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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20477/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratrice)

La controversia

La controversia nasce dalla stipulazione, tra una lavoratrice e un consorzio di bonifica, di una serie di contratti qualificati come contratti a progetto nel periodo 22 gennaio 2007 - 23 marzo 2011. Il Tribunale aveva ritenuto illegittimi tali contratti, convertendo il rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato e condannando il consorzio al pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello, in parziale riforma, aveva comunque confermato l'illegittimità dei contratti a progetto e aveva ordinato la riammissione in servizio della lavoratrice presso il consorzio ritenuto subentrante ai sensi dell'art. 2112 c.c. Il consorzio subentrante ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) difetto di giurisdizione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe alterato l'assetto definito dal decreto regionale di istituzione/soppressione dei consorzi; 2) difetto di legittimazione passiva, poiché i contratti erano stati sottoscritti dal commissario del consorzio soppresso; 3) violazione dell'art. 2112 c.c., contestando il proprio subentro nei rapporti di lavoro e deducendo la permanenza di attività e di personale in capo alla gestione liquidatoria o ad altri consorzi; 4) nullità della sentenza per asserita contraddizione tra riconoscimento del subentro e mantenimento di una residua capacità giuridica del consorzio soppresso; 5) omesso esame di fatti decisivi, con riguardo alla sottoscrizione dei contratti da parte del commissario regionale e del commissario liquidatore e alla disciplina del decreto regionale; 6) violazione degli artt. 61, 66 e 69 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo la genuinità dei progetti e quindi la natura autonoma del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura non atteneva alla giurisdizione: la Corte d'appello non aveva annullato o disapplicato il decreto regionale, ma ne aveva dato interpretazione ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi dal secondo al quinto, perché investivano valutazioni di merito sulla successione nei rapporti di lavoro e sulla lettura del provvedimento regionale, valutazioni congruamente motivate e non sindacabili in cassazione. Ha ritenuto infine inammissibile il sesto motivo, perché la qualificazione del rapporto e la verifica della genuinità del progetto erano state decise sulla base di un accertamento di fatto adeguatamente motivato e conforme ai principi giurisprudenziali sulla distinzione tra lavoro autonomo e subordinato. Non sono state liquidate spese per mancata difesa delle controparti; la Corte ha dato atto altresì dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte chiarisce che le censure formulate non integrano validamente né un difetto di giurisdizione né vizi deducibili nei limiti del ricorso per cassazione, perché tendono in realtà a sollecitare una nuova valutazione di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama per relationem la motivazione di precedenti conformi.

  • art. 2112 c.c.

    La Corte lo considera la norma applicabile alla successione nei rapporti di lavoro in caso di subentro del nuovo consorzio nel compendio del consorzio soppresso; la verifica dei presupposti fattuali della sua applicazione è giudizio di merito insindacabile se congruamente motivato.

  • art. 61 d.lgs. n. 276/2003

    È richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto, ma la Corte conferma che la verifica della genuinità del progetto e della natura autonoma/subordinata del rapporto dipende dalle concrete modalità di svolgimento.

  • art. 66 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito della censura sulla disciplina del lavoro a progetto.

  • art. 69 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito della censura sulla presunta conversione del rapporto a progetto in rapporto subordinato.

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione va individuata sulla base dei suoi caratteri identificativi tipici; nei rapporti intellettuali o professionali assumono rilievo gli indici sussidiari di subordinazione.

  • art. 13 L.R. n. 11/2003

    È richiamato come base normativa del decreto regionale che ha disposto soppressione e trasferimenti dei consorzi, oggetto di interpretazione da parte del giudice di merito.

  • D.P.G.R. Calabria n. 27 del 12/2/2010

    È l'atto amministrativo che ha soppresso il consorzio originario e istituito il nuovo consorzio; la Corte d'appello lo ha interpretato, senza annullarlo o disapplicarlo, per individuare il cessionario dei rapporti di lavoro.

  • Delibera del Consiglio regionale n. 102/2006

    È richiamata quale atto presupposto della disciplina regionale dei consorzi di bonifica.

Massime di principio

  • La censura di difetto di giurisdizione è inammissibile quando il giudice ordinario non abbia annullato o disapplicato l'atto amministrativo, ma si sia limitato a interpretarlo incidenter tantum per applicare una norma di diritto privato al rapporto dedotto in giudizio.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, identificato in base alla causa petendi e alla natura della posizione soggettiva dedotta, non la sola prospettazione difensiva della parte.
  • I consorzi di bonifica operano in regime di diritto privato quanto ai rapporti di lavoro, pur essendo enti pubblici economici.
  • La verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2112 c.c. costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non contraddittoria.
  • La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo, specie nei contratti a progetto, dipende dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione e dagli indici sintomatici della subordinazione, mentre il nomen iuris non è decisivo.
  • Nei rapporti di lavoro a contenuto intellettuale o professionale, la subordinazione può risultare attenuata e va accertata anche mediante criteri sussidiari quali continuità, coordinamento con l'organizzazione datoriale, orario, retribuzione periodica e assenza di autonoma struttura imprenditoriale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoroObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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