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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17688/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 444 c.p.p. proposta da Gabriele Ciriminna unitamente all'opposizione a decreto penale n. 319/2023. Il GIP aveva ritenuto l'istanza inammissibile perché, a suo avviso, non includeva anche il reato contestato ex art. 186, comma 7, C.d.S. Il ricorrente deduce violazione di legge (artt. 461, comma 3 e 464 c.p.p.), inosservanza di norme processuali a pena di inammissibilità e abnormità del provvedimento, sostenendo che il decreto penale contestava un'unica fattispecie (comma 7) e che il richiamo al comma 2 aveva solo funzione sanzionatoria, non costitutiva di autonoma fattispecie, oltre a censurare l'omessa fissazione, ai sensi dell'art. 464 c.p.p., del termine per il consenso del PM

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'ordinanza del GIP che rigetta la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. è considerata un provvedimento non definitivo e, per il principio di tassatività delle impugnazioni, non è immediatamente ed direttamente impugnabile con ricorso per cassazione. Ha altresì escluso la possibilità di impugnare il provvedimento per abnormità in via immediata, richiamando orientamenti secondo cui l'esistenza di un rimedio impugnatorio differito esclude l'impugnazione immediata per abnormità. La Corte ha ricordato che l'imputato può reiterare la stessa richiesta in apertura del dibattimento derivante dal decreto di giudizio immediato. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa. È stata applicata la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. per ricorso inammissibile, non ravvisandosi assenza di colpa

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina della richiesta di applicazione della pena (patteggiamento); la Corte rileva che il rigetto di tale richiesta da parte del GIP non costituisce provvedimento definitivo impugnabile immediatamente in Cassazione

  • art. 186 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    Norme sostanziali relative alle violazioni in materia di guida; nella fattispecie il contrasto riguardava l'interpretazione della contestazione tra i commi citati, ma la Corte non ha deciso sul merito sostanziale della qualificazione della fattispecie per inammissibilità del ricorso

  • art. 461, comma 3 cod. proc. pen.

    Riferimento alle norme sulle impugnazioni e ai termini di impugnabilità; richiamata nella doglianza del ricorrente ma la Corte ne dichiara l'inapplicabilità all'ordinanza non definitiva

  • art. 464 cod. proc. pen.

    Prevede il potere del GIP di fissare termini per il consenso del PM in caso di istanza ex art. 444; la Corte evidenzia che la mancata fissazione non rende comunque impugnabile immediatamente l'ordinanza di rigetto, essendo prevista la possibilità di reiterare la richiesta in dibattimento

  • art. 459 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel prospetto sanzionatorio (riduzione e sostituzione della pena); citata nel quadro fattuale della sentenza

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche, richiamata nella quantificazione della pena nel decreto penale di condanna

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione per ricorso inammissibile; la Corte lo ha applicato avendo ritenuto che non sussistesse l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/6/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • L'ordinanza del GIP che rigetta una istanza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. è, in generale, un provvedimento non definitivo e non direttamente impugnabile con ricorso per Cassazione: il rimedio va esercitato con l'impugnazione congiunta alla sentenza che definisce il giudizio o mediante reiterazione della richiesta in dibattimento
  • L'eccezione di 'abnormità' del provvedimento non consente di aggirare la regola della tassatività delle impugnazioni: se è previsto un rimedio differito (reiterazione o impugnazione congiunta), non è ammessa l'impugnazione immediata per abnormità
  • Se il GIP omette di fissare termini per il consenso del PM ai sensi dell'art. 464 c.p.p., la parte lesiva del rigetto può reiterare esattamente la stessa richiesta in apertura del dibattimento; l'introduzione per la prima volta della richiesta di patteggiamento in fase dibattimentale è invece preclusa
  • In casi di contestazione circa la qualificazione delle fattispecie (es. distinguere il richiamo a un comma come mero riferimento sanzionatorio piuttosto che autonoma fattispecie), è necessario preservare la questione per il giudizio nel quale il ricorso diventa ammissibile o riproporre in modo chiaro e identico la domanda di applicazione della pena
  • Per evitare inammissibilità o contestazioni procedurali, l'istanza ex art. 444 dovrebbe essere formulata in modo completo e coerente rispetto al contenuto del decreto penale (indicare espressamente le fattispecie e gli elementi sanzionatori) e va valutata la tempestività e la presenza di eventuali procure o requisiti formali

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