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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07964/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un pignoramento presso terzi avente ad oggetto un natante ormeggiato nella darsena comunale. Il creditore aveva notificato atto di pignoramento al Comune quale terzo pignorato; la moglie del debitore aveva proposto opposizione di terzo sostenendo la proprietà del bene; il Comune aveva reso dichiarazione negativa e, nel successivo giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, era stata esclusa la disponibilità del bene in capo al terzo per ritenuta erroneità della forma esecutiva. Successivamente il creditore aveva agito contro il Comune chiedendo il risarcimento dei danni lamentando che l’ente, quale custode del bene staggito, avesse violato gli obblighi di custodia e vigilanza e che i propri dipendenti avessero consentito al debitore di utilizzare e sottrarre l’imbarcazione. I motivi di ricorso in cassazione erano due: (1) violazione degli artt. 543, 548, 549 e 67 c.p.c., per asserita errata qualificazione del custode e mancata corretta analisi dell’obbligo di custodia del Comune; (2) violazione degli artt. 1176 e 2043 c.c., degli artt. 67 c.p.c. e 654 c.p.p., per non avere la Corte d’appello considerato il giudicato penale e per avere escluso la responsabilità del Comune nonostante l’obbligo custodiale, ritenendo inapplicabile l’art. 2049 c.c. al caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si risolveva in una ricostruzione dell’iter processuale senza un’effettiva censura specifica; il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata: ha confermato che, nell’espropriazione presso terzi, il terzo pignorato assume obblighi di custodia dal pignoramento fino agli sviluppi processuali previsti, ma ha precisato che, quando intervenga dichiarazione negativa del terzo e non segua un accertamento positivo del credito o del diritto sul bene, le conseguenze della violazione di tali obblighi possono essere fatte valere dal titolare del bene, non dal creditore procedente, la cui iniziativa esecutiva è rimasta infruttuosa. Conseguentemente, il creditore non aveva titolo per pretendere dal Comune il risarcimento del danno da sottrazione del bene staggito. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 543 c.p.c.

    La notificazione dell’atto di pignoramento presso terzi dà avvio a una procedura a formazione progressiva e fa sorgere obblighi di custodia in capo al terzo pignorato.

  • art. 546 c.p.c.

    Il terzo pignorato è tenuto a custodire il bene staggito; tuttavia la tutela risarcitoria per la sua violazione spetta al soggetto titolare del diritto sul bene, non al creditore procedente quando l’esecuzione non si sia compiuta utilmente.

  • art. 548 c.p.c.

    La dichiarazione negativa del terzo e il successivo eventuale accertamento hanno effetti rilevanti per la sola esecuzione in corso; se l’esito è negativo, l’iniziativa esecutiva del creditore resta infruttuosa.

  • art. 549 c.p.c.

    In caso di contestazione o mancanza della dichiarazione del terzo, l’accertamento dell’obbligo del terzo completa la sequenza esecutiva; solo l’esito positivo può riflettersi sulla posizione del creditore.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla diligenza nell’adempimento degli obblighi di custodia; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma decisiva nel caso concreto.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come base della pretesa risarcitoria, ma la Corte ha escluso che il creditore procedente potesse far valere il danno da sottrazione del bene dopo dichiarazione negativa e mancato accertamento positivo.

  • art. 2049 c.c.

    La responsabilità del committente/datore di lavoro per fatto dei dipendenti è stata ritenuta non pertinente alla fattispecie, poiché la responsabilità allegata era quella del terzo pignorato quale custode ex c.p.c., non quella datoriale.

  • art. 654 c.p.p.

    Il giudicato penale non è stato ritenuto vincolante nella parte in cui non aveva accertato una responsabilità per custodia del Comune, limitandosi a ricostruire i fatti della sottrazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel pignoramento presso terzi, l’obbligo di custodia del terzo pignorato sorge con la notifica dell’atto di pignoramento e si inserisce in una procedura a formazione progressiva, che si completa solo con la dichiarazione del terzo o con l’accertamento giudiziale del relativo obbligo.
  • Se la dichiarazione del terzo è negativa e non interviene un accertamento positivo del diritto del debitore esecutato sul bene o del credito pignorato, il creditore procedente non può pretendere il risarcimento dei danni da violazione degli obblighi di custodia, perché la sua esecuzione è rimasta infruttuosa.
  • Le conseguenze dannose della sottrazione o dispersione del bene pignorato, in caso di esito negativo della procedura esecutiva, sono azionabili dal titolare del bene e non dal creditore procedente.
  • La responsabilità ex art. 2049 c.c. non è configurabile quando la pretesa riguarda la violazione degli obblighi di custodia del terzo pignorato disciplinati dal codice di procedura civile, salvo che sia dedotto e provato un distinto rapporto di preposizione rilevante ai fini della norma.
  • Il giudicato penale rileva nel civile solo per gli accertamenti effettivamente compiuti e vincolanti; non può estendersi a profili di responsabilità non decisi nel processo penale.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziInadempimentoResponsabilità della PA
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalità

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