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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20485/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da una lavoratrice contro due consorzi di bonifica, nel quale era stata accertata l'illegittimità di una serie di contratti di lavoro a progetto stipulati tra il 2007 e il 2011 per attività di rilevazione e inserimento dati catastali, con conseguente conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato e condanna al pagamento di differenze retributive. In appello era stata inoltre disposta la riammissione in servizio della lavoratrice presso il consorzio ricorrente, ritenuto cessionario ex art. 2112 c.c. dei rapporti facenti capo al consorzio soppresso e posto in liquidazione. Il consorzio ricorrente ha proposto sei motivi di ricorso: (1) difetto di giurisdizione, sostenendo che la decisione avrebbe alterato l'assetto definito dal provvedimento amministrativo di istituzione/soppressione dei consorzi; (2) difetto di legittimazione passiva, perché i contratti erano stati sottoscritti dal commissario del consorzio soppresso; (3) violazione dell'art. 2112 c.c., negando il proprio subentro nel rapporto di lavoro e deducendo che parte delle funzioni e del personale erano stati trasferiti anche ad altri consorzi; (4) nullità della sentenza per contraddittorietà tra affermazione del subentro del ricorrente e sopravvivenza del consorzio soppresso quale soggetto passivo per le differenze retributive; (5) omesso esame di fatti decisivi relativi alla sottoscrizione dei contratti e alla gestione liquidatoria; (6) violazione degli artt. 61, 66 e 69 d.lgs. 276/2003, contestando la qualificazione del rapporto come subordinato e sostenendo la genuinità dei progetti. La Corte di cassazione ha ritenuto non ammissibili i motivi, affermando che la questione di giurisdizione non era tale in senso tecnico perché la Corte d'appello aveva solo interpretato il provvedimento amministrativo ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., e che le ulteriori censure miravano a contestare valutazioni di fatto, congruamente motivate, sulla successione nei rapporti di lavoro e sulla non genuinità dei contratti a progetto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla giurisdizione fosse impropriamente formulata, poiché la decisione impugnata non aveva annullato, revocato o disapplicato atti amministrativi, ma aveva applicato l'art. 2112 c.c. a un rapporto di lavoro privatistico dei consorzi di bonifica, enti pubblici economici soggetti alla disciplina di diritto privato. Ha poi considerato inammissibili le censure sulla legittimazione passiva e sul subentro ex art. 2112 c.c., perché dirette a sovvertire un accertamento di merito circa la successione del nuovo consorzio nella generalità dei rapporti del consorzio soppresso, valutazione logica e congruamente motivata e quindi insindacabile in cassazione. Anche il motivo relativo alla qualificazione del rapporto di lavoro è stato dichiarato inammissibile, in quanto la corte territoriale aveva svolto un accertamento di fatto sulla non genuinità dei contratti a progetto e sulla sostanziale subordinazione, in linea con i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del controricorrente; nessuna pronuncia sulle spese nei confronti della lavoratrice rimasta intimata; è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze sono state dichiarate inammissibili quando, sotto le diverse rubriche di vizio, miravano in realtà a contestare valutazioni di merito o questioni non attinenti alla giurisdizione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama precedenti conformi e ne recepisce le motivazioni per relationem.

  • art. 2112 c.c.

    È applicabile al rapporto di lavoro nel caso di successione tra consorzi; la verifica dei presupposti fattuali del suo operare è accertamento di merito se adeguatamente motivato.

  • art. 2094 c.c.

    Serve come parametro per la qualificazione del rapporto come subordinato.

  • art. 61 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

    Il contratto a progetto deve essere riconducibile a un progetto o programma specifico; la concreta valutazione della sua genuinità è rimessa al giudice di merito.

  • artt. 61, 66, 69 d.lgs. n. 276/2003

    Sono invocati per contestare la conversione del rapporto e la qualificazione della prestazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché attaccava un accertamento di fatto.

  • art. 13 l.r. Calabria n. 11/2003

    Richiamato come base normativa del decreto regionale che ha disposto la soppressione e la riorganizzazione dei consorzi.

  • delibera del Consiglio regionale n. 102/2006

    Richiamata quale precedente normativo-amministrativo del decreto regionale di riordino dei consorzi.

  • decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 27 del 12.2.2010

    Interpretato dalla Corte territoriale come atto che collega la soppressione del consorzio soppresso alla costituzione del nuovo consorzio e al trasferimento dei rapporti, con criteri di regola ed eccezione.

Massime di principio

  • La questione di giurisdizione non sussiste quando il giudice ordinario non annulla né disapplica l'atto amministrativo, ma si limita a interpretarlo incidentalmente per decidere una controversia di lavoro soggetta al diritto privato.
  • Nei consorzi di bonifica, qualificati come enti pubblici economici operanti in regime privatistico, i rapporti di lavoro sono regolati dal diritto privato e l'eventuale successione tra enti può rilevare ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c.
  • L'accertamento della sussistenza dei presupposti fattuali del trasferimento d'azienda o di ramo e della conseguente continuazione del rapporto ex art. 2112 c.c. costituisce valutazione di merito, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non contraddittoria.
  • La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo, anche nel caso di contratti a progetto, dipende dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione e dagli indici sintomatici della subordinazione; il nomen iuris e la mera enunciazione di un progetto non sono decisivi se il progetto non è specifico, delimitato e finalizzato in modo verificabile.
  • In presenza di prestazioni intellettuali o professionali, l'elemento della subordinazione può risultare attenuato e va ricostruito attraverso indici complessivi quali continuità, coordinamento nell'organizzazione del datore, orario, retribuzione periodica e assenza di autonoma struttura imprenditoriale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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