Cassazione Civile, Ordinanza n. 20465/2023 del 17/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
Una lavoratrice ha agito davanti al Tribunale di Avezzano, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con un patronato dal 21.3.2016 al 31.1.2020, con specifiche mansioni e livelli di inquadramento, oltre al pagamento delle differenze retributive, al risarcimento del danno e al versamento dei contributi. In via subordinata, la domanda era rivolta anche contro un diverso soggetto, con richiesta di accertare pure un distacco presso il patronato. Il patronato ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, sostenendo che il rapporto sarebbe sorto a Roma, dove la lavoratrice avrebbe accettato il distacco, e quindi che il giudice competente fosse il Tribunale di Roma. Il Tribunale, con ordinanza resa all'udienza del 9.10.2022, ha ritenuto prima facie infondata l'eccezione e ha disposto la prosecuzione del giudizio con istruttoria. Il patronato ha quindi proposto regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., deducendo violazione degli artt. 413, 18, 38 e 42 c.p.c. e sostenendo che il luogo di insorgenza del rapporto e la documentazione prodotta deponevano per la competenza di Roma. La resistente ha replicato con controricorso. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per difetto di decisorietà dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di Avezzano non fosse un provvedimento decisorio sulla competenza, perché non pronunciata all'esito di una formale rimessione della causa in decisione e non accompagnata, nel rito del lavoro, dall'invito alla discussione ex art. 420, comma 4, c.p.c. Né l'ordinanza conteneva una declaratoria inequivoca e definitiva della competenza: essa si limitava a una delibazione sommaria, definendo l'eccezione "prima facie" non fondata e proseguendo l'istruttoria. Di conseguenza, il provvedimento era revocabile e non impugnabile con regolamento di competenza. Il procedimento è stato rimesso davanti al Tribunale di Avezzano per la prosecuzione; le spese sono state rinviate alla decisione finale e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 414 c.p.c.
norma che disciplina il ricorso introduttivo nel rito del lavoro, utilizzato dalla lavoratrice per proporre la domanda.
art. 413 c.p.c.
richiamato ai fini dell'individuazione del foro territoriale competente nelle controversie di lavoro, con riferimento al luogo in cui il rapporto è sorto e al luogo dell'azienda o dipendenza.
art. 18 c.p.c.
richiamato come foro generale richiamabile solo in via sussidiaria dall'art. 413, comma 4, c.p.c.
art. 38 c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno dell'eccezione di incompetenza territoriale.
art. 42 c.p.c.
indica il rimedio del regolamento necessario di competenza, esperibile solo contro provvedimenti decisori sulla competenza.
art. 187 c.p.c.
richiamato dalle Sezioni Unite per descrivere il sistema della decisione sulla competenza e la rimessione della causa in decisione.
art. 189 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 187 c.p.c. per il modello procedurale del provvedimento decisorio sulla competenza.
art. 177 c.p.c.
richiamato per qualificare come revocabili e modificabili le ordinanze meramente ordinatorie.
art. 420 c.p.c.
nel rito del lavoro, l'invito alle parti alla discussione è sufficiente a conferire natura decisoria al provvedimento sulla competenza.
art. 380 ter c.p.c.
richiamato per il deposito delle conclusioni scritte del pubblico ministero nel procedimento camerale.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in presenza dei presupposti di legge.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, il provvedimento sulla competenza è impugnabile con regolamento necessario solo se assume carattere decisorio, cioè se è reso secondo lo schema legale che prevede la rimessione della causa in decisione e, quanto meno, l'invito alla discussione ex art. 420, comma 4, c.p.c.
- Se il giudice, senza previa rimessione in decisione e senza invitare le parti alla discussione, si limita ad affermare in via sommaria la propria competenza e dispone la prosecuzione del giudizio, l'ordinanza ha natura meramente ordinatoria, è revocabile e non è impugnabile con regolamento di competenza.
- La decisorietà del provvedimento sulla competenza richiede una statuizione definitiva e inequivoca: formule come "prima facie" o altre espressioni di delibazione sommaria depongono per la mancata definizione della questione.
- L'ammissibilità del regolamento di competenza va verificata in base alla sostanza dell'atto e al rispetto delle scansioni procedimentali previste dal rito applicabile; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- Nel rito del lavoro, l'invito alla discussione ex art. 420, comma 4, c.p.c. sostituisce, ai fini della decisorietà, la formale precisazione delle conclusioni prevista nel rito ordinario.
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