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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17687/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Bologna che, accogliendo l'appello del Procuratore della Repubblica di Ferrara, aveva sostituito il divieto di dimora nella provincia di Ferrara con la misura della custodia in carcere per il reato ex art.73, comma 1, d.P.R. 309/1990. I motivi di ricorso dedotti erano: (1) violazione degli artt. 274 e 300 cod.proc.pen. per presunta insussistenza di esigenze cautelari concrete e attuali (rischio di reiterazione), con argomentazione che i fornitori indicati erano stati espulsi e che non sussistevano contatti criminali fuori Ferrara; (2) violazione degli artt. 275 e 292 cod.proc.pen. per mancata motivazione sulla proporzionalità/adeguatezza e per l'omessa indicazione delle ragioni che avrebbero reso inidonee misure alternative, in particolare gli arresti domiciliari con controllo elettronico.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la censura relativa all'insussistenza dell'an delle esigenze cautelari per la preclusione derivante dal giudicato cautelare (l'an non era stato contestato dall'indagato in sede di appello). Sulle altre doglianze la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato congruamente l'inadeguatezza del solo divieto di dimora, richiamando l'irradiazione dell'attività illecita al di fuori della provincia (es. contatti nella provincia di Ravenna), la precarietà del domicilio e la quantità di stupefacente che orientava verso attività di spaccio non minimale. Quanto agli arresti domiciliari con controllo elettronico, la Corte ha richiamato la motivazione del Tribunale circa la mancanza di un domicilio idoneo e stabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale contestata: il fatto è stato ricondotto a questa disposizione (detenzione e spaccio di stupefacenti).

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Prevede il pericolo di reiterazione (lett. c) come esigenza cautelare; la Corte ritiene possibile desumerlo dalle modalità della condotta anche se risalente nel tempo.

  • art. 300, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto dell'impugnazione sull'insussistenza delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per giudicato cautelare.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Stabilisce i criteri e l'onere motivazionale per l'applicazione delle misure cautelari personali, compresa la necessità di valutare proporzionalità e adeguatezza; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adempiuto all'onere motivazionale, indicando l'assenza di domicilio idoneo per gli arresti domiciliari.

  • art. 275‑bis cod. proc. pen.

    Prevede modalità elettroniche di controllo agli arresti domiciliari; la Corte ha rilevato che la misura non è applicabile in mancanza di un domicilio idoneo.

  • art. 292, comma 2, lett. c‑bis, cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai criteri di proporzionalità e adeguatezza delle misure; la decisione ha valutato tali criteri e confermato la scelta della misura custodiale.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha respinto i motivi per inammissibilità o infondatezza.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione all'appello al Tribunale per le misure cautelari (procedura del procuratore avanti al Tribunale).

Massime di principio

  • La valutazione dell'an delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) può essere preclusa in Cassazione se non è stata contestata dall'indagato nel corso dell'appello instaurato dal pubblico ministero (giudicato cautelare).
  • Il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità della condotta anche se i fatti sono in parte trascorsi: l'attualità del pericolo non equivale all'imminenza, ma alla continuità della pericolosità nella dimensione temporale valutata rispetto ai fatti e al contesto.
  • Il divieto di dimora può risultare inadeguato quando l'indagato può agevolmente operare al di fuori dell'ambito territoriale vietato o il domicilio è precario; tale inadeguatezza può giustificare una misura più afflittiva fino alla custodia cautelare.
  • Per applicare gli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, è necessaria la disponibilità provata di un domicilio idoneo e stabile; l'assenza di tale requisito deve essere motivata dal giudice per escludere la misura alternativa.
  • In cassazione le censure devono confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del provvedimento impugnato: affermazioni apodittiche o non documentate (es. mera affermazione dell'espulsione di terzi) sono insufficienti per ribaltare la decisione.
  • Il giudice dell'appello deve motivare la proporzionalità e adeguatezza della misura adottata rispetto ad altre possibili misure; la Corte di legittimità controlla la logicità e la completezza di tale motivazione, ma non sostituisce il proprio apprezzamento a quello fondato e motivato del giudice di merito.

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