Cassazione Penale, Sentenza n. 17689/2024 del 06/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Potenza del 30/11/2023 che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme fino a 4.284.700 euro, di un autoveicolo e del 50% di un immobile. Il ricorrente contestava l'insussistenza della motivazione sul periculum in mora e la violazione dell'art. 125 in relazione all'art. 321 c.3 c.p.p., denunciando che il Tribunale aveva illegittimamente esteso la partecipazione dell'indagato a condotte di reimpiego/riciclaggio senza elementi concreti, utilizzando un ragionamento tautologico del tipo "non poteva non sapere", e rilevando inoltre l'illegittima valorizzazione automatica della sua incapienza patrimoniale quale elemento fondante del pericolo di dispersione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Potenza abbia fornito motivazione idonea e congrua in ordine al periculum in mora: ha evidenziato elementi indiziari secondo lo standard cautelare che collegano il ricorrente alle operazioni di reimpiego poste in essere dal sodalizio (impiego presso la società agricola usata come schermo, partecipazione al ritiro di somme, dialoghi intercettati relativi al ritiro di denaro, conversazioni che documentano la consegna di 150.000 euro a un incaricato). La Corte ha però censurato come non corretto un automatismo che farebbe valere da solo l'incapienza patrimoniale per giustificare il sequestro; tuttavia ha ritenuto tale elemento non decisivo nella fattispecie, ma mero complemento delle più rilevanti ragioni probatorie riferite alla partecipazione di Balliu alle attività di reimpiego, sicché la conferma della misura è stata ritenuta legittima. La Cassazione ha inoltre ricordato i limiti dell'impugnabilità per cassazione delle ordinanze cautelari reali e l'onere motivazionale richiesto.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Regola la necessità del pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare altri reati; il Tribunale deve motivare il periculum in mora per giustificare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca
art. 322 cod. proc. pen.
Disciplina la richiesta di riesame; utilizzata come rimedio incidentale contro il decreto di sequestro
art. 324 cod. proc. pen.
Regola il procedimento di riesame; il ricorso per riesame può essere proposto per ottenere l'annullamento del sequestro
art. 325 cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari reali, consentendo il ricorso per violazione di legge
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e)
Indica i limiti della censura motivazionale in cassazione, richiamata per specificare i confini entro cui si può dedurre vizio di motivazione
d.P.R. 309/1990 (art. 73, art. 74, art. 80)
Normativa sui reati in materia di stupefacenti per i quali sono contestati al ricorrente profili di associazione e traffico di droga e per i quali è stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca
legge 146/2006 (art. 4)
Aggravante per la transnazionalità, richiamata in relazione ai capi di imputazione
Sentenza delle Sezioni Unite n. 36959/2021 (Ellade)
Principio giurisprudenziale richiamato in ordine all'onere motivazionale sul periculum in mora e sulla possibilità di integrare la motivazione in sede di riesame
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione concreta e prognostica del periculum in mora; non è sufficiente la mera enunciazione del reato o l'appartenenza ad un'associazione.
- La partecipazione a una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere collegata, in sede cautelare, anche alle attività di reimpiego quando emergano elementi indiziari specifici: impieghi presso società usate come schermo, partecipazione diretta al ritiro di denaro, conversazioni intercettate che documentano movimentazioni di denaro, o prove della consegna di somme a intermediari.
- L'incapienza patrimoniale del destinatario non giustifica automaticamente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; essa può contribuire alla valutazione del rischio di dispersione solo se integrata da elementi prognostici che facciano temere atti dispositivi nel medio periodo.
- In sede di riesame il giudice può integrare e precisare la motivazione del provvedimento cautelare originario, ma in cassazione le censure sono limitate a violazioni di legge o a motivazione del tutto assente o meramente apparente.
- Per resistere efficacemente a un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca è utile documentare l'assenza di collegamenti concreti con attività di reimpiego (assenza di ruoli nella gestione del denaro, testimonianze sul rapporto di lavoro, prove che escludano l'uso della società come schermo, dimostrazione dell'attuale immodificabilità del patrimonio).
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