Cassazione Penale, Sentenza n. 17690/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la restituzione nel termine, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., per poter impugnare la sentenza contumaciale irrevocabile del Tribunale di Brescia dell'11/03/2013, con cui era stato condannato per violazione dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. La Corte d'appello ha rigettato l'istanza ritenendo che il ricorrente avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento perché nel decreto che disponeva il giudizio risultavano indicati due difensori di fiducia (avv. Patrizia Scalvi e avv. Paolo Stanghellini) e perché l'avv. Scalvi era intervenuta nel dibattimento. Il difensore del ricorrente ha contestato che tali difensori non fossero stati nominati per quella vicenda (non vi erano nomine nel fascicolo) e ha riferito che il cliente si era allontanato in Francia dopo la scarcerazione, non avendo conferito incarico per quel procedimento né nominato i difensori indicati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse motivato in modo insufficiente la prova della esistenza e del tempo delle nomine difensive: la semplice indicazione dei difensori nel decreto o la presenza di un difensore nel dibattimento non provano di per sé una nomina fiduciaria né quando essa sia avvenuta. Poiché la motivazione era carente quanto a prova dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 175 c.p.p. (testo anteriore alla legge n. 67/2014)
Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto penale di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica.
Per la restituzione nel termine in caso di sentenza contumaciale (nel testo previgente alla L. n. 67/2014) sono richieste congiuntamente la mancata effettiva conoscenza del procedimento/ provvedimento e la mancata rinuncia volontaria a comparire o ad impugnare; il giudice deve verificare entrambe le condizioni e grava sull'autorità l'onere probatorio rispetto alla conoscenza e alla rinuncia.
d.l. n. 17/2005 conv. L. n. 60/2005
Ha introdotto la formulazione dell'art. 175 c.p.p. applicata al caso (modifica poi oggetto di ulteriore intervento normativo), richiamata per stabilire il regime applicabile alla vicenda del 2013.
L. n. 67/2014
Rilevata come riferimento temporale per individuare la versione normativa applicabile: la vicenda è regolata dal testo precedente a questa novella, per cui restano operative le condizioni cumulative richieste dalla giurisprudenza precedente.
Giurisprudenza di legittimità (esempi citati: Bartolelli, Baloc, Condello, Sezioni Unite Innaro)
Costante orientamento secondo cui grava sull'autorità giudiziaria la prova della conoscenza effettiva del procedimento o della rinuncia volontaria; la conoscenza utile è quella riferita a provvedimento formale di vocatio in iudicium e l'imputato non deve essersi deliberatamente sottratto alla conoscenza.
Massime di principio
- La richiesta di restituzione del termine per impugnare una sentenza contumaciale presuppone che sia dimostrata la mancata effettiva conoscenza del procedimento e l'assenza di una rinuncia volontaria: entrambe le condizioni devono concorrere (per il regime previgente alla L. n. 67/2014).
- L'onere di provare che l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del procedimento o abbia volontariamente rinunciato grava sull'autorità giudiziaria; il giudice deve motivare in modo puntuale e documentale.
- L'indicazione di difensori nel decreto che dispone il giudizio o la sola presenza di un difensore in dibattimento non sono, di per sé, prove sufficienti della nomina fiduciaria da parte dell'imputato: occorre dimostrare quando e con quali atti l'incarico difensivo sia stato conferito.
- Se la motivazione della corte di merito si fonda su presunzioni circa la conoscenza del procedimento, tali presunzioni devono essere supportate da elementi certi (iscrizioni di nomina nel fascicolo, deleghe scritte, atti di conferimento). In mancanza, la decisione rischia l'annullamento e il rinvio.
- In pratica, in situazioni simili difesa e giudice devono verificare specificamente: esistenza di nomine difensive documentate nel fascicolo, contenuto temporale delle nomine (se anteriori o successive al provvedimento contestato), e ogni prova che indichi volontaria rinuncia o sottrazione deliberata alla conoscenza.
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