Cassazione Penale, Sentenza n. 17684/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censurava: 1) presunte carenze metodologiche nell'analisi tossicologica (si sarebbe fatto riferimento a linee guida UNODC ma il Gabinetto avrebbe esaminato solo 4 reperti su 9 piante, estendendo per media i risultati agli altri reperti); 2) erronea qualificazione della coltivazione come attività illecita nonostante il numero esiguo di piante, la modesta percentuale di principio attivo e l'uso domestico o per scorta personale; 3) asserita natura commerciale lecita dell'attività (commerciante di canapa a basso THC) e destinazione al commercio dei campioni trovati; 4) vizio nel trattamento sanzionatorio per mancata concessione delle attenuanti generiche e pena ritenuta eccessiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi affermando che: le analisi del Gabinetto di polizia scientifica erano rappresentative dei gruppi di reperti e idonee a quantificare il principio attivo; il reato di coltivazione si configura indipendentemente dalla quantità immediatamente estraibile di principio attivo se la pianta è del tipo botanico idoneo e destinata a produrre sostanza stupefacente; gli elementi oggettivi (9 piante, 13 inflorescenze, 4.300 g di marijuana da piante, 5.015 g confezionata, strumenti per confezionamento, bilancia e macchina per il sottovuoto, separazione in confezioni) erano compatibili con la filiera di produzione e commercializzazione. Quanto al quarto motivo, la Corte ha ritenuto corretta la ponderazione del giudice di merito sulla quantificazione della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti, osservando che la discrezionalità del giudice è rispettata quando la motivazione segue i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; in conclusione la sentenza di condanna (2 anni di reclusione e 6.000 euro di multa) è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 73 n.4 e art. 80
Normativa sostanziale in materia di stupefacenti: contestato il reato di coltivazione e la disciplina sanzionatoria; la Corte conferma l'applicazione delle norme alla fattispecie, ritenendo integrata la coltivazione ai sensi di art. 73 anche quando la quantificazione del principio attivo non sia elevata.
Sezioni Unite, n. 12348 del 19/12/2019 (Rv. 278624 - 02)
Richiamata per il principio secondo cui il reato di coltivazione si configura indipendentemente dalla quantità di principio attivo immediatamente estraibile: è rilevante la conformità botanica e l'attitudine della pianta a produrre sostanza stupefacente.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 (Mastro, Rv271243)
Richiamata in tema di motivazione della pena: il giudice di merito ha discrezionalità nella quantificazione della pena e la motivazione può essere sintetica, mentre è richiesta motivazione più dettagliata solo se la pena è di gran lunga superiore alla media edittale.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha verificato che i criteri sono stati richiamati e valutati dal giudice di merito nella motivazione della pena.
Riferimento procedurale alla memoria del Procuratore Generale che aveva chiesto annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio; la Cassazione non ha tuttavia accolto tale richiesta.
Massime di principio
- La coltivazione di piante del tipo botanico idoneo alla produzione di stupefacenti può integrare il reato anche se la quantità di principio attivo estratto è modesta: non è necessario superare una soglia minima di THC per la configurazione del reato.
- Analisi e campionamento di laboratorio sono ritenuti idonei se gli esami sono svolti su reperti rappresentativi del gruppo; per contestare la validità metodologica è necessario produrre obiezioni tecniche puntuali e, se possibile, chiedere o proporre consulenza tecnica contraria.
- Il numero ridotto di piante non determina automaticamente la destinazione all'uso personale: vanno valutati nel complesso elementi quali confezionamento in più dosi, strumenti per il frazionamento e il confezionamento, separazione in contenitori e modalità di detenzione.
- La domanda di rito abbreviato comporta, in genere, accettazione del materiale probatorio contenuto nel fascicolo; chi contesta accertamenti tecnici deve farlo con specifiche richieste istruttorie o consulenze sin dal processo di merito.
- La discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione della pena è ampia; la Corte di legittimità sindaca la motivazione solo se illogica o manifestamente insufficiente o se la pena è sproporzionata rispetto alle medie edittali.
- Per difendersi efficacemente: produrre perizie tecniche contrarie, documentare l'attività lecita (es. licenze, fatture per canapa a basso THC), dimostrare la finalità personale (uso proprio) con elementi concreti e chiedere specifiche attenuanti, oltre a evidenziare eventuale collaborazione o sintomi di resipiscenza.
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