Cassazione Civile, Ordinanza n. 09939/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un soggetto esecutato proponeva opposizione a un pignoramento presso terzi intrapreso dall'agente della riscossione sulla base di varie cartelle esattoriali, deducendo in sostanza l'inesistenza della notificazione delle cartelle presupposte e la prescrizione del credito azionato. Il tribunale di merito qualificava la controversia in modo frammentato: dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per le cartelle relative a debiti tributari, in favore del giudice tributario; dichiarava l'incompetenza per le cartelle relative a sanzioni del codice della strada; e rimetteva gli atti per la riasssegnazione al giudice del lavoro per sanzioni connesse alla sicurezza sul lavoro. Con il ricorso per cassazione, l'opponente denunciava l'erroneità della decisione per motivi di giurisdizione e competenza, sostenendo che si trattasse di opposizione agli atti esecutivi, dunque proponibile davanti al giudice ordinario ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, e, quanto al profilo della prescrizione, di opposizione all'esecuzione. Contestava inoltre che, in mancanza di prova della regolare notificazione delle cartelle, la giurisdizione dovesse essere del giudice tributario. La Corte ha però rilevato che il ricorso non chiariva quando si fosse verificata la prescrizione e che, in ogni caso, la sentenza di primo grado non aveva qualificato in modo univoco l'azione proposta; qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione, l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta con appello e non con ricorso diretto per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, mancando una chiara qualificazione dell'azione da parte del giudice di merito, non fosse invocabile il principio dell'apparenza; ha poi qualificato l'opposizione come opposizione all'esecuzione, perché diretta a far valere soltanto la prescrizione della pretesa creditoria. Da tale qualificazione discendeva che la sentenza di primo grado, resa su giurisdizione/competenza, doveva essere impugnata con appello e non con ricorso immediato per cassazione. La Corte ha inoltre aggiunto che il ricorso era carente anche ai sensi dell'art. 366 n. 3 c.p.c., perché non forniva una ricostruzione sufficientemente precisa della vicenda processuale, in particolare sul momento in cui la prescrizione sarebbe maturata, dato essenziale per verificare il riparto di giurisdizione. È stato disposto che il ricorrente versi l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge, mentre nulla è stato statuito sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati.
Norme richiamate
È stato richiamato solo come base formale delle censure proposte dal ricorrente su giurisdizione e competenza.
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 57
È stato richiamato dal ricorrente per sostenere la proponibilità dell'opposizione dinanzi al giudice ordinario nei limiti consentiti per gli atti dell'esecuzione forzata.
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 50
Richiamato per gli avvisi di intimazione successivi alla cartella e anteriori all'esecuzione; la Corte lo inserisce nel criterio di riparto tra giurisdizione tributaria e ordinaria.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche per difetto di esposizione chiara, seppur sommaria, della vicenda processuale.
La causa è stata trattata in adunanza camerale dinanzi alle Sezioni Unite.
art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
La Corte richiama la lettura costituzionalmente orientata che individua il confine della giurisdizione tributaria in relazione alle controversie incidenti sulla pretesa fiscale fino alla notifica della cartella.
Corte cost. n. 114/2018
È richiamata come decisione additiva che ha inciso sul riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario.
Cass. S.U. n. 1394/2022
È richiamata per il criterio di riparto: le questioni fino alla notifica della cartella restano al giudice tributario, mentre quelle sulla legittimità formale del pignoramento e sui fatti successivi alla cartella spettano al giudice ordinario.
Cass. n. 11012/2007
Richiamata per escludere che, in difetto di una chiara qualificazione dell'azione da parte del giudice di merito, operi il principio dell'apparenza ai fini dell'impugnazione diretta in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché il ricorso è stato proposto in epoca successiva al 30 gennaio 2013 ed è stato respinto/inammissibile.
Massime di principio
- Se il giudice di merito non qualifica in modo chiaro e univoco l'azione proposta, non può applicarsi automaticamente il principio dell'apparenza ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile.
- L'opposizione diretta a contestare esclusivamente la prescrizione del credito azionato in executivis va qualificata come opposizione all'esecuzione, non come opposizione agli atti esecutivi.
- Quando la decisione di primo grado statuisce su giurisdizione o competenza in una controversia qualificabile come opposizione all'esecuzione, il rimedio ordinario è l'appello e non il ricorso immediato per cassazione.
- Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario nelle esecuzioni esattoriali, rileva il momento in cui si collocano i fatti incidenti sulla pretesa fiscale: fino alla notifica della cartella la cognizione resta al giudice tributario, mentre la legittimità formale del pignoramento e i fatti successivi alla cartella rientrano nella giurisdizione ordinaria.
- Un ricorso per cassazione deve offrire una descrizione sufficientemente chiara della vicenda processuale; la mancanza di indicazioni essenziali, come il momento di maturazione della prescrizione, può determinare inammissibilità per difetto di specificità.
- rami
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