Cassazione Civile, Ordinanza n. 20474/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza pronuncia sulle spese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (agente)
La controversia
La controversia nasceva da un rapporto di agenzia cessato. L'agente aveva ottenuto un'ingiunzione di consegna di documentazione contabile della preponente, in particolare copie delle fatture di vendita rilasciate alla clientela, copie dei libri IVA ed estratti conto provvisionali dal 11 giugno 2013 fino alla cessazione del rapporto, al fine di poter quantificare le provvigioni dirette e indirette asseritamente spettanti. La società preponente aveva proposto opposizione all'ingiunzione e, soccombente nei gradi di merito, aveva poi proposto ricorso per cassazione con due motivi avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il suo appello. Prima dell'adunanza camerale, tuttavia, la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, senza richiesta di condanna alle spese.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la riserva della motivazione
la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, integra il presupposto per la declaratoria di estinzione del processo
l'estinzione del processo viene dichiarata senza provvedimento sulle spese
art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia accettata, la Corte può non provvedere sulle spese se non vi è richiesta di condanna da parte dei litiganti.
- Quando il ricorso viene estinto per rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato se difettano i relativi presupposti processuali.
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