indici di capacità contributiva, prevede le spese per incrementi patrimoniali e ammette prova contraria documentale del contribuente sulla provenienza non reddituale o sull'insussistenza, totale o parziale, del reddito presunto.
L'onere di dimostrare la disponibilità e l'utilizzo di redditi esenti, soggetti a ritenuta o comunque non imponibili per coprire le spese contestate grava sul contribuente.
È denunciabile in cassazione l'omessa pronuncia su una specifica censura, ma nel caso concreto la questione è stata trattata solo in parte, perché il giudice di merito ha accolto sul piano argomentativo senza esaminare correttamente tutte le allegazioni.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Costituiscono i parametri di deduzione dei vizi di violazione di legge e di nullità del procedimento/sentenza invocati dall'Ufficio.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel primo motivo per contestare la deduzione di nuove censure in appello nel processo tributario.
art. 38 Cost.
Richiamato solo nell'istanza del controricorrente sulla rimessione in termini e nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta apodittica e manifestamente infondata.
art. 3 Cost.
Evocato nel tentativo di legittimità costituzionale della disciplina processuale tributaria, ritenuto privo di specificità.
art. 24 Cost.
Evocato nel tentativo di legittimità costituzionale della disciplina processuale tributaria, ritenuto privo di specificità.
art. 111 Cost.
Evocato nel tentativo di legittimità costituzionale della disciplina processuale tributaria, ritenuto privo di specificità.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico del reddito, la disponibilità di beni e servizi indicativi di capacità contributiva integra una presunzione legale relativa: accertata la disponibilità degli indici, il giudice non può neutralizzarne il valore presuntivo se non verificando la prova contraria offerta dal contribuente.
- La prova contraria richiesta al contribuente non si esaurisce nella dimostrazione della mera esistenza di ulteriori redditi o della loro movimentazione: è necessario documentare, con fatti oggettivi e sintomatici, che tali risorse siano state effettivamente disponibili per il periodo rilevante e utilizzate, o potenzialmente utilizzabili, per sostenere le spese contestate.
- La motivazione del giudice di merito è insufficiente quando si limita ad affermazioni generiche sulla provenienza delle somme o sulla redditività di attività o partecipazioni, senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito per ritenere assolto l'onere probatorio del contribuente.
- Nel processo tributario, sono inammissibili le allegazioni nuove che introducano un fatto storico determinato non compreso nel thema decidendum di primo grado, mentre restano ammissibili le mere precisazioni o difese che replicano alle deduzioni avversarie.
- La disponibilità di somme derivanti da un disinvestimento non basta di per sé a provare la copertura delle spese contestate, occorrendo verificare l'effettiva permanenza della disponibilità patrimoniale e la sua concreta destinazione alle spese oggetto di accertamento.
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