Cassazione Civile, Ordinanza n. 32437/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da una società a una dipendente addetta con inquadramento superiore al ruolo di responsabile di magazzino. La lavoratrice aveva contestato il recesso, sostenendo sia l’illegittimità del licenziamento per difetto di repêchage, sia la sua asserita natura ritorsiva. La Corte d’appello aveva confermato l’illegittimità del licenziamento per violazione dell’obbligo di repêchage, perché la dipendente aveva dichiarato disponibilità a essere adibita a mansioni inferiori compatibili col suo bagaglio professionale, mentre l’azienda aveva mantenuto in servizio un’altra dipendente di livello inferiore, scegliendo in base al minor costo. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, contestando: la sussistenza dell’obbligo di repêchage anche in caso di soppressione del posto; la possibilità di comparare posti e lavoratori con mansioni inferiori; la violazione della buona fede; la motivazione della sentenza d’appello; e l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata ex art. 18 St. lav. La lavoratrice ha resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando che non fosse stata adeguatamente provata la sussistenza delle ragioni organizzative e la soppressione del posto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società, ritenendo infondati i motivi relativi all’obbligo di repêchage, alla scelta del lavoratore da licenziare e alla tutela applicabile. Ha confermato che, in caso di soppressione del posto, il datore deve provare non solo l’assenza di posizioni equivalenti, ma anche di avere prospettato al lavoratore un reimpiego in mansioni inferiori compatibili con il suo patrimonio professionale, e che la scelta non può essere governata da un mero criterio di minor costo se questo risulta incompatibile con la disponibilità del lavoratore a un demansionamento volontario. Ha inoltre ritenuto corretta la tutela reintegratoria attenuata, poiché la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento comprende anche l’assenza del presupposto del repêchage. Il ricorso incidentale della lavoratrice è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state compensate integralmente tra le parti e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Definisce il giustificato motivo oggettivo; il datore deve provare sia le esigenze organizzative sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore, anche mediante mansioni inferiori compatibili.
art. 30, comma 1, L. n. 183/2010
Richiamato dalla ricorrente per sostenere i limiti del controllo giudiziale, ma non ritenuto idoneo a escludere l’obbligo di repêchage.
Fondano il dovere di correttezza e buona fede che impone al datore di lavoro di valutare seriamente il reimpiego del dipendente prima del licenziamento.
La doglianza di nullità per motivazione illogica è stata respinta perché la sentenza d’appello era logicamente coerente e comprensibile.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per la censura di motivazione; la Corte ha escluso il vizio denunciato.
art. 18, commi 4 e 7, L. n. 300/1970
La tutela reintegratoria attenuata è applicabile quando sia manifestamente insussistente il fatto posto a base del licenziamento, nozione che comprende anche il difetto del repêchage.
Indicato come standard utile per la scelta del lavoratore da licenziare in situazioni di posizioni fungibili, in chiave di correttezza e buona fede.
Richiamato nel ricorso incidentale per la ripartizione dell’onere della prova sulla sussistenza delle ragioni organizzative e sulla soppressione del posto.
Richiamato nel ricorso incidentale per lamentare un’erronea valutazione della prova; la censura è rimasta assorbita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico delle parti ricorrenti, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo derivante da soppressione del posto, il datore di lavoro deve dimostrare non solo la soppressione della posizione e l’assenza di posti equivalenti, ma anche l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni inferiori compatibili con la sua professionalità, se tali mansioni sono concretamente disponibili e il lavoratore vi abbia dato disponibilità.
- L’obbligo di repêchage non si estende a tutte le mansioni inferiori teoricamente esistenti nell’organizzazione, ma solo a quelle effettivamente compatibili con il patrimonio professionale del dipendente, senza che il datore debba fornirgli ulteriore formazione.
- Quando più posizioni sono fungibili, la scelta del lavoratore da licenziare deve rispettare i canoni di correttezza e buona fede e non può fondarsi su criteri arbitrari; il mero minor costo del dipendente non è di per sé criterio sufficiente se non coerente con le concrete possibilità di ricollocazione.
- La manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comprende anche il difetto del presupposto di repêchage, con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria attenuata ex art. 18 St. lav.
- Il vizio di nullità per motivazione apparente o contraddittoria ricorre solo quando il ragionamento decisorio sia irrisolvibilmente inconciliabile o incomprensibile; non è configurabile se la decisione d’appello espone una motivazione logicamente coerente, ancorché sfavorevole alla parte soccombente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 13 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32239/2024 del 13/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 13 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32248/2024 del 13/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 13 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32250/2024 del 13/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 13 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32334/2024 del 13/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 13 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32413/2024 del 13/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 13 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32414/2024 del 13/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →