Cassazione Civile, Ordinanza n. 20479/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da un trasferimento di ramo d'azienda tra una società cedente e una società cessionaria, a seguito del quale il rapporto di lavoro di un dipendente era stato ceduto. I giudici di merito avevano ritenuto illegittima la cessione del rapporto, dichiarando la continuità giuridica del rapporto di lavoro in capo alla datrice originaria e ordinando il ripristino del rapporto con assegnazione a mansioni equivalenti. La società originaria datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi avverso la sentenza della Corte d'appello. La cessionaria ha a sua volta proposto ricorso incidentale. Prima della decisione, però, la ricorrente principale ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dal lavoratore. La Corte ha quindi affrontato le conseguenze processuali della rinuncia: ha affermato che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale ma ricettizio, e che, una volta perfezionatasi, determina l'estinzione del giudizio tra rinunciante e controparte. Ha poi ritenuto inefficace il ricorso incidentale tardivo proposto dalla cessionaria e ha compensato integralmente le spese di legittimità, escludendo inoltre l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto tra la ricorrente principale e il lavoratore, in conseguenza della rinuncia al ricorso; ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivamente proposto dalla cessionaria; ha compensato le spese tra tutte le parti e ha escluso il presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura relativa alla legittimità del trasferimento del rapporto di lavoro, poiché la definizione del giudizio è intervenuta per rinuncia.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
Il provvedimento che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese; la norma è letta come espressione di una disciplina che consente, ma non impone, la condanna del rinunciante alle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato né in caso di estinzione del giudizio per rinuncia né in caso di inefficacia sopravvenuta del ricorso incidentale tardivo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale ricettizio: non richiede accettazione per produrre effetti, ma deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro difensori con visto.
- La rinuncia al ricorso principale determina l'estinzione del giudizio tra le parti in relazione al rapporto processuale oggetto della rinuncia.
- L'estinzione del giudizio sul ricorso principale comporta l'inefficacia del ricorso incidentale tardivamente proposto.
- In caso di estinzione per rinuncia e di inefficacia del ricorso incidentale tardivo, la Corte può compensare integralmente le spese di legittimità e non si applica il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
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