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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34550/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, affinché decida applicando i principi affermati in tema di emendabilità della dichiarazione e di fruizione dell'agevolazione fiscale. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per il recupero dell'IRES relativa all'anno d'imposta 2013. La società aveva presentato una dichiarazione integrativa e aveva riliquidato più annualità per far valere una variazione in diminuzione collegata alla detassazione degli investimenti ambientali prevista dalla c.d. Tremonti ambiente (art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000). La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo che il beneficio fosse il frutto di una scelta opzionale del contribuente, non esercitata tempestivamente, e quindi non recuperabile tramite dichiarazione integrativa né deducibile in giudizio. Con il primo motivo la società ha denunciato violazione dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 in relazione all'art. 1429 c.c., sostenendo che il beneficio fiscale non richiede una manifestazione di volontà ma è emendabile la dichiarazione errata; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, contestando che la procedura di controllo automatizzato fosse legittimamente utilizzabile nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998

    consente la correzione delle dichiarazioni annuali per errori od omissioni entro i termini dell'attività accertatrice; è richiamato come base del principio generale di emendabilità.

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998

    nel regime ratione temporis permetteva la rettifica delle dichiarazioni che avessero determinato un maggior reddito, maggior debito d'imposta o minor credito; il termine limita l'utilizzo in compensazione del credito, non la possibilità di opporsi in giudizio alla maggiore pretesa fiscale.

  • art. 1429 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'errore nella dichiarazione è emendabile; la Corte valorizza il principio per cui, se la dichiarazione ha natura negoziale, occorre la prova dell'errore essenziale ed obiettivamente riconoscibile.

  • artt. 1427 ss. c.c.

    sono evocati come disciplina dell'errore nei negozi giuridici, applicabile solo se la dichiarazione fiscale ha carattere negoziale.

  • art. 17 d.lgs. n. 241/1997

    richiamato per affermare che il limite temporale dell'art. 2, comma 8-bis, riguarda l'utilizzabilità in compensazione dell'eventuale credito da rettifica.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    indicato come termine utile, in mancanza di quello del comma 8-bis, per la riliquidazione interna e la successiva confluenza in una dichiarazione integrativa ancora emendabile.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    legittima il controllo automatizzato della dichiarazione integrativa; la Corte ritiene corretto il suo uso quando si tratta di verifiche cartolari e di richiesta di documentazione senza valutazioni sul merito dell'agevolazione.

  • art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000

    norma agevolativa sulla c.d. Tremonti ambiente, fruibile mediante variazione in diminuzione dell'imponibile nella dichiarazione relativa all'anno di investimento.

  • art. 25, comma 10, d.lgs. n. 28/2011

    richiamato per il contesto dell'incertezza interpretativa sulla cumulabilità con la tariffa incentivante del conto energia.

  • art. 19 d.m. 5 luglio 2012

    ha risolto l'incertezza interpretativa consentendo la cumulabilità dei benefici fiscali e quindi l'accesso all'agevolazione.

  • art. 53 Cost.

    evocato per affermare che il contribuente non può essere assoggettato a tributi più gravosi di quelli previsti per legge.

Massime di principio

  • La dichiarazione dei redditi ha normalmente natura di dichiarazione di scienza e può essere emendata, anche in sede contenziosa, quando contenga errori di fatto o di diritto che determinino un maggior debito d'imposta rispetto a quello effettivamente dovuto.
  • Il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 limita l'utilizzo in compensazione del credito emergente dalla rettifica, ma non esclude il diritto del contribuente di opporsi in giudizio alla maggiore pretesa tributaria basata sulla dichiarazione errata.
  • Quando il beneficio fiscale è fruibile mediante mera variazione in diminuzione in dichiarazione e non richiede una specifica istanza all'amministrazione, la sua mancata indicazione originaria non integra necessariamente una scelta discrezionale irrevocabile, ma può dipendere da errore o incertezza interpretativa emendabile.
  • Il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è legittimo anche sulla dichiarazione integrativa quando l'Ufficio si limita a verifiche cartolari e alla richiesta di documentazione a supporto della riliquidazione, senza entrare nel merito della spettanza dell'agevolazione.
  • Se la dichiarazione fiscale è considerata espressione di scienza e non di volontà, non è corretto negare al contribuente la possibilità di far valere in giudizio i presupposti sostanziali dell'agevolazione non tempestivamente indicata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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