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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20470/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che una dirigente medica di un'azienda ospedaliera aveva svolto, come facente funzioni, la direzione di un'unità operativa rimasta vacante dopo il pensionamento del precedente titolare, per il periodo 2.10.2006-30.9.2008. La lavoratrice chiedeva il pagamento dell'indennità di incarico di struttura complessa e dell'indennità di esclusività previste dal c.c.n.l. della dirigenza medica 1998/2001, sostenendo che l'incarico effettivamente svolto dovesse essere remunerato come incarico dirigenziale pieno e che, una volta superati i termini temporali di sostituzione previsti dalla contrattazione collettiva, non potesse più applicarsi la disciplina dell'art. 18 c.c.n.l. ma dovessero trovare ingresso gli artt. 41 e ss. del c.c.n.l., l'art. 2103 c.c., l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 36 Cost. La Corte d'appello aveva invece ritenuto applicabile l'art. 18 c.c.n.l., che disciplina le sostituzioni temporanee con sola indennità sostitutiva e senza configurare mansioni superiori. In Cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 18 c.c.n.l. per avere la Corte territoriale applicato la disciplina delle sostituzioni oltre i limiti temporali consentiti; violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e ss. c.c.n.l., 3, 35 e 36 Cost., 2103 c.c. e 52 d.lgs. n. 165/2001, assumendo che l'effettivo svolgimento di mansioni di direzione di struttura complessa imponesse il riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle funzioni svolte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento secondo cui, nella dirigenza sanitaria, la sostituzione del titolare dell'incarico ai sensi dell'art. 18 c.c.n.l. non integra svolgimento di mansioni superiori, perché avviene nell'ambito del ruolo unico e del livello unico della dirigenza sanitaria; perciò non si applicano l'art. 2103 c.c. né l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, e al sostituto spetta soltanto l'indennità sostitutiva prevista dalla contrattazione collettiva. La prosecuzione dell'incarico oltre il limite di sei mesi, prorogabile a dodici, ha funzione sollecitatoria ma non consente di reclamare il trattamento economico del dirigente sostituito. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore importo per il contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria 8 giugno 2000

    disciplina le sostituzioni del dirigente cessato dal servizio; le sostituzioni non costituiscono mansioni superiori e danno luogo alla sola indennità sostitutiva; il limite temporale di sei mesi, prorogabile a dodici, ha funzione sollecitatoria e la sua violazione non attribuisce il trattamento economico del sostituito

  • art. 41 c.c.n.l. dirigenza medica 1998/2001

    invocato dalla ricorrente per il riconoscimento dell'indennità di incarico di struttura complessa

  • art. 43 c.c.n.l. dirigenza medica 1998/2001

    invocato dalla ricorrente per il riconoscimento dell'indennità di esclusività

  • art. 2103 cod. civ.

    ritenuto non applicabile al rapporto dirigenziale e, in particolare, alla dirigenza sanitaria, perché le sostituzioni non integrano mansioni superiori

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    ritenuto riferibile al solo personale non dirigente, non alla dirigenza

  • art. 19 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per affermare l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. ai dirigenti

  • art. 15 d.lgs. n. 502/1992

    la dirigenza sanitaria è inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello

  • art. 15 ter d.lgs. n. 502/1992

    ribadisce che le sostituzioni non si configurano come mansioni superiori

  • art. 24 d.lgs. n. 165/2001

    prevede l'onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, che remunera tutte le funzioni e gli incarichi conferiti in ragione dell'ufficio

  • art. 27 c.c.n.l. 2000

    richiamato per escludere rapporti di sovra o sotto-ordinazione tra incarichi dirigenziali

  • art. 6 c.c.n.l. 2008

    richiamato per affermare che le diverse tipologie di incarico sono di pari dignità

  • art. 121 d.P.R. n. 384/1990

    menzionato come disciplina diversa e ormai non applicabile al caso, riferita a un assetto precedente alla dirigenza sanitaria unificata

  • art. 3 Cost.

    invocato nel ricorso, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la disciplina speciale applicabile

  • art. 35 Cost.

    invocato nel ricorso, ma non determinante ai fini del riconoscimento del trattamento richiesto

  • art. 36 Cost.

    richiamato dalla ricorrente; escluso il suo rilievo perché l'indennità sostitutiva è ritenuta adeguatamente remunerativa

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 13, comma 1 quater

    richiamato nel dispositivo per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato nel dispositivo per la condanna all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel rapporto di dirigenza sanitaria, la sostituzione temporanea del titolare di un incarico vacante non integra, di regola, svolgimento di mansioni superiori, perché si colloca entro il ruolo unico e il livello unico della dirigenza sanitaria.
  • Quando la contrattazione collettiva disciplina espressamente la sostituzione del dirigente cessato dal servizio, prevedendo una specifica indennità sostitutiva, tale disciplina esaurisce il compenso dovuto al sostituto e preclude la richiesta del trattamento economico del dirigente sostituito.
  • Per la dirigenza pubblica non trova applicazione l'art. 2103 c.c.; la posizione dirigenziale è connessa all'incarico conferito e non a una carriera di mansioni progressivamente superiori.
  • Nella dirigenza sanitaria l'eventuale protrazione della sostituzione oltre il termine massimo previsto dalla fonte collettiva ha funzione sollecitatoria rispetto alla copertura del posto, ma non trasforma la sostituzione in mansioni superiori né genera automaticamente un diverso diritto retributivo.
  • L'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale impedisce di fondare pretese economiche ulteriori su incarichi o funzioni svolte nell'ambito delle attribuzioni dirigenziali già contemplate dal sistema normativo e contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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