Cassazione Penale, Sentenza n. 17694/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari del 6/6/2023 che aveva rigettato l'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 avverso il decreto del 14/7/2022 di inammissibilità della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Valente ha dedotto che il giudice non ha valutato e/o ha omesso di esaminare fatti e prove decisive (articolando quattro motivi): in particolare ha sostenuto di aver depositato documentazione idonea a superare la presunzione prevista dall'art. 76, comma 4-bis d.P.R. 115/2002 (istanza di patrocinio con dichiarazione sostitutiva dei redditi, attestazione INPS con emolumenti pensionistici 2020-2021, certificati di occupazione e buste paga 2021, autocertificazione su conti e beni e disponibilità a chiarimenti), e che il provvedimento impugnato è carente di motivazione e violerebbe principi del codice di procedura civile richiamati nel ricorso (onere della prova, esame delle prove, motivazione). Ha chiesto annullamento con rinvio o, in subordine, che la Corte dichiari direttamente il suo diritto all'ammissione al beneficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo ha rilevato un vizio procedurale: il ricorrente ha seguito erroneamente forme del processo civile notificando e depositando il ricorso presso l'Avvocatura dello Stato e la cancelleria di questa Corte fuori termine, mentre per le impugnazioni in materia di patrocinio a spese dello Stato devono applicarsi le regole del processo penale (deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi degli artt. 582-583 c.p.p.). In ogni caso la Corte ha ritenuto infondati i motivi: la documentazione prodotta non era idonea a vincere la presunzione relativa di superamento dei limiti di reddito prevista dall'art. 76, comma 4-bis d.P.R. 115/2002 (il ricorrente risultava già condannato definitivamente per reati richiamati dall'art. 76, comma 4-bis, inclusa la violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/90) e pertanto gravava sul richiedente l'onere di allegare elementi concreti e rigorosi oltre l'autocertificazione. La Corte ha confermato l'orientamento giurisprudenziale che non impone al giudice di svolgere accertamenti d'ufficio in tali ipotesi e ha richiamato l'interpretazione costituzionalmente orientata (Corte Cost. n. 139/2011) che rende la presunzione relativa. Per i motivi di inammissibilità e infondatezza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 4-bis
Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti
La norma stabilisce una presunzione relativa di superamento dei limiti di reddito per richiedenti già condannati per gravi reati; la Corte ha ricordato che, secondo la giurisprudenza e la Corte Costituzionale (n. 139/2011), essa è relativa (non assoluta) e comporta l'inversione dell'onere della prova: spetta al richiedente produrre prove concrete e rigorose per vincere la presunzione
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99
Disciplina il procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha richiamato che per il procedimento relativo all'ammissione si applicano regole del processo penale per le modalità di impugnazione
codice di procedura penale, artt. 582 e 583
Regole sul deposito dell'impugnazione: la Corte ha richiamato che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; il mancato rispetto di tali prescrizioni rende il ricorso inammissibile
codice di procedura penale, art. 616
Prevede conseguenze per ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato la norma per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria, non ravvisando assenza di colpa nell'inammissibilità
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Norma penale sulla normativa sugli stupefacenti; la condanna per violazione dell'art. 74 è tra le fattispecie che attivano la presunzione di cui all'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96, comma 3
Limita l'onere del giudice di svolgere accertamenti d'ufficio sulle condizioni economico-patrimoniali dell'istante quando opera la presunzione di cui all'art. 76, comma 4-bis; la valutazione dell'onere probatorio grava sul richiedente
codice di procedura civile, artt. 112, 113, 115, 116, 118, 132 e artt. att. 173 e 118 disp. att.
Norme richiamate dal ricorrente (onere della prova, valutazione delle prove, motivazione, limiti nella formulazione dell'atto). La Corte ha ritenuto tali richiami inconferenti nel procedimento di patrocinio gratuito, dovendosi applicare regole speciali e, per le norme procedurali non disciplinate, quelle del processo penale
Costituzione, art. 111, comma 6
Principio di ragionevole motivazione; il ricorrente aveva invocato violazione del principio, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice conforme al diritto e alle regole applicabili
Corte Costituzionale, sentenza n. 139/2011 (richiamata)
Ha stabilito che la presunzione prevista dall'art. 76, comma 4-bis, è relativa e dunque compatibile con i principi costituzionali a condizione che il richiedente possa fornire prova contraria
Massime di principio
- In procedimenti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si applicano le regole del processo penale per le modalità di impugnazione: depositi e notifiche devono rispettare gli artt. 582-583 c.p.p.; il mancato rispetto rende il ricorso inammissibile.
- Per i soggetti già condannati per le fattispecie elencate nell'art. 76, comma 4-bis d.P.R. 115/2002 opera una presunzione relativa di superamento dei limiti di reddito che inverte l'onere della prova: tocca al richiedente dimostrare con elementi concreti e documentali di non superare i limiti.
- Autocertificazioni semplici raramente sono sufficienti a vincere la presunzione di cui all'art. 76, comma 4-bis; sono necessarie prove documentali rigorose (certificazioni INPS, prospetti bancari, attestazioni terze, documenti fiscali, documentazione che dimostri la natura non concorrente di redditi percepiti).
- Il giudice non è obbligato a svolgere indagini d'ufficio sulle condizioni economico-patrimoniali del richiedente quando ricorre la presunzione di cui all'art. 76, comma 4-bis; l'onere probatorio rimane in capo al richiedente.
- Se il ricorso è procedimentalmente viziato (deposito in luogo/scadenza errati) la Corte di legittimità può dichiararlo inammissibile senza entrare nel merito; è quindi essenziale osservare con rigore le modalità di impugnazione previste dal rito applicabile.
- In fase istruttoria preventiva alla presentazione dell'istanza di gratuito patrocinio, chi è soggetto alla presunzione dovrebbe raccogliere preventivamente documentazione favorevole e, se possibile, consulenza legale per valutare la consistenza probatoria necessaria a superare la presunzione relativa.
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