Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17691/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), per la rituale rinuncia al ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha escluso la condanna al versamento in favore della Cassa delle Ammende, richiamando la Corte Costituzionale n.186/2000, in quanto l'inammissibilità non era riconducibile a volontà colposa del ricorrente.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP che aveva dichiarato non luogo a provvedere in ordine all'opposizione al decreto penale emesso il 6/11/2023 (ammenda di euro 4.600 per guida in stato di ebbrezza, art.186 C.d.S.). L'opposizione era stata proposta il 1/12/2023; successivamente, il 18/12/2023, l'imputato pagava la somma di euro 3.680 (la somma base ridotta di un quinto). Il GIP, constatato l'esecuzione del pagamento, aveva dichiarato non luogo a provvedere sull'opposizione. Con ricorso per cassazione il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 460 e ss. c.p.p., sostenendo che il GIP avrebbe comunque dovuto disporre il giudizio. Il Procuratore Generale chiedeva l'annullamento con rinvio. Il 18/3/2024 il ricorrente, tramite procuratore speciale, ha dichiarato rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • Codice della Strada, art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies

    Norma sostanziale che ha qualificato il fatto come guida in stato di ebbrezza e ha giustificato la comminazione dell'ammenda nel decreto penale.

  • Codice di Procedura Penale, artt. 460 e ss.

    Richiamati dal ricorrente come disciplina dell'opposizione al decreto penale e delle conseguenze processuali; il ricorrente sosteneva che, nonostante l'opposizione, il GIP avrebbe dovuto disporre il giudizio sulla base di queste norme.

  • Codice di Procedura Penale, art. 591, comma 1, lett. d)

    Norma processuale applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso in cassazione in seguito alla rinuncia rituale del ricorrente.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.186 del 7-13 giugno 2000

    Giurisprudenza richiamata per affermare che l'inammissibilità determinata da rinuncia rituale non comporta obbligo di versamento nella Cassa delle Ammende, essendo priva di colpa o volontà che la giustifichi.

Massime di principio

  • La proposizione di opposizione a decreto penale non impedisce che l'esecuzione del pagamento della somma prevista possa rendere l'opposizione inefficace: il giudice può dichiarare non luogo a provvedere se la sanzione è stata eseguita.
  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).
  • La declaratoria di inammissibilità per rinuncia rituale comporta di regola la condanna alle spese processuali, ma non il versamento alla Cassa delle Ammende quando l'inammissibilità non è imputabile a volontà colposa del ricorrente (Corte Cost. n.186/2000).
  • Se si intende proseguire nell'impugnazione di un provvedimento afferente a un decreto penale, è fondamentale evitare l'esecuzione della sanzione prima che il giudice si sia pronunciato sull'opposizione, al fine di non pregiudicare il giudizio.
  • La scelta di rinunciare al rimedio di legittimità deve essere valutata attentamente: la rinuncia rituale produce effetti immediati di inammissibilità e conseguenze economiche (spese processuali).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.