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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17684/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso censurava: 1) presunte carenze metodologiche nell'analisi tossicologica (si sarebbe fatto riferimento a linee guida UNODC ma il Gabinetto avrebbe esaminato solo 4 reperti su 9 piante, estendendo per media i risultati agli altri reperti); 2) erronea qualificazione della coltivazione come attività illecita nonostante il numero esiguo di piante, la modesta percentuale di principio attivo e l'uso domestico o per scorta personale; 3) asserita natura commerciale lecita dell'attività (commerciante di canapa a basso THC) e destinazione al commercio dei campioni trovati; 4) vizio nel trattamento sanzionatorio per mancata concessione delle attenuanti generiche e pena ritenuta eccessiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi affermando che: le analisi del Gabinetto di polizia scientifica erano rappresentative dei gruppi di reperti e idonee a quantificare il principio attivo; il reato di coltivazione si configura indipendentemente dalla quantità immediatamente estraibile di principio attivo se la pianta è del tipo botanico idoneo e destinata a produrre sostanza stupefacente; gli elementi oggettivi (9 piante, 13 inflorescenze, 4.300 g di marijuana da piante, 5.015 g confezionata, strumenti per confezionamento, bilancia e macchina per il sottovuoto, separazione in confezioni) erano compatibili con la filiera di produzione e commercializzazione. Quanto al quarto motivo, la Corte ha ritenuto corretta la ponderazione del giudice di merito sulla quantificazione della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti, osservando che la discrezionalità del giudice è rispettata quando la motivazione segue i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; in conclusione la sentenza di condanna (2 anni di reclusione e 6.000 euro di multa) è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art. 73 n.4 e art. 80

    Normativa sostanziale in materia di stupefacenti: contestato il reato di coltivazione e la disciplina sanzionatoria; la Corte conferma l'applicazione delle norme alla fattispecie, ritenendo integrata la coltivazione ai sensi di art. 73 anche quando la quantificazione del principio attivo non sia elevata.

  • Sezioni Unite, n. 12348 del 19/12/2019 (Rv. 278624 - 02)

    Richiamata per il principio secondo cui il reato di coltivazione si configura indipendentemente dalla quantità di principio attivo immediatamente estraibile: è rilevante la conformità botanica e l'attitudine della pianta a produrre sostanza stupefacente.

  • Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 (Mastro, Rv271243)

    Richiamata in tema di motivazione della pena: il giudice di merito ha discrezionalità nella quantificazione della pena e la motivazione può essere sintetica, mentre è richiesta motivazione più dettagliata solo se la pena è di gran lunga superiore alla media edittale.

  • Art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha verificato che i criteri sono stati richiamati e valutati dal giudice di merito nella motivazione della pena.

  • Art. 121 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale alla memoria del Procuratore Generale che aveva chiesto annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio; la Cassazione non ha tuttavia accolto tale richiesta.

Massime di principio

  • La coltivazione di piante del tipo botanico idoneo alla produzione di stupefacenti può integrare il reato anche se la quantità di principio attivo estratto è modesta: non è necessario superare una soglia minima di THC per la configurazione del reato.
  • Analisi e campionamento di laboratorio sono ritenuti idonei se gli esami sono svolti su reperti rappresentativi del gruppo; per contestare la validità metodologica è necessario produrre obiezioni tecniche puntuali e, se possibile, chiedere o proporre consulenza tecnica contraria.
  • Il numero ridotto di piante non determina automaticamente la destinazione all'uso personale: vanno valutati nel complesso elementi quali confezionamento in più dosi, strumenti per il frazionamento e il confezionamento, separazione in contenitori e modalità di detenzione.
  • La domanda di rito abbreviato comporta, in genere, accettazione del materiale probatorio contenuto nel fascicolo; chi contesta accertamenti tecnici deve farlo con specifiche richieste istruttorie o consulenze sin dal processo di merito.
  • La discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione della pena è ampia; la Corte di legittimità sindaca la motivazione solo se illogica o manifestamente insufficiente o se la pena è sproporzionata rispetto alle medie edittali.
  • Per difendersi efficacemente: produrre perizie tecniche contrarie, documentare l'attività lecita (es. licenze, fatture per canapa a basso THC), dimostrare la finalità personale (uso proprio) con elementi concreti e chiedere specifiche attenuanti, oltre a evidenziare eventuale collaborazione o sintomi di resipiscenza.

Testo integrale

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